Art. 3
Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 260 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 170 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede:
quanto a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire
per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni
statali;
quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 143, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 dicembre 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 287