Art. 2 
 
  Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti  economici
accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i  Fondi  per  la
retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale  sono
incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle
allegate tabelle 3, 4, 5 e 6 con le decorrenze ivi indicate.