((Art. 5-ter 
 
         Lavoro agile per genitori di figli con disabilita' 
 
  1.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti  privati
che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave
riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno
un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l'attivita'
lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile  anche
in assenza degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto
degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a  23  della
legge 22 maggio 2017, n. 81. 
  2. Ferma restando l'applicazione della  disciplina  gia'  stabilita
dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1,
per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al
medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario  per  l'accesso  al
lavoro agile.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 22
          e 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81  (Misure  per  la
          tutela del lavoro autonomo  non  imprenditoriale  e  misure
          volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
          luoghi del lavoro subordinato), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135: 
              «Art. 18 (Lavoro  agile).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
          e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
          promuovono il lavoro agile quale  modalita'  di  esecuzione
          del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante
          accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
          fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
          di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di  strumenti
          tecnologici per lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.
          La  prestazione  lavorativa  viene   eseguita,   in   parte
          all'interno di locali  aziendali  e  in  parte  all'esterno
          senza una postazione fissa, entro i soli limiti  di  durata
          massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,
          derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
              2. Il datore di lavoro e' responsabile della  sicurezza
          e  del  buon  funzionamento  degli  strumenti   tecnologici
          assegnati al lavoratore per lo  svolgimento  dell'attivita'
          lavorativa. 
              3. Le disposizioni del presente capo si  applicano,  in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
          direttive emanate anche ai  sensi  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta  salva  l'applicazione
          delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
          rapporti. 
              3-bis. I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici nei tre anni successivi  alla  conclusione  del
          periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo  16
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',
          di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
          dai lavoratori con figli in condizioni  di  disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. 
              4. Gli incentivi di carattere  fiscale  e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
              5. Agli adempimenti di  cui  al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 19 (Forma e recesso).  -  1.  L'accordo  relativo
          alla modalita' di lavoro agile e' stipulato per iscritto ai
          fini della regolarita'  amministrativa  e  della  prova,  e
          disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta
          all'esterno dei locali aziendali, anche con  riguardo  alle
          forme di esercizio  del  potere  direttivo  del  datore  di
          lavoro  ed  agli  strumenti  utilizzati   dal   lavoratore.
          L'accordo  individua  altresi'  i  tempi  di   riposo   del
          lavoratore  nonche'  le  misure  tecniche  e  organizzative
          necessarie per assicurare la disconnessione del  lavoratore
          dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
              2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine  o
          a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo'
          avvenire con un preavviso non inferiore  a  trenta  giorni.
          Nel caso di lavoratori disabili ai  sensi  dell'articolo  1
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine  di  preavviso
          del recesso da parte del datore di lavoro non  puo'  essere
          inferiore  a  novanta  giorni,  al   fine   di   consentire
          un'adeguata  riorganizzazione  dei   percorsi   di   lavoro
          rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
          presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
          puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso  di
          accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso  di
          accordo a tempo indeterminato.». 
              «Art.   20 (Trattamento,   diritto    all'apprendimento
          continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).
          - 1. Il lavoratore che svolge la prestazione  in  modalita'
          di lavoro agile ha diritto ad un  trattamento  economico  e
          normativo   non   inferiore   a   quello   complessivamente
          applicato, in attuazione dei contratti  collettivi  di  cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, nei confronti dei lavoratori che svolgono  le  medesime
          mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 
              2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile  ai
          sensi  del  presente   capo   puo'   essere   riconosciuto,
          nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
          all'apprendimento permanente,  in  modalita'  formali,  non
          formali o informali, e alla periodica certificazione  delle
          relative competenze.». 
              «Art. 21 (Potere di controllo  e  disciplinare).  -  1.
          L'accordo  relativo  alla   modalita'   di   lavoro   agile
          disciplina l'esercizio del potere di controllo  del  datore
          di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
          dei  locali  aziendali  nel  rispetto  di  quanto  disposto
          dall'articolo 4 della legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni. 
              2. L'accordo di cui al comma 1 individua  le  condotte,
          connesse  all'esecuzione   della   prestazione   lavorativa
          all'esterno  dei  locali   aziendali,   che   danno   luogo
          all'applicazione di sanzioni disciplinari.» 
              «Art. 22 (Sicurezza sul lavoro).  -  1.  Il  datore  di
          lavoro garantisce la salute e la sicurezza  del  lavoratore
          che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e  a
          tal fine consegna al lavoratore  e  al  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza, con  cadenza  almeno  annuale,
          un'informativa  scritta  nella  quale  sono  individuati  i
          rischi  generali  e  i  rischi  specifici   connessi   alla
          particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro. 
              2. Il lavoratore e' tenuto a  cooperare  all'attuazione
          delle misure  di  prevenzione  predisposte  dal  datore  di
          lavoro per fronteggiare i  rischi  connessi  all'esecuzione
          della prestazione all'esterno dei locali aziendali.». 
              «Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli  infortuni
          e  le  malattie  professionali).  -  1.  L'accordo  per  lo
          svolgimento della prestazione lavorativa  in  modalita'  di
          lavoro agile e le  sue  modificazioni  sono  oggetto  delle
          comunicazioni di cui all'articolo 9-bis  del  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  e   successive
          modificazioni. 
              2. Il lavoratore ha  diritto  alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
          da  rischi  connessi  alla  prestazione   lavorativa   resa
          all'esterno dei locali aziendali. 
              3. Il lavoratore ha  diritto  alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
          andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
          per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
          dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni  di  cui
          al terzo  comma  dell'articolo  2  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, e successive  modificazioni,  quando  la  scelta  del
          luogo della prestazione sia dettata  da  esigenze  connesse
          alla prestazione stessa o dalla necessita'  del  lavoratore
          di conciliare le esigenze di vita con quelle  lavorative  e
          risponda a criteri di ragionevolezza.».