Art. 11 
 
                Istruttoria della proposta definitiva 
 
  1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di  presentazione
della proposta definitiva di cui all'art. 12, procede  ad  effettuare
l'attivita' istruttoria, avvalendosi  della  relazione  del  soggetto
istruttore. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti
e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto
proponente.  I  chiarimenti  e/o  le  integrazioni  richiesti  devono
pervenire entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento  della
relativa  richiesta,  ovvero  nel  diverso   termine   indicato   dal
Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 
  2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria  puo'
avvalersi del soggetto gestore. 
  3. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono
individuate nei provvedimenti. 
  4. Entro il  termine  previsto  per  l'espletamento  dell'attivita'
istruttoria, il soggetto proponente deve  inviare  al  Ministero  per
ciascun  soggetto  beneficiario  la  conferma   delle   delibere   di
concessione del  finanziamento  bancario,  ove  previsto,  rilasciate
dalle banche finanziatrici. 
  5.  Entro  il  medesimo   termine   previsto   per   l'espletamento
dell'attivita'  istruttoria,   le   regioni   o   province   autonome
trasmettono   al   Ministero   gli   atti   attestanti    l'eventuale
cofinanziamento. 
  6. Per le proposte definitive per le quali l'attivita'  istruttoria
dei progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva  la
proposta definitiva di contratto di filiera e trasmette le risultanze
entro dieci  giorni   lavorativi   ai   soggetti   proponenti,   alle
regioni/province  autonome  interessate,  se  del  caso  alle  banche
finanziatrici, al soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei
progetti, l'ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni. 
  7. Per le proposte definitive per le quali l'attivita'  istruttoria
dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al
soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate, se
del caso alle banche  finanziatrici  e  al  soggetto  istruttore,  le
relative  motivazioni,  anche  al  fine  di  consentire   l'eventuale
presentazione,  nel  termine  di dieci  giorni,  di  osservazioni   o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  8. Il Ministero, entro il medesimo  termine  di  cui  al  comma  6,
trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle
delibere di finanziamento  bancario  a  CDP,  affinche'  quest'ultima
provveda a deliberare il finanziamento agevolato. 
  9. CDP, entro dieci giorni lavorativi  dalla  data  di  ricevimento
della predetta documentazione, comunica al Ministero la  delibera  di
concessione  del  Finanziamento  agevolato,  la  cui   efficacia   e'
condizionata  alla  concessione  delle  agevolazioni   previste   dal
presente decreto. 
  10.  Il  Ministero,  acquisite  ove  previsto   le   delibere   del
finanziamento agevolato, trasmette al soggetto proponente  lo  schema
di contratto di filiera, fissando un termine perentorio  per  la  sua
sottoscrizione. Detto termine non  puo'  essere  fissato  oltre dieci
giorni dall'approvazione della  proposta  di  contratto  di  filiera,
salvo proroghe per cause debitamente motivate. Nel  caso  in  cui  il
soggetto proponente non sottoscriva il contratto  entro  il  predetto
termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente  motivate,  il
Ministero stesso provvede a comunicare  al  soggetto  proponente,  al
soggetto istruttore,  a  CDP  e  alle  regioni  o  province  autonome
interessate  la  decadenza  della  decisione  di   approvazione   del
programma. 
  11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.