Art. 15 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle
ipotesi previste dal  presente  articolo;  la  revoca  e'  comunicata
contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente,  al
soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche  finanziatrici
e alle regioni o province autonome. 
  2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi: 
    a) qualora, per i beni  del  medesimo  intervento  oggetto  della
concessione siano state  erogate  agevolazioni  di  qualsiasi  natura
previste da altre norme statali, regionali o  dell'Unione  europea  o
comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il
superamento  dell'intensita'  di  aiuto   stabilita,   per   ciascuna
tipologia di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto; 
    b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto,  in  qualsiasi
forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento; 
    c) qualora gli interventi non  siano  ultimati  entro  i  termini
previsti dall'art. 6, comma 7, del presente decreto,  salvo  proroghe
concesse per cause  debitamente  motivate  e  comunque  non  oltre  i
termini indicati nei singoli provvedimenti; 
    d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una
delle condizioni di ammissibilita' di cui  all'art.  5  del  presente
decreto nonche'  delle  condizioni  di  ammissibilita'  previste  dai
provvedimenti. 
  3. La revoca delle agevolazioni e' totale qualora: 
    a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti
gli obblighi  previsti  dalla  legislazione  in  materia  di  lavoro,
previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di
lavoro; 
    b) siano gravemente violate specifiche  norme  settoriali,  anche
appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; 
    c) il contratto di finanziamento, ove  previsto,  non  sia  stato
stipulato entro i termini previsti dall'art. 12, comma 4 del decreto,
salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; 
    d) il contratto di finanziamento  si  risolva  per  inadempimento
degli obblighi in esso  previsti  o  venga  estinto  anticipatamente,
prima dell'erogazione a saldo del contributo  in  conto  capitale  o,
laddove non previsto, prima  dell'adozione  da  parte  del  Ministero
dell'atto amministrativo di erogazione del saldo; 
    e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi
di valutazione previsti dai provvedimenti; 
    f) qualora venga meno in capo al soggetto  proponente  una  delle
condizioni  di  ammissibilita'  previste  dall'art.  5  del  presente
decreto per i soggetti beneficiari, laddove applicabili; 
    g) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti. 
  4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale  delle
agevolazioni nei confronti  dei  soggetti  beneficiari  nei  seguenti
ulteriori casi: 
    a) qualora non sia trasmessa la documentazione  finale  di  spesa
entro tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione  degli  interventi  del
progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; 
    b)  qualora  venga  dichiarato   il   fallimento   del   soggetto
beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo  di  altra
procedura  concorsuale  con  finalita'  liquidatoria   e   cessazione
dell'attivita'. 
  5.  L'avvio  del  procedimento  di  revoca  delle  agevolazioni  e'
comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art.  7
della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto  dei
soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella  comunicazione,
memorie scritte e documenti. 
  6. Ferme  restando  le  ipotesi  di  sospensione  del  procedimento
previste dalla legge, il Ministero, valutati gli  eventuali  elementi
di  cui  al  punto  precedente,  adotta,  entro  trenta  giorni,   il
provvedimento di  revoca  totale  o  parziale,  provvedendo  a  darne
comunicazione al soggetto proponente e,  eventualmente,  al  soggetto
istruttore, alla Banca finanziatrice e a CDP ove pertinente, nonche',
ove applicabile, alle regioni o province  autonome  per  il  recupero
delle relative quote di contributo in conto capitale. 
  7. La revoca delle agevolazioni  comporta,  per  il  contributo  in
conto capitale, l'obbligo di restituire  l'importo  erogato.  Per  il
finanziamento  agevolato,  qualora  richiesto,  la  revoca   comporta
l'obbligo di versare un importo  pari  all'agevolazione  ricevuta  in
termini di differenziale di interessi,  maggiorato  di  un  interesse
calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente  alla  data
di erogazione. 
  8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo
in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla
rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni gia'
erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive
erogazioni. In caso  di  recupero  delle  somme  erogate,  ovvero  di
detrazione di  parte  delle  stesse  dalle  erogazioni  successive  a
seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre  inadempienze
del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso
di interesse pari al tasso ufficiale  di  riferimento  (TUR)  vigente
alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui  sono  applicabili
le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  9.  In  caso  di  revoca  parziale  delle  agevolazioni,   per   il
finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del  finanziamento
agevolato concedibile al soggetto  beneficiario  a  seguito  di  tale
rideterminazione non sia stato  interamente  erogato,  le  successive
erogazioni saranno effettuate  sino  al  raggiungimento  dell'importo
ridotto stabilito dal  Ministero.  Nel  caso  in  cui  la  differenza
rispetto all'importo concedibile sia gia' stata erogata alla data  in
cui viene deliberata la  riduzione,  le  maggiori  somme  erogate  al
soggetto  beneficiario  dovranno  essere  restituite   dal   soggetto
beneficiario  a  semplice  richiesta   della   Banca   finanziatrice,
maggiorate dell'importo del differenziale  interessi.  L'importo  del
differenziale di interessi e' maggiorato di  un  tasso  di  interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione,  fatti  salvi  i  casi  in  cui   sono   applicabili   le
maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art.  9  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.