Art. 10 
 
   Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera 
 
  1. La proposta definitiva di contratto di filiera e' presentata dal
soggetto proponente al  Ministero  e,  nel  caso  di  cofinanziamento
regionale, alle regioni o  province  autonome  interessate  entro  il
termine di novanta giorni dalla  pubblicazione  di  cui  all'art.  9,
comma 17, salvo proroghe concesse  per  cause  debitamente  motivate.
Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia  stata
presentata,  la  stessa  non  e'  piu'  ricevibile  ed  il   soggetto
proponente e' escluso. 
  2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al comma 1
deve corrispondere a quanto indicato nel programma presentato con  la
domanda  di  partecipazione,  ad   eccezione   dell'ammontare   delle
agevolazioni che, in sede  di  proposta  definitiva,  possono  essere
richieste in  misura  inferiore  rispetto  all'importo  indicato  nel
programma approvato. 
  3. La proposta definitiva di contratto di filiera sottoscritta  dal
soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato
al provvedimento,  deve  descrivere  compiutamente  e  chiaramente  i
contenuti  del  programma  approvato,  con  particolare  riguardo  ai
seguenti elementi: 
    a) Soggetto proponente e soggetti beneficiari; 
    b) Progetti previsti; 
    c) Piano finanziario di copertura del programma, con  indicazione
dell'ammontare e della forma  delle  agevolazioni  e  delle  relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio  degli
interventi   previsti,   suddivisi   per   tipologia   di   spesa   e
cronoprogramma di realizzazione degli interventi; 
    d) Ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti. 
  4.  Il  Ministero  puo'  prevedere  nei   provvedimenti   ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria  della  proposta
definitiva. 
  5. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.