Art. 7 
 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli  aiuti  (erogabili  in
piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al  momento  della
concessione  dell'aiuto.  L'importo   dell'aiuto   e'   espresso   in
equivalente sovvenzione lordo e corrisponde  al  valore  attualizzato
del differenziale tra la quota di interessi a tasso  ordinario  e  la
quota di interessi a  tasso  agevolato.  Il  tasso  di  interesse  da
utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito  dal  tasso  di
attualizzazione applicabile alla data della  concessione  dell'aiuto,
calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione  relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di  interesse  ordinario  e'
determinato  sulla  base   del   tasso   di   riferimento   calcolato
conformemente alla suddetta comunicazione. 
  3.  La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  dai  provvedimenti,   in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A  al
presente decreto. 
  4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  5.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 1. 
  6. Per i contratti di  filiera  le  agevolazioni  concedibili  sono
articolate nella  forma  di  contributo  in  conto  capitale  e/o  di
finanziamento agevolato, tenuto  conto  della  localizzazione,  della
tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue: 
    a) investimenti nelle aziende agricole connessi  alla  produzione
agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale,  fino
al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e
nelle regioni  in  transizione  e  fino  al  40%  degli  investimenti
ammissibili nelle altre regioni; nella forma del finanziamento,  fino
al  100%  degli  investimenti  ammissibili,  articolato   nelle   due
componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario; 
    b) investimenti nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti
agricoli e della  commercializzazione  di  prodotti  agricoli:  nella
forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti
ammissibili  nelle  regioni  meno  sviluppate  e  nelle  regioni   in
transizione e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle  altre
regioni;  nella  forma  del  finanziamento,  fino   al   100%   degli
investimenti  ammissibili,  articolato  nelle   due   componenti   di
finanziamento agevolato e finanziamento bancario; 
    c) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti  da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita'  dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita' dell'aiuto, ai sensi di quanto disposto  all'art.  6
commi 5 e 6. 
    d) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b),  l'ammontare
minimo di mezzi apportati dal soggetto  beneficiario  alla  copertura
finanziaria del progetto non  deve  essere  inferiore  al  25%  degli
investimenti ammissibili. A tal fine,  vengono  considerati  tutti  i
mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto,
ivi compreso il finanziamento bancario; 
    e)  spese  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti
agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali  a  favore
dei prodotti agricoli  e  per  la  ricerca  e  sviluppo  nel  settore
agricolo: nella forma di contributo in conto capitale,  fino  al  50%
delle spese ammissibili; nella forma del finanziamento, fino al  100%
delle  spese  ammissibili,  articolato  nelle   due   componenti   di
finanziamento agevolato e finanziamento bancario: 
    f) spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo fino al 100%
delle spese ammissibili, purche' siano soddisfatte le  condizioni  di
cui all'Allegato A al presente decreto; 
    g)  spese  per  investimenti  concernenti  la  trasformazione  di
prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di
notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di  euro  per  impresa  e  per
progetto  di  investimento,  nella  forma  di  contributo  in   conto
capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le  piccole  imprese;
fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. 
  7. L'ammontare complessivo del contributo in  conto  capitale,  del
finanziamento  agevolato  e  del  finanziamento  bancario  non   puo'
superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse
devono comunque rispettare i limiti di intensita'  massime  di  aiuto
previsti in relazione alle regioni di intervento. 
  8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti
di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono  definite
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun
tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.