Art. 6 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3
comprendono le seguenti tipologie: 
    a) investimenti in attivi materiali e  attivi  immateriali  nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 
    b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e  per
la commercializzazione di prodotti agricoli; 
    c)  investimenti  concernenti  la  trasformazione   di   prodotti
agricoli  in  prodotti  non  agricoli,  nei  limiti  individuati  nei
provvedimenti; 
    d)  costi  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti
agricoli ai regimi di qualita' e misure  promozionali  a  favore  dei
prodotti agricoli; 
    e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 
  2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo,  le
condizioni del  sostegno  sono  quelle  stabilite  dall'art.  31  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 
  3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
tattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la  partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di  trasformazione
e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  le  condizioni   del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014. 
  4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 
  5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i  progetti  devono
includere la descrizione dell'effetto di  incentivazione  dell'aiuto,
ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal  fine
deve essere altresi' specificato quale situazione  e'  indicata  come
scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e  fornita
tutta  la  documentazione  necessaria  alla  dimostrazione  di   tale
scenario. In caso di aiuti  agli  investimenti  soggetti  a  notifica
individuale,   quando   non   e'   noto   uno   specifico    scenario
controfattuale, l'effetto  di  incentivazione  puo'  essere  altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla  base  di  un
piano aziendale ex ante. 
  6. In caso  di  partecipazione  di  grandi  imprese  o  soggetti  a
notifica individuale, i progetti devono  includere  la  dimostrazione
che  l'importo  dell'aiuto  corrisponda  ai  sovra  costi  netti   di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. A  tal  fine  si  dovra'
dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il  minimo  necessario
per  rendere  il  progetto  sufficientemente  redditizio.   Cio'   e'
confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso  di  rendimento
interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi  di  rendimento
applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di  investimento
analoghi o, se tali tassi non  sono  disponibili,  non  determina  un
aumento del TRI oltre il costo  del  capitale  dell'impresa  nel  suo
insieme oppure oltre i tassi di  rendimento  abitualmente  registrati
nel settore interessato. 
  7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla
data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non  oltre
i termini indicati nei singoli provvedimenti.