((Art. 5-bis Fondo per i ristori educativi 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attivita' gratuite extra scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298: «Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.».