Art. 9 
 
              Presentazione e istruttoria delle domande 
                    di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni
previste dal presente decreto, deve  preventivamente  trasmettere  al
Ministero apposita domanda di accesso. 
  2.  La  domanda  di   accesso   alle   agevolazioni,   sottoscritta
digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta  secondo  l'apposito
modello  che  sara'  allegato  ai  provvedimenti,   predisposto   dal
Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso.  Alla
domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera,
completo della descrizione degli elementi e le informazioni  relativi
all'intero programma del contratto di filiera e  alla  totalita'  dei
soggetti  beneficiari  in  esso  coinvolti;  l'accordo  di   filiera,
sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari  e  da  eventuali  altri
soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento
degli  obiettivi  di  filiera;  la  scheda  sintetica  del  progetto,
predisposta  da  ciascun   soggetto   beneficiario,   contenente   la
descrizione del progetto e  delle  principali  linee  di  intervento,
l'elenco di dettaglio  degli  investimenti  e  le  spese  ammissibili
inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei  flussi
finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli
investimenti e l'individuazione degli interventi di cui agli articoli
da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del  contratto
di filiera e la  scheda  sintetica  del  progetto  dovranno  altresi'
contenere  gli   ulteriori   dati   e   informazioni   previsti   dai
provvedimenti. 
  3. Nel caso in cui le agevolazioni  individuate  dal  provvedimento
comprendano  un  finanziamento,  alla   domanda   di   accesso   alle
agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario,
l'attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilita'
a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la
copertura  finanziaria  del  progetto  oggetto  della  richiesta   di
agevolazioni. 
  4. La domanda deve essere corredata, inoltre,  delle  dichiarazioni
del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' degli immobili
(suolo  e  fabbricati)  ove  sara'  realizzato  il  progetto  nonche'
dell'attestazione  della  regolarita'  del  suolo  o  degli  immobili
interessati dall'intervento. Nel caso di reti d'impresa,  invece,  e'
richiesta copia del contratto di rete. L'ulteriore documentazione  da
produrre a corredo della domanda di accesso alle  agevolazioni  sara'
indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso
il proprio sito internet l'elenco della documentazione da  presentare
a  corredo  della  domanda  d'accesso  e  necessaria  ai  fini  delle
verifiche e valutazioni da effettuare. 
  5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda
di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarita'
della domanda stessa. 
  6. Il Ministero richiede  al  soggetto  proponente  o  ai  soggetti
beneficiari,   per   il   tramite   del   soggetto   proponente,   la
documentazione e/o i chiarimenti  utili  alla  fase  istruttoria,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del  principio
di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso  di  soccorso
istruttorio,  assegna  al   soggetto   proponente   o   ai   soggetti
beneficiari, per il  tramite  del  soggetto  proponente,  un  congruo
termine non inferiore a dieci giorni,  salvo  proroghe  concesse  per
cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso  del  termine,
il Ministero procede all'esclusione. Nel caso in cui venga escluso il
soggetto proponente, la domanda di accesso  alle  agevolazioni  sara'
considerata totalmente inammissibile. 
  7. Il Ministero,  accertata  la  sussistenza  delle  condizioni  di
ammissibilita' soggettive  e  oggettive  stabilite  dall'art.  5  del
presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente
i motivi  che  ostano  all'ammissibilita'  totale  o  parziale  della
domanda, assegnando un termine di dieci giorni per  la  presentazione
di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 
  8. Nel caso di domande presentate da una o piu' grandi  imprese  il
Ministero   verifica   la   sussistenza   dell'effetto   incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di  aiuti  attraverso
l'analisi dello scenario controfattuale descritto nella  domanda.  Il
Ministero verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto  richiesto
sulla base della documentazione presentata. 
  9. Il Ministero puo' altresi' chiedere al soggetto  proponente,  in
qualsiasi  momento,  nel  corso  della   procedura,   di   presentare
chiarimenti e/o documenti, qualora sia  necessario  per  il  corretto
svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti  richiesti
devono pervenire entro il termine indicato, salvo  proroghe  concesse
per cause debitamente motivate. 
  10. Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso  alle
agevolazioni  alle  regioni  o  alle  province  autonome  dove   sono
localizzati i progetti, al fine di acquisire il parere di  competenza
in merito  alla  compatibilita'  degli  interventi  proposti  con  la
programmazione   regionale   e    l'eventuale    disponibilita'    al
cofinanziamento,  nella  forma  di  contributo  in  conto   capitale,
indicando l'ammontare massimo e le fonti di copertura. 
  11. Se le regioni o province  autonome  non  trasmettono  entro  il
termine di trenta giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere
di  coerenza  con  la  programmazione  regionale,   quest'ultimo   si
considera come accolto; in caso  di  parere  negativo,  il  Ministero
comunica   al   soggetto   proponente    i    motivi    che    ostano
all'ammissibilita' totale o parziale  della  domanda,  assegnando  il
termine di dieci  giorni  per  la  presentazione  di  osservazioni  o
documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  12. Il Ministero, all'esito delle operazioni di cui  al  precedente
comma, provvede a comunicare al soggetto proponente  l'ammissibilita'
totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni. 
  13. L'attivita' istruttoria di cui ai punti  precedenti  e'  svolta
dal responsabile unico del procedimento, che  puo'  avvalersi  di  un
gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero. 
  14. La valutazione dei programmi e dei progetti e' effettuata sulla
base di uno o piu' dei seguenti ambiti di valutazione: 
    a)  Qualita'  dell'accordo  di  filiera  e   del   programma   di
investimenti; 
    b) Idoneita' del progetto a conseguire gli  obiettivi  produttivi
economici ed ambientali prefissati e a realizzare/consolidare sistemi
di filiera; 
    c) Requisiti specifici  posseduti  dai  Soggetti  beneficiari  in
relazione al programma; 
    d)  Solidita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  beneficiari,
sulla base, ove  previsto,  della  documentazione  predisposta  dalla
banca finanziatrice o da un tecnico abilitato. 
  15.  Il  sistema  di  punteggi  attribuito  a  ciascun  ambito   di
valutazione e' individuato nei provvedimenti. 
  16. Per la valutazione delle domande, il Ministero  puo'  avvalersi
di una commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 
  17. Concluse le attivita' di valutazione, il Ministero procede alla
pubblicazione della graduatoria sulla base dei  punteggi  conseguiti.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono
presentare richiesta motivata di riesame della propria  posizione  in
graduatoria. La richiesta di riesame non consente l'integrazione,  la
modificazione  o  la  precisazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni  e  puo'  riguardare  esclusivamente  errori   materiali
connessi   all'attribuzione   del   punteggio.   Il   Ministero   da'
comunicazione della graduatoria alle regioni o province autonome dove
sono  localizzati  i  progetti,  indicando  le  spese  ammesse  e  le
agevolazioni massime spettanti a ciascun soggetto beneficiario. 
  18. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.