Art. 15 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche finanziatrici e alle regioni o province autonome. 2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi: a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 7, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti; d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' previste dai provvedimenti. 3. La revoca delle agevolazioni e' totale qualora: a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro; b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; c) il contratto di finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; d) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero dell'atto amministrativo di erogazione del saldo; e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dai provvedimenti; f) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 5 del presente decreto per i soggetti beneficiari, laddove applicabili; g) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti. 4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi: a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e' comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti. 6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto istruttore, alla Banca finanziatrice e a CDP ove pertinente, nonche', ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di contributo in conto capitale. 7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del finanziamento agevolato concedibile al soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia gia' stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi e' maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.