Art. 8
Banche finanziatrici e soggetto istruttore
1. Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico
mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare
l'attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario di cui
all'art. 10, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il
finanziamento bancario; c) svolgere l'attivita' di gestione ed
erogazione dei finanziamenti.
2. Il soggetto istruttore e' autorizzato ad espletare gli
adempimenti previsti dal presente decreto in materia di:
a) istruttoria della proposta definitiva di cui all'art. 11;
b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione di cui
all'art. 13;
c) predisposizione della relazione istruttoria relativa a
ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto di filiera
di cui all'art. 14;
d) predisposizione della relazione istruttoria sulla richiesta di
erogazione del saldo finale e predisposizione della relazione sullo
stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo,
di cui all'art. 13.
Sono poste a carico del soggetto beneficiario le commissioni
maturate per le attivita' svolte dal soggetto istruttore per conto
del Ministero.
Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la banca autorizzata,
l'importo delle commissioni e' concordato tra il soggetto
beneficiario e la banca autorizzata con le modalita' e nei limiti
previsti dall'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei
rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei
contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.
Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la societa' di cui
all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'importo delle commissioni non puo' superare lo 0,9%
del contributo in conto capitale relativo al singolo progetto
presentato. Tale percentuale e' determinata in coerenza con quanto
disposto all'art. 11 della convenzione per la regolamentazione dei
rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei
contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.
Nel caso di attivita' istruttoria condotta dalla banca autorizzata,
la definizione delle relative condizioni generali e' inserita
all'interno della citata convenzione. Nel caso di attivita'
istruttoria condotta dalla societa' di cui all'art. 8 del decreto n.
174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le relative
condizioni generali, predisposte dalla societa', sono sottoposte alla
preventiva approvazione del Ministero.
Le condizioni generali sono rese note tramite pubblicazione sul
sito del Ministero.
3. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle banche autorizzate
ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia
di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di
istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di
predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del
programma e della relativa documentazione a corredo.
4. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 possono presentare
richiesta le banche finanziatrici che, alla data della richiesta di
iscrizione, hanno gia' accettato lo specifico mandato ad esse
conferito da CDP ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 8.
5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, le banche
finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalita' e le
forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione,
sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la banca
finanziatrice:
a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 4;
b) dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di
filiera;
c) si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti
tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche
autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e
professionalita';
d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo
non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione
dell'atto amministrativo di erogazione del saldo di cui all'art. 17,
comma 3, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre
amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla
banca autorizzata dal soggetto proponente, nonche' tutte le
attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima banca
autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di cui al presente
decreto.
6. Il Ministero puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e
chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istruttore ai sensi del
presente decreto.