Art. 14 Variazioni dei programmi successive alla sottoscrizione del contratto di filiera 1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonche' le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come approvate in sede di concessione dell'aiuto. In nessun caso le variazioni possono comportare modifiche che incidano sugli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi, previsti dai provvedimenti. 2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun contratto di filiera. 3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire dopo l'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute precedentemente. 4. Ai fini dell'approvazione i soggetti proponenti comunicano tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni proposte. Le variazioni sono altresi' comunicate al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruita' tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonche' la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 5. Il Ministero effettua la propria istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della relazione istruttoria di variazione redatta dal soggetto istruttore. 6. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente e al soggetto istruttore. 7. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione e' altresi' trasmessa al soggetto istruttore. 8. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del venti per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensita' massima di aiuto. 9. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonche' quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni previste nei provvedimenti. 10. Le modifiche di cui al comma 9 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore nei termini e nelle modalita' previste dai provvedimenti. 11. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi: a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni; b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o piu' soggetti beneficiari. 12. La richiesta deve essere accompagnata da: a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il programma approvato e con i relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione dei punteggi; b) la delibera, ove previsto, di concessione del finanziamento bancario in favore del soggetto beneficiario subentrante; c) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nei provvedimenti. 13. La richiesta e' altresi' comunicata al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruita' tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonche' la permanenza degli elementi di valutazione che determinano l'attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta. 14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui al comma 13 alle regioni o alle province autonome dove e' localizzato il progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilita' degli interventi proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro il termine di trenta giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera come accolto. In caso di parere positivo il Ministero, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, approva il subentro e ne da' comunicazione al soggetto proponente, al soggetto istruttore, e, laddove necessario, alla banca finanziatrice, a CDP e alle regioni e province autonome. Entro venti giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, CDP delibera il relativo finanziamento agevolato. In caso di parere negativo, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Ottenuta l'approvazione al subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al contratto di filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive altresi' un apposito addendum all'accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalita' previste dai provvedimenti. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al contratto di filiera. 15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.