Art. 12 Sottoscrizione del contratto di filiera 1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di contratto di filiera, di cui all'art. 11, comma 6, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il contratto di filiera. 2. Il contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. 3. L'efficacia del contratto di filiera e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero al soggetto proponente ed, eventualmente, alle banche finanziatrici. 4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del contratto di filiera di cui al comma 3, ove previsto, la banca finanziatrice provvede a stipulare con il soggetto beneficiario il contratto di finanziamento, nel rispetto della convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero. 5. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. Nel caso di sostituzione della banca finanziatrice, e' necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della banca finanziatrice subentrante, nonche' da parte di CDP in relazione al finanziamento agevolato. 6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.