Art. 10 Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera 1. La proposta definitiva di contratto di filiera e' presentata dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9, comma 17, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile ed il soggetto proponente e' escluso. 2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel programma approvato. 3. La proposta definitiva di contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) Soggetto proponente e soggetti beneficiari; b) Progetti previsti; c) Piano finanziario di copertura del programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronoprogramma di realizzazione degli interventi; d) Ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti. 4. Il Ministero puo' prevedere nei provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della proposta definitiva. 5. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.