Art. 3 
 
                         Misure agevolative 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella
forma  del  contributo  in  conto  capitale  e/o  del   finanziamento
agevolato. 
  2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata
alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei
programmi/progetti,  sulla  base  dei  criteri  e  dei  parametri  di
valutazione previsti nei provvedimenti. 
  3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di  filiera
che prevedono programmi con  un  ammontare  delle  spese  ammissibili
compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. 
  4. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: 
    a)  a  valere  sul   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  per  le  agevolazioni  concesse
nella forma del contributo in conto capitale; 
    b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della  quota
e secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal  CIPE  ai  sensi
dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  per  le
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato; 
    c) a valere su ulteriori successive disponibilita' del Ministero,
delle regioni e province autonome.