Art. 5 Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera: a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare; c) gli enti pubblici; d) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, societa' cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; e) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; f) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; 2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili. 3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese: a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca; 4. I soggetti beneficiari di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014. 5. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.