Art. 4 
 
                       Disponibilita' dei dati 
               e modalita' di accesso alla banca dati 
 
  1. Le informazioni confluite nella BDNAE sono rese disponibili alle
amministrazioni  statali,   regionali   e   comunali,   agli   uffici
giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti  in
materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della
medesima banca dati, nonche' all'ANCI. 
  2. L'accesso  alla  BDNAE  avviene  tramite  Sistema  pubblico  per
l'identita'  digitale  (SPID),  per  tutti  i  soggetti  che  debbano
accedere ai servizi fruibili tramite  l'interfaccia  utente  messa  a
disposizione dalla BDNAE.