Art. 3 Misure agevolative 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. 2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti. 3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. 4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: a) a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale; b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato; c) a valere su ulteriori successive disponibilita' del Ministero, delle regioni e province autonome.