Art. 8 
 
             Banche finanziatrici e soggetto istruttore 
 
  1.  Le  banche  finanziatrici,  previa  accettazione  di  specifico
mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a:  a)  rilasciare
l'attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario di cui
all'art.  10,  comma  3;  b)  concedere   al   soggetto   stesso   il
finanziamento  bancario;  c)  svolgere  l'attivita'  di  gestione  ed
erogazione dei finanziamenti. 
  2.  Il  soggetto  istruttore  e'  autorizzato  ad   espletare   gli
adempimenti previsti dal presente decreto in materia di: 
    a) istruttoria della proposta definitiva di cui all'art. 11; 
    b)  istruttoria  di  ciascuna  richiesta  di  erogazione  di  cui
all'art. 13; 
    c)  predisposizione  della  relazione  istruttoria   relativa   a
ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto di  filiera
di cui all'art. 14; 
    d) predisposizione della relazione istruttoria sulla richiesta di
erogazione del saldo finale e predisposizione della  relazione  sullo
stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo,
di cui all'art. 13. 
  Sono poste  a  carico  del  soggetto  beneficiario  le  commissioni
maturate per le attivita' svolte dal soggetto  istruttore  per  conto
del Ministero. 
  Nel caso in cui il soggetto istruttore sia  la  banca  autorizzata,
l'importo  delle  commissioni   e'   concordato   tra   il   soggetto
beneficiario e la banca autorizzata con le  modalita'  e  nei  limiti
previsti dall'art. 11 della convenzione per la  regolamentazione  dei
rapporti di  concessione  di  finanziamenti  per  la  promozione  dei
contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP. 
  Nel caso in cui il soggetto  istruttore  sia  la  societa'  di  cui
all'art. 8 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 6  aprile  2006,  n.  174  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, l'importo delle commissioni non puo'  superare lo  0,9%
del  contributo  in  conto  capitale  relativo  al  singolo  progetto
presentato. Tale percentuale e' determinata in  coerenza  con  quanto
disposto all'art. 11 della convenzione per  la  regolamentazione  dei
rapporti di  concessione  di  finanziamenti  per  la  promozione  dei
contrati di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP. 
  Nel caso di attivita' istruttoria condotta dalla banca autorizzata,
la  definizione  delle  relative  condizioni  generali  e'   inserita
all'interno  della  citata  convenzione.  Nel   caso   di   attivita'
istruttoria condotta dalla societa' di cui all'art. 8 del decreto  n.
174/2006 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  le  relative
condizioni generali, predisposte dalla societa', sono sottoposte alla
preventiva approvazione del Ministero. 
  Le condizioni generali sono rese  note  tramite  pubblicazione  sul
sito del Ministero. 
  3. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle banche autorizzate
ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia
di istruttoria delle proposte  definitive  di  cui  all'art.  11,  di
istruttoria delle richieste  di  erogazione  delle  agevolazioni,  di
predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del
programma e della relativa documentazione a corredo. 
  4. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 possono presentare
richiesta le banche finanziatrici che, alla data della  richiesta  di
iscrizione,  hanno  gia'  accettato  lo  specifico  mandato  ad  esse
conferito da CDP ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 8. 
  5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4, le banche
finanziatrici devono inviare al Ministero,  con  le  modalita'  e  le
forme individuate dal Ministero medesimo,  richiesta  di  iscrizione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  con  la  quale  la  banca
finanziatrice: 
    a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 4; 
    b) dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti  di
filiera; 
    c) si impegna ad osservare, nell'espletamento  degli  adempimenti
tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche
autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza  e
professionalita'; 
    d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per  un  periodo
non inferiore a  cinque  anni  successivi  alla  data  di  emanazione
dell'atto amministrativo di erogazione del saldo di cui all'art.  17,
comma 3, per eventuali verifiche disposte dal Ministero  o  da  altre
amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione  trasmessa  alla
banca  autorizzata  dal  soggetto  proponente,   nonche'   tutte   le
attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima  banca
autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di cui al presente
decreto. 
  6. Il Ministero puo' richiedere,  in  ogni  tempo,  precisazioni  e
chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istruttore ai sensi  del
presente decreto.