((Art. 3-bis 
 
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto
                         scolastico dedicato 
 
  1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari
e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  fino  al  31  marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato  A  alla  legge  28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o
superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria  e
secondaria di primo grado e di secondo grado, sono  consentiti  anche
ai soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,
comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o
molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto
ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue  ore,  se
molecolare. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli  studenti  della
scuola primaria e  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  sono
consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il
loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,
fermi restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida
per il trasporto scolastico  dedicato,  di  cui  all'allegato  16  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-quater,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96: 
              «Art.  9-quater (Impiego  delle  certificazioni   verdi
          COVID-19 nei mezzi di trasporto ). - 1. Fino  al  31  marzo
          2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso
          di una delle certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione
          o guarigione, cosiddetto green pass  rafforzato,  l'accesso
          ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 
                a)  aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali   di
          trasporto di persone; 
                b) navi e traghetti adibiti a  servizi  di  trasporto
          interregionale; 
                c)  treni  impiegati   nei   servizi   di   trasporto
          ferroviario passeggeri di tipo  interregionale,  Intercity,
          Intercity Notte e Alta Velocita'; 
                d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone,
          ad offerta indifferenziata, effettuati su  strada  in  modo
          continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di
          due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e  prezzi
          prestabiliti; 
                e)  autobus  adibiti  a  servizi  di   noleggio   con
          conducente; 
                e-ter)  mezzi  impiegati  nei  servizi  di  trasporto
          pubblico locale o regionale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. 
              2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello
          stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  e'  fatto
          obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle  vie
          respiratorie  di  tipo  FFP2  per  l'accesso  ai  mezzi  di
          trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 
              2-ter. A decorrere dal 10  gennaio  2022  e  fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei,  marittimi
          e terrestri e il loro utilizzo, per gli  spostamenti  da  e
          per le isole con  il  resto  del  territorio  italiano,  e'
          consentito anche ai  soggetti  in  possesso  di  una  delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass base. 
              3. I vettori aerei, marittimi e  terrestri,  nonche'  i
          loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo  dei
          servizi di cui  al  comma  1  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo comma 1 e al  comma  2-bis.
          Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9,  comma  10.  Per  i  mezzi  del  trasporto
          pubblico locale o regionale le predette  verifiche  possono
          essere svolte secondo modalita' a campione. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo  4
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
          di  contenimento  e  di  contrasto  dei   rischi   sanitari
          derivanti dalla  diffusione  del  COVID-19,  come  definite
          dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui  all'articolo
          10-bis del  presente  decreto,  integrano,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto  di
          legge e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione  dello
          stato di emergenza nazionale, il contenuto  degli  obblighi
          di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori  di
          infrastrutture  o  di  stazioni  destinati   all'erogazione
          ovvero alla fruizione di servizi di trasporto  pubblico  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo,  nelle  acque  interne,  anche  non  di   linea,
          regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi,  nulla
          osta,  contratti,  convenzioni,  disciplinari,  appalti   o
          concessioni. 
              4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  1,
          2-bis e 3  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato  A  alla  legge  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2001, n. 301, S.O.: 
 
                                   «Allegato A (Articolo 25, comma 7) 
              Isole Tremiti 
              1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa. 
              Mare: da un miglio dalla  costa  continentale  fino  al
          limite delle acque territoriali. 
              Pantelleria. 
              2. Pantelleria. 
              Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. 
              Isole Pelagie 
              3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. 
              Mare: per un raggio di 40  miglia  intorno  a  ciascuna
          isola. 
              Isole Egadi 
              4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              5. Ustica: Ustica. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole Eolie 
              6.  Lipari:   Lipari,   Vulcano,   Alicudi,   Filicudi,
          Stromboli, Panarea. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre  la
          meta' della distanza tra Lipari e Salina. 
              7. Salina: Salina. 
              Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole Sulcitane 
              8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. 
              Mare: fino alla costa  sarda  da  Capo  Pecora  a  Capo
          Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole del Nord Sardegna 
              9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo  Stefano,
          Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio,  Tavolara,
          Molara, Asinara. 
              Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la
          Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
          nelle altre direzioni. 
              Isole Partenopee 
              10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. 
              Mare: l'intero golfo di Napoli. 
              Isole Ponziane 
              11. Ponza, Palmarola, Zannone. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla  costa  laziale  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. 
              Mare: per un raggio di 20  miglia  intorno  a  ciascuna
          isola. 
              Isole Toscane 
              13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. 
              Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
          fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 
              14. Giglio: Isola del Giglio,  Giannutri,  Formiche  di
          Grosseto. 
              Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
          un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 
              15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. 
              Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la
          Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. 
              Isole del Mare Ligure 
              16.  Arcipelago  di  Porto  Venere:   Palmaria,   Tino,
          Tinetto. 
              Mare:  fino  alla  costa  della  punta  di  San  Pietro
          all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isola del lago d'Iseo 
              16-bis. Monte Isola.». 
              - L'Allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19»,    e    del
          decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori
          disposizioni  urgenti  in  materia   di   spostamenti   sul
          territorio nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19»), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, S.O.