Art. 5 
 
Misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  da  COVID-19  nella
                       popolazione scolastica 
 
  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'  di
tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della  popolazione
scolastica  delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo   grado,
((soggetta)) alla autosorveglianza ((di cui all'articolo 3-sexies del
presente decreto,)) mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo
9, comma 1, lettera d), del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sulla base di idonea prescrizione medica  rilasciata  dal  medico  di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie
di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo  d'intesa  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19  ((e
per l'esecuzione della campagna vaccinale  nazionale))  la  spesa  di
92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'((articolo)) 34, comma 9-quater, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106. 
  2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie  ((dei
mancati  introiti))  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1,  il
Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base dei dati disponibili ((nel Sistema)) Tessera Sanitaria,  secondo
le  medesime  modalita'  previste  dai  protocolli  d'intesa  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 
  3. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del  comma
1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a  42,505  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 9,  comma  10,  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 giugno  2021,  n.  87,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 418 e 419,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              418. I test mirati a rilevare la presenza di  anticorpi
          IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la  rilevazione
          di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche  presso
          le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto
          il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la  tutela
          della riservatezza. 
              419.  Le  modalita'  organizzative  e   le   condizioni
          economiche relative all'esecuzione dei test e  dei  tamponi
          di cui al comma 418 del presente  articolo  nelle  farmacie
          aperte  al  pubblico  sono  disciplinate,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  dalle
          convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi
          collettivi nazionali stipulati ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 9, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  ai
          correlati accordi regionali, che tengano conto anche  delle
          specificita' e dell'importanza del  ruolo  svolto  in  tale
          ambito dalle farmacie rurali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  126
          (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'
          sociali ed economiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 luglio 2021, n. 175: 
              «Art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test
          antigenici   rapidi   e   per   la    campagna    vaccinale
          antinfluenzale   2021/2022).   -    1.    Il    Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
          epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro
          della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e  con
          le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino  al
          31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi
          per  la  rilevazione  di  antigene   SARS-CoV-2,   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17  giugno  2021,  n.  87,  a  prezzi  contenuti.  Il
          protocollo tiene  conto  in  particolare  dell'esigenza  di
          agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i  12
          e i 18 anni. 
              1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi  418  e
          419, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  altresi'
          tenute  ad  assicurare,  sino  al   31   marzo   2022,   la
          somministrazione  di  test   antigenici   rapidi   per   la
          rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo  9,
          comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi  previsti  nel
          protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di
          inosservanza della disposizione di cui al  presente  comma,
          si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  euro  1.000  a  euro  10.000   e   il   Prefetto
          territorialmente competente, tenendo conto  delle  esigenze
          di continuita' del  servizio  di  assistenza  farmaceutica,
          puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non
          superiore a cinque giorni. 
              1-ter.  L'applicazione   del   prezzo   calmierato   e'
          assicurata, fino al  31  marzo  2022,  anche  da  tutte  le
          strutture sanitarie autorizzate e da quelle  accreditate  o
          convenzionate  con  il  Servizio  sanitario   nazionale   e
          autorizzate dalle regioni  alla  somministrazione  di  test
          antigenici  rapidi   per   la   rilevazione   di   antigene
          SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  aderenti
          al protocollo d'intesa di cui al comma 1. 
              2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei
          test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata  a
          favore del Commissario straordinario di cui al comma 1,  la
          spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle
          risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, che  sono,  per  il  medesimo
          anno,  corrispondentemente  incrementate.  Il   Commissario
          straordinario  provvede  al  trasferimento  delle  predette
          risorse alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
          Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
          Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per
          l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
          delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3. 
              3. All'articolo 1, comma 394, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono
          sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»; 
                b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e a 55  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a  55  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2022  e  a  45
          milioni di euro per l'anno 2023». 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45  milioni
          di euro per l'anno 2023, si provvede: 
                a)   quanto   a   20   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                b)   quanto   a   25   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
              4-bis. Al  fine  di  rafforzare  la  prossimita'  e  la
          tempestivita' dei servizi  di  vaccinazione  antinfluenzale
          per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento
          con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il Ministero
          della salute,  sentiti  il  Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19 e  la  Federazione  degli  Ordini  dei  farmacisti
          italiani, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'  articolo  3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  definisce,
          tramite  apposito  protocollo  d'intesa  stipulato  con  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie, le procedure e le condizioni nel  rispetto  delle
          quali i farmacisti delle farmacie  aperte  al  pubblico,  a
          seguito del  superamento  di  specifico  corso  organizzato
          dall'Istituto  superiore  di   sanita',   concorrono   alla
          campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
          nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
          anni. La remunerazione del servizio erogato dalle  farmacie
          ai  sensi  del  presente  comma  e'  definita  dal   citato
          protocollo d'intesa a valere sulle risorse  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard. Con  il  medesimo  protocollo
          d'intesa  sono  disciplinate  altresi'  le   procedure   di
          registrazione delle  somministrazioni  eseguite  presso  le
          farmacie  per   l'alimentazione   dell'Anagrafe   nazionale
          vaccini di cui al decreto  del  Ministro  della  salute  17
          settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  257
          del 5 novembre 2018, anche per consentire  il  monitoraggio
          del servizio erogato  ai  fini  della  remunerazione  dello
          stesso. Le  previsioni  del  predetto  protocollo  d'intesa
          esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a  carico  delle
          farmacie. Resta fermo quanto  previsto  dall'  articolo  1,
          comma  471,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   122   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          edizione straordinaria: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  99.  Le  attivita'  di  protezione
          civile sono assicurate dal Sistema nazionale di  protezione
          civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione
          civile in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo34, comma  9-quater,
          del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123: 
              «Art. 34 (Altre  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          salute). - (Omissis). 
              9-quater. Al fine di garantire fino al 31  marzo  2022,
          nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma
          che  costituisce  tetto  massimo  di  spesa,   l'esecuzione
          gratuita di test antigenici rapidi per  la  rilevazione  di
          antigene  SARS-CoV-2,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
          lettera d),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo  1,
          commi 418 e 419, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          ovvero nelle strutture  sanitarie  aderenti  al  protocollo
          d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge
          23 luglio 2021,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i  soggetti  che
          non possono ricevere  o  completare  la  vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2, sulla base  di  idonea  certificazione  medica,
          rilasciata ai sensi dell'  articolo  9-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo
          i criteri definiti con circolare del Ministro della salute,
          e' autorizzata a favore del Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a
          valere sulle risorse di cui al comma 1,  che  sono  per  il
          medesimo anno corrispondentemente incrementate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          ottobre 2008, n. 235: 
              «Art.  6 (Disposizioni   finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».