Art. 4 Contratto di filiera 1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. 2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari. 3. All'accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. 4. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito. 5. Il programma deve altresi' contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalita' definite nei provvedimenti.