Art. 19 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo trattato  entrano  in  vigore  dalla  data
delle decisioni CE. 
  2. Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  4  A
dell'Allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione  (CE)
n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193. 
  3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell'Allegato A  del  presente
decreto entrano in vigore  dalla  data  di  ricezione  da  parte  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  della
ricevuta contrassegnata dal  numero  di  identificazione  dell'aiuto,
inviata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi   dell'art.   9   del
regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. Le  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla  tabella  5  A
dell'Allegato A del presente  decreto  sono  esenti  dall'obbligo  di
notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato,  pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
  5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui  alla
tabella 5 A dell'Allegato A del presente decreto, sono  inviate  alla
Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro  entrata
in vigore. 
  6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e
4, del regolamento (UE) n.  702/2014,  in  materia  di  pubblicazione
delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. 
  7. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalita'
e le procedure  per  l'attuazione  dei  contratti  di  filiera  e  di
distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei
programmi e' abrogato. 
  8. Eventuali modifiche al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante
i  criteri  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'attuazione  degli
interventi di cui all'art. 1 comma 499 della legge 27  dicembre  2017
n. 205 (Distretti del cibo) potranno essere  attuate  con  successivo
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 149