Art. 18 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni medesime, sull'attivita' del soggetto istruttore e sulla
regolarita'  dei  procedimenti,  nonche'  l'attuazione  dei  progetti
finanziati e i risultati  conseguiti  per  effetto  degli  interventi
realizzati. 
  2. Ai fini del monitoraggio del programma  agevolato,  il  soggetto
proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del  contratto  di
filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero  e,  al
soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai soggetti  beneficiari,
ai sensi degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestanti  lo  stato
d'avanzamento dei  progetti  e  l'indicazione  degli  eventuali  beni
dismessi, sulla base delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero.  Il
soggetto beneficiario ha  l'obbligo  di  conservare  per  un  periodo
di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di
spesa  ovvero  ogni  altro  documento  originale  utilizzato  per  il
rendiconto dei costi e delle spese relative  alla  realizzazione  del
progetto.