Art. 11 Istruttoria della proposta definitiva 1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 12, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria, avvalendosi della relazione del soggetto istruttore. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del soggetto gestore. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei provvedimenti. 4. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al Ministero per ciascun soggetto beneficiario la conferma delle delibere di concessione del finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle banche finanziatrici. 5. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento. 6. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle regioni/province autonome interessate, se del caso alle banche finanziatrici, al soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni. 7. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate, se del caso alle banche finanziatrici e al soggetto istruttore, le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 6, trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario a CDP, affinche' quest'ultima provveda a deliberare il finanziamento agevolato. 9. CDP, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione, comunica al Ministero la delibera di concessione del Finanziamento agevolato, la cui efficacia e' condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del finanziamento agevolato, trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre dieci giorni dall'approvazione della proposta di contratto di filiera, salvo proroghe per cause debitamente motivate. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al soggetto proponente, al soggetto istruttore, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del programma. 11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.