((Art. 3-bis Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato 1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente: «Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta' pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96: «Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto ). - 1. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. 3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 e al comma 2-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». - Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.: «Allegato A (Articolo 25, comma 7) Isole Tremiti 1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria. 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Sulcitane 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isola del lago d'Iseo 16-bis. Monte Isola.». - L'Allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, S.O.