Art. 4 Disponibilita' dei dati e modalita' di accesso alla banca dati 1. Le informazioni confluite nella BDNAE sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche' all'ANCI. 2. L'accesso alla BDNAE avviene tramite Sistema pubblico per l'identita' digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.