Art. 17 
 
        Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni 
 
  1. A seguito del ricevimento della documentazione finale  di  spesa
di cui all'art. 13,  comma  3  del  presente  decreto,  il  Ministero
dispone le necessarie verifiche documentali. 
  2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione finale del soggetto istruttore, in  caso  di  finanziamento
agevolato,  il  Ministero  provvede  all'eventuale  ricalcolo   delle
agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario,  anche  al  fine  di
verificare il rispetto delle  intensita'  massime  di  aiuto  di  cui
all'allegato A al presente decreto e adotta l'atto amministrativo  di
erogazione del saldo o dispone la  revoca  delle  agevolazioni  entro
sei mesi dal ricevimento della  documentazione  finale  sul  progetto
realizzato. Al fine  di  garantire  la  partecipazione  del  soggetto
beneficiario  al  procedimento  di   ricalcolo   delle   agevolazioni
spettanti, gli esiti degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  e  la
relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario
stesso, per il tramite del soggetto proponente. 
  3. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del  saldo,  il
Ministero  e  la  regione  o  provincia  autonoma,  ove  applicabile,
provvede ad erogare, relativamente al contributo in  conto  capitale,
quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero  a
richiedere agli stessi le somme da questi dovute,  maggiorate  di  un
interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento  (TUR)  vigente
alla data di erogazione.