Art. 3 
 
                        Contenuto informativo 
                     e funzionamento della BDNAE 
 
  1. In fase di prima applicazione la BDNAE e' alimentata con i  dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate  abusivamente  oggetto
delle  segnalazioni  di  cui  art.  31,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 
  2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  la
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la
riqualificazione urbana  e  gli  interventi  speciali  (ex  Direzione
generale per la condizione abitativa), con  la  collaborazione  della
Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi  informativi  e
statistici,  avvia  la  ricognizione  delle   informazioni   per   la
strutturazione della BDNAE con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2,
del  presente  articolo  e,  in   particolare,   con   il   Ministero
dell'interno,  il  Ministero  della  giustizia,  il  Ministero  della
transizione ecologica,  il  Ministero  della  cultura,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate,  nonche'  con
le regioni e i comuni, rispettivamente  attraverso  il  coordinamento
delle regioni in Conferenza unificata e l'ANCI. 
  3. La ricognizione di cui al  comma  precedente  e  la  definizione
delle  procedure  organizzative   ed   operative   finalizzate   alla
condivisione  e  alla  trasmissione  alla  BDNAE  dei  dati  e  delle
informazioni relativi agli  illeciti  accertati  e  ai  provvedimenti
emessi avviene mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni. 
  4. La condivisione delle informazioni e' avviata entro dodici  mesi
dall'entrata in vigore delle convenzioni di cui al comma precedente. 
  5. Il direttore  generale  per  l'edilizia  statale,  le  politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi  speciali  (ex
Direzione generale  per  la  condizione  abitativa)  e  il  direttore
generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici,
all'esito  delle   attivita'   illustrate   nei   precedenti   commi,
congiuntamente adottano il provvedimento amministrativo per: 
    a) definire in modo strutturato l'insieme  dei  dati  che  dovra'
comporre tale  sistema  informativo,  in  accordo  con  le  finalita'
descritte all'art. 2 del presente decreto ed al contenuto informativo
minimo per le segnalazioni  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
    b)  definire  gli  organi  competenti  per  ciascun   territorio,
esplicitandone i relativi ambiti di competenza; 
    c) definire le  modalita'  di  accreditamento  ed  i  criteri  di
abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti  a  ciascun  organo
competente; 
    d) definire l'insieme di dati minimo e la relativa struttura che: 
      deve comporre la trasmissione di una segnalazione  relativa  ad
un illecito accertato e/o provvedimento emesso; 
      deve comporre la trasmissione di un'operazione di censimento di
ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente; 
    e) definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse
dagli organi competenti; 
    f) definire i criteri  e  le  modalita'  di  aggiornamento  delle
informazioni  fornite  da  ciascun  organo  competente  per   ciascun
elemento trasmesso; 
    g) definire con quali modalita' dovra' essere  dato  riscontro  a
ciascun organo competente a seguito della ricezione  e  dell'avvenuta
validazione di una trasmissione; 
    h) definire gli indicatori da produrre in base ai dati di cui  al
punto a), che costituiranno la  base  dati  alimentata  dagli  organi
competenti; 
    i) definire i criteri di visibilita'  e  l'insieme  dei  dati  da
esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti in materia di abusivismo edilizio; 
    j) stabilire le  eventuali  necessita'  di  integrazione  con  le
banche dati nazionali. 
  6. Il direttore  generale  per  l'edilizia  statale,  le  politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi  speciali  (ex
Direzione generale per la  condizione  abitativa)  congiuntamente  al
direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi  informativi  e
statistici, riferisce annualmente al Ministro delle infrastrutture  e
della   mobilita'   sostenibili   sullo   stato   di   attuazione   e
sull'aggiornamento della banca dati.