Art. 5 
 
             Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 
 
  1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera: 
    a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi,  i  consorzi
di  imprese,  le  organizzazioni  di   produttori   agricoli   e   le
associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai
sensi della normativa vigente, che operano  nel  settore  agricolo  e
agroalimentare; 
    b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi
della  normativa  vigente  che  operano  nel   settore   agricolo   e
agroalimentare; 
    c) gli enti pubblici; 
    d) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione,  purche'  almeno  il  51%  del  capitale  sociale  sia
posseduto da imprenditori agricoli, societa' cooperative  agricole  e
loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente; 
    e)  le  associazioni  temporanee  di  impresa  tra   i   soggetti
beneficiari,  gia'  costituite  all'atto  della  presentazione  della
domanda di accesso alle agevolazioni; 
    f) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un contratto di
rete al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni; 
  2. Ai soggetti  proponenti  si  applicano  i  requisiti  soggettivi
previsti dal presente articolo per  i  soggetti  beneficiari  laddove
applicabili. 
  3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  contratto  di
filiera le seguenti categorie di imprese: 
    a) le imprese come definite dalla  normativa  vigente,  anche  in
forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le
imprese organizzate in reti  di  imprese,  che  operano  nel  settore
agricolo e agroalimentare; 
    b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni  di
organizzazioni di produttori agricoli  riconosciute  ai  sensi  della
normativa vigente; 
    c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione,  purche'  almeno  il  51%  del  capitale  sociale  sia
posseduto da  imprenditori  agricoli,  cooperative  agricole  e  loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente. Il capitale  delle  predette  societa'  puo'
essere posseduto, in misura non superiore al  10%,  anche  da  grandi
imprese, agricole o commerciali; 
    d) gli organismi di ricerca e  di  diffusione  della  conoscenza,
come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe
nazionale   delle   ricerche,   istituita   presso    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  4. I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere  i  seguenti  requisiti
soggettivi: 
    a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero e non trovarsi nella condizione  di  aver  ricevuto  e  non
rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; 
    d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
    e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  nella  parte  I,  capitolo  2,
paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18)  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  5. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese.  Per
tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno  una  sede  sul
territorio nazionale deve essere dimostrata alla  data  di  richiesta
della prima erogazione dell'agevolazione,  pena  la  decadenza  dalle
stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari
degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4  alla  data
di presentazione della domanda di agevolazione.