((Art. 3-quinquies 
 
Misure   concernenti   l'accesso   alle   strutture    sanitarie    e
                           sociosanitarie 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, e' sostituito dal seguente: «2. Agli accompagnatori dei  pazienti
in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, nonche' agli  accompagnatori  di  soggetti  affetti  da
Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi
o moderati, certificati, e' sempre  consentito  prestare  assistenza,
anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle
indicazioni del  direttore  sanitario  della  struttura,  purche'  in
possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9,  comma  1,
lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 2, del
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (Misure urgenti per la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19) convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
              «Art.  2-bis  (Misure  concernenti  gli  accessi  nelle
          strutture sanitarie e socio-sanitari). - (Omissis). 
              1. Agli accompagnatori dei  pazienti  in  possesso  del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio
          1992, n. 104, e'  sempre  consentito  prestare  assistenza,
          anche  nel  reparto  di   degenza,   nel   rispetto   delle
          indicazioni del direttore sanitario della struttura.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  3,  della
          legge  5  febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis). 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici.».