Art. 13 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata. 2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo quattro domande di erogazione, di cui l'ultima a saldo. Il soggetto proponente puo' richiedere l'erogazione di un numero di tranche inferiori a quattro. 3. Ai fini di ciascuna erogazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalita' previste nei provvedimenti. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruptore la documentazione finale di spesa, secondo le modalita' previste nei provvedimenti. 4. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore. 5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia al Ministero una relazione istruttoria, o una relazione finale in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante la conformita' della realizzazione del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera. Se il soggetto istruttore e' la banca autorizzata, entro il medesimo termine, questa invia la relazione alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal soggetto istruttore. 6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al comma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attivita' istruttorie di propria competenza e invia le risultanze ai soggetti istruttori, alle banche finanziatrici se del caso e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo il Ministero svolge altresi' le attivita' di cui all'art. 18 del presente decreto. 7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, qualora presente, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto proponente unitamente alla corrispondente quota del finanziamento bancario. 8. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche finanziatrici. 9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse. 10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.