Art. 2 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 66, comma 2, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  i
criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione  dei  contratti
di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione  dei
programmi. 
  2. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
    a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; 
    b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica. 
  3. Gli interventi agevolativi sono attuati  con  provvedimenti  che
individuano, oltre a  quanto  gia'  previsto  nel  presente  decreto,
l'ammontare delle risorse disponibili, i  requisiti  di  accesso  dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita'  dei  programmi
e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti.