((Art. 5-bis 
 
                    Fondo per i ristori educativi 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare  alla
promozione di  iniziative  di  recupero  e  di  consolidamento  degli
apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da  parte
degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento  dovute
all'infezione da  SARS-CoV-2,  attraverso  attivita'  gratuite  extra
scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni
estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del
Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022  e  di  1.333.000  euro  per
l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono  definiti
le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000
euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'arricchimento  e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre  1997,  n.
440.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo1  della  legge  18
          dicembre  1997,  n.  440   (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298: 
              «Art.  1 (Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
          1.  A  decorrere  dall'esercizio   finanziario   1997,   e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          pubblica  istruzione  un  fondo   denominato   «Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per  gli  interventi  perequativi»  destinato  alla   piena
          realizzazione dell'autonomia  scolastica,  all'introduzione
          dell'insegnamento di una seconda lingua  comunitaria  nelle
          scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita'  e
          del tasso  di  successo  scolastico,  alla  formazione  del
          personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
          formazione postsecondaria non universitaria, allo  sviluppo
          della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
          l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini  e
          gradi, ad interventi per la valutazione  dell'efficienza  e
          dell'efficacia del sistema scolastico,  alla  realizzazione
          di  interventi  perequativi  in  favore  delle  istituzioni
          scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
          degli  organici  provinciali,   l'incremento   dell'offerta
          formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
          copertura della quota nazionale di iniziative  cofinanziate
          con i fondi strutturali dell'Unione europea. 
              1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
          del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente  destinata  al
          finanziamento  di  progetti  volti  alla   costituzione   o
          all'aggiornamento,  presso   le   istituzioni   scolastiche
          statali,   di   laboratori   scientifico-tecnologici    che
          utilizzano  materiali  innovativi,  necessari  a  connotare
          l'attivita' didattica laboratoriale  secondo  parametri  di
          alta   professionalita'.   Il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  individua  con  proprio
          decreto la tipologia di laboratori  e  i  materiali  per  i
          quali  e'  possibile  presentare   proposte   di   progetto
          finanziate con la  parte  di  Fondo  di  cui  al  comma  1,
          individuata ai sensi del primo periodo. 
              2. Le disponibilita' di cui al  comma  1  da  iscrivere
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione  sono  ripartite,  sentito   il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  con   decreti   del
          Ministro  del  tesoro,   anche   su   capitoli   di   nuova
          istituzione,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,  in   attuazione   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non  utilizzate
          nel  corso   dell'anno   sono   utilizzate   nell'esercizio
          successivo.».