Art. 6 Interventi ammissibili 1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie: a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti; d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del tattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresi' specificato quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. 6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovra' dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.