((Art. 3-sexies 
 
Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel
              sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del
regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti
misure: 
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65: 
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso  di  utilizzo  del
test antigenico  autosomministrato,  l'esito  negativo  e'  attestato
tramite autocertificazione; 
      2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al
medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la
durata di cinque giorni; 
    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in
presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo
alla data del l'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato,   l'esito   negativo   e'   atte   stato   tramite
autocertificazione; 
      2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale
primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con  l'ultimo
soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro  che  posseggano
un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni di eta' superiore a  sei  anni  fino  al  decimo  giorno
successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto
confermato  positivo  al  COVID-19,  su  richiesta  di   coloro   che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si
applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque
giorni; 
    c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
      1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con
l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato
positivo al COVID-19; 
      2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli
alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per  coloro
che  posseggano   un'idonea   certificazione   di   esenzione   dalla
vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue  in   presenza,   con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto  con  il  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19,   su
richiesta di coloro che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale,
per  i  minori,  e  degli  alunni  di  rettamente   interessati,   se
maggiorenni. Per gli altri alunni si applica  la  didattica  digitale
integrata per la durata di cinque giorni. 
  2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in  ogni
caso,  tenute  a  garantire  e  rendere  effettivo  il  principio  di
inclusione degli studenti con disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali, anche nelle ipotesi di sospensione  o  di  riorganizzazione
delle attivita' previste dal comma 1.  In  tali  casi,  su  richiesta
delle famiglie al dirigente  scolastico,  e'  comunque  garantita  ai
predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica  in
presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa
richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai
bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con  esclusione
del l'obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si  applicano  la
quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,  e  l'obbligo
di  indossare  per  i  successivi  cinque  giorni  i  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'  superiore
a sei anni. La riammissione in  classe  dei  soggetti  in  regime  di
quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche  in
centri privati a cio' abilitati. 
  4. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei
locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°. 
  5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione
delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del
quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni
dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e
lettera  c),  numero  2),   terzo   pe   riodo,   se   l'accertamento
rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e'
considerato il personale educativo e scolastico. 
  6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e  lettera  c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni
scolasti che mediante l'applicazione mobile  per  la  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al
conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al
primo periodo. 
  7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni  in  materia
di gestione dei casi di positivita' all'infezione da  SARS-CoV-2  nel
sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione
di quanto disposto dal presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-bis, del
          decreto legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
              «Art. 1 (Misure di contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              7-bis. La misura della quarantena precauzionale di  cui
          al comma 7 non si applica  a  coloro  che,  nei  centoventi
          giorni dal completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o
          dalla guarigione o  successivamente  alla  somministrazione
          della dose di richiamo, hanno avuto  contatti  stretti  con
          soggetti confermati positivi al COVID-19.  Ai  soggetti  di
          cui   al   primo   periodo   e'   applicato    il    regime
          dell'autosorveglianza,    consistente    nell'obbligo    di
          indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
          di tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data
          dell'ultimo  contatto  stretto  con   soggetti   confermati
          positivi al COVID-19 e di  effettuare  un  test  antigenico
          rapido  o  molecolare  per  la  rilevazione   dell'antigene
          SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei  sintomi  e,  se  ancora
          sintomatici,  al  quinto  giorno   successivo   alla   data
          dell'ultimo contatto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione  del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera e), della legge 13  luglio  2015,  n.  107),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,
          S.O.: 
              «Art.  2 (Organizzazione  del  Sistema   integrato   di
          educazione e di istruzione). - (Omissis). 
              2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59  (Definizione
          delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia  e
          al primo ciclo dell'istruzione,  a  norma  dell'articolo  1
          della  legge  28  marzo  2003,  n.  53),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.: 
              «Art.  4  (Articolazione  del  ciclo  e   periodi).   -
          (Omissis). 
              2. La scuola primaria, della durata di cinque anni,  e'
          articolata in un  primo  anno,  raccordato  con  la  scuola
          dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
          di base, e in due periodi didattici biennali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59  (Definizione
          delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia  e
          al primo ciclo dell'istruzione,  a  norma  dell'articolo  1
          della  legge  28  marzo  2003,  n.  53),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.: 
              «Art.  4  (Articolazione  del  ciclo  e   periodi).   -
          (Omissis). 
              3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
          tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
          un terzo anno, che completa  prioritariamente  il  percorso
          disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo  con
          il secondo ciclo.». 
              - Si  riporta  l'articolo  1,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  (Norme  generali  e
          livelli essenziali delle prestazioni  relativi  al  secondo
          ciclo del sistema educativo di istruzione e  formazione,  a
          norma dell'articolo 2 della  L.  28  marzo  2003,  n.  53),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  novembre  2005,  n.
          257, S.O.: 
              «Art.  1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo   di
          istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
          educativo di istruzione  e  formazione  e'  costituito  dal
          sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal  sistema
          dell'istruzione   e   formazione   professionale.   Assolto
          l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1,  comma  622,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo  si
          realizza,   in    modo    unitario,    il    diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76.». 
              - Per l'articolo 9,  comma  10,  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 giugno  2021,  n.  87,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1.