Art. 14 
 
                 Variazioni dei programmi successive 
            alla sottoscrizione del contratto di filiera 
 
  1.  Sono  considerate  variazioni  le  modifiche   apportate   alla
localizzazione territoriale e alla  tipologia  degli  interventi,  le
modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le
modifiche al piano di investimento approvato,  nonche'  le  modifiche
alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come
approvate in sede  di  concessione  dell'aiuto.  In  nessun  caso  le
variazioni possono comportare modifiche che incidano  sugli  elementi
di valutazione che determinano l'attribuzione di  punteggi,  previsti
dai provvedimenti. 
  2. Le variazioni dei singoli  interventi  ammessi  e  indicati  nel
contratto di filiera  sottoscritto,  ivi  comprese  quelle  dovute  a
incrementi  dei  costi  rispetto  a  quelli  ammessi  e/o   a   nuovi
interventi, non possono comportare, in  nessun  caso,  aumento  delle
agevolazioni concesse in relazione a ciascun contratto di filiera. 
  3. Le spese relative alle variazioni  sono  ammissibili  a  partire
dopo l'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute
precedentemente. 
  4. Ai  fini  dell'approvazione  i  soggetti  proponenti  comunicano
tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle  agevolazioni,  le
variazioni  proposte.  Le  variazioni  sono  altresi'  comunicate  al
soggetto  istruttore  che  provvede  a   verificare   la   congruita'
tecnico-economica  delle  variazioni  proposte,  la  permanenza   dei
requisiti  soggettivi  e  oggettivi,  nonche'  la  permanenza   degli
elementi di valutazione che determinano l'attribuzione  di  punteggi.
Gli  esiti  della  valutazione  sono  inseriti   in   una   relazione
istruttoria di variazione  che  contiene  una  proposta  motivata  di
accoglimento o di rigetto della richiesta. 
  5. Il Ministero effettua la propria istruttoria entro trenta giorni
dal ricevimento della relazione istruttoria di variazione redatta dal
soggetto istruttore. 
  6. In caso di approvazione della variazione, il  Ministero  ne  da'
comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite  del  soggetto
proponente e al soggetto istruttore. 
  7. In caso di mancata approvazione della variazione,  il  Ministero
ne da' comunicazione al soggetto beneficiario,  per  il  tramite  del
soggetto proponente, nel rispetto  dei  termini  stabiliti  dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modifiche  e
integrazioni. La comunicazione  e'  altresi'  trasmessa  al  soggetto
istruttore. 
  8. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni
le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di
intervento nel limite del venti per cento della voce medesima  e  che
non comportino il superamento della relativa  intensita'  massima  di
aiuto. 
  9. Non sono considerate  variazioni  le  modifiche  relative,  alla
denominazione/ragione  sociale  dei  soggetti  beneficiari,   nonche'
quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella  scheda  sintetica
di  progetto   che   intervengono   successivamente   alla   relativa
presentazione, le  modifiche  tecniche  di  dettaglio,  le  soluzioni
migliorative e i cambi di preventivo  intervenuti  in  corso  d'opera
alle condizioni previste nei provvedimenti. 
  10. Le modifiche di cui al comma 9  sono  comunicate  dal  soggetto
beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero  e
al soggetto istruttore nei termini e  nelle  modalita'  previste  dai
provvedimenti. 
  11. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro
di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui  al  presente
decreto nelle seguenti ipotesi: 
    a)  recesso,   liquidazione   giudiziale,   liquidazione   coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato  preventivo
o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non  siano
intervenute erogazioni delle agevolazioni; 
    b) ristrutturazioni societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,
scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di  uno  o  piu'
soggetti beneficiari. 
  12. La richiesta deve essere accompagnata da: 
    a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla
permanenza dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  per  la
concessione delle  agevolazioni,  alla  fattibilita'  dell'iniziativa
sotto il profilo tecnico, economico e finanziario  ed  alla  coerenza
con il  programma  approvato  e  con  i  relativi  obiettivi  e  alla
permanenza degli elementi oggetto di valutazione  per  l'attribuzione
dei punteggi; 
    b) la delibera, ove previsto, di  concessione  del  finanziamento
bancario in favore del soggetto beneficiario subentrante; 
    c)  il  rispetto  delle   ulteriori   condizioni   previste   nei
provvedimenti. 
  13. La richiesta e' altresi' comunicata al soggetto istruttore  che
provvede  a  verificare   la   congruita'   tecnico-economica   delle
variazioni  proposte,  la  permanenza  dei  requisiti  soggettivi   e
oggettivi, nonche' la permanenza degli elementi  di  valutazione  che
determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti  della  valutazione
sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro  che  contiene
una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 
  14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui
al comma 13 alle regioni o alle province autonome dove e' localizzato
il progetto, al fine di acquisire il parere di competenza  in  merito
alla compatibilita' degli interventi proposti con  la  programmazione
regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro
il termine di trenta giorni le proprie  osservazioni  ed  il  proprio
parere, quest'ultimo si considera come accolto.  In  caso  di  parere
positivo il Ministero, entro trenta giorni dalla relativa  ricezione,
approva il subentro e ne da' comunicazione al soggetto proponente, al
soggetto istruttore, e, laddove necessario, alla banca finanziatrice,
a CDP  e  alle  regioni  e  province  autonome.  Entro  venti  giorni
lavorativi dalla predetta comunicazione,  CDP  delibera  il  relativo
finanziamento agevolato. In caso di parere negativo, il Ministero  ne
da' comunicazione al soggetto proponente, nel  rispetto  dei  termini
stabiliti dall'art. 10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Ottenuta  l'approvazione  al
subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni,  gli
impegni, le autorizzazioni e gli obblighi  di  cui  al  contratto  di
filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive  altresi'  un  apposito
addendum all'accordo di filiera, nelle forme e secondo  le  modalita'
previste dai provvedimenti. Le agevolazioni sono calcolate sulla base
dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  del  soggetto  beneficiario
subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al  contratto  di
filiera. 
  15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.