Art. 3 Governance 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Visso, il sub Commissario, l'USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantira' altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione. 3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e gestione spettanti al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata: a) l'USR svolge le funzioni di cui all'art. 5 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato; b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attivita' indicate agli articoli 5 e 6 della presente ordinanza; c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico. 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 5 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub-Commissario e adeguano le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub-Commissario.