Art. 3 Contenuto informativo e funzionamento della BDNAE 1. In fase di prima applicazione la BDNAE e' alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa), con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, avvia la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della BDNAE con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente articolo e, in particolare, con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate, nonche' con le regioni e i comuni, rispettivamente attraverso il coordinamento delle regioni in Conferenza unificata e l'ANCI. 3. La ricognizione di cui al comma precedente e la definizione delle procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione alla BDNAE dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi avviene mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni. 4. La condivisione delle informazioni e' avviata entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni di cui al comma precedente. 5. Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) e il direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, all'esito delle attivita' illustrate nei precedenti commi, congiuntamente adottano il provvedimento amministrativo per: a) definire in modo strutturato l'insieme dei dati che dovra' comporre tale sistema informativo, in accordo con le finalita' descritte all'art. 2 del presente decreto ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; b) definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza; c) definire le modalita' di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente; d) definire l'insieme di dati minimo e la relativa struttura che: deve comporre la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso; deve comporre la trasmissione di un'operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente; e) definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti; f) definire i criteri e le modalita' di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso; g) definire con quali modalita' dovra' essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell'avvenuta validazione di una trasmissione; h) definire gli indicatori da produrre in base ai dati di cui al punto a), che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti; i) definire i criteri di visibilita' e l'insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio; j) stabilire le eventuali necessita' di integrazione con le banche dati nazionali. 6. Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) congiuntamente al direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, riferisce annualmente al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sullo stato di attuazione e sull'aggiornamento della banca dati.