L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
                           agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricole  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/92,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare,   l'art.   90,   rubricato   controlli   connessi   alle
denominazioni  di  origine,  alle  indicazioni  geografiche  e   alle
menzioni tradizionali protette; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n.
436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560
della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/274   della
Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli
impianti viticoli, la certificazione, il  registro  delle  entrate  e
delle uscite, le dichiarazioni e le  notifiche  obbligatorie,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, che integra il regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di  protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche  del  disciplinare
di   produzione,   la   cancellazione   della   protezione    nonche'
l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre
2018, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
le domande  di  protezione  delle  denominazioni  di  origine,  delle
indicazioni geografiche e delle  menzioni  tradizionali  nel  settore
vitivinicolo,  la  procedura  di  opposizione,   le   modifiche   del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino e, in  particolare,  gli  articoli  64  e  90  che
stabiliscono che con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti  il  sistema
di controllo; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante  Sistema
nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle
produzioni agroalimentari regolamentate; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2018,  n.  7552  recante
Sistema dei controlli e vigilanza sui  vini  a  DO  e  IG,  ai  sensi
dell'art. 64, della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante  la
disciplina organica della coltivazione della vite e della  produzione
e del commercio del vino; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale  2
agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che: 
    «3. Dopo il primo anno di applicazione del presente  decreto,  le
disposizioni in esso contenute possono essere modificate con  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  previa
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
    4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con  decreto
del capo dell'ICQRF,  sentito  il  Comitato  nazionale  di  Vigilanza
MIPAAF - Regioni di cui al  decreto  ministeriale  16  febbraio  2012
citato in premessa.»; 
  Visto il decreto ministeriale  12  marzo  2019  recante  disciplina
degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici
e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini  DOP  e
del finanziamento dell'attivita' della commissione di degustazione di
appello; 
  Ritenuto di procedere alla  revisione  degli  allegati  del  citato
decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552; 
  Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato
decreto ministeriale del  16  febbraio  2012,  nella  seduta  del  13
dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'allegato 1 
 
  1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552  e'
sostituito dal seguente: 
 
                                                          «Allegato 1 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI
  CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016 
 
  L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da  chi  dispone
dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo  di  controllo
(es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata  delle
informazioni e dei documenti di seguito indicati: 
    1. Numero e data del certificato di accreditamento; 
    2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto); 
    3. Organigramma funzionale e nominativo; 
    4. Elenco nominativo del personale ispettivo; 
    5. Indicazione delle strutture e  delle  risorse  strumentali  al
fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati; 
    6. Indicazione delle  risorse  umane,  al  fine  di  comprenderne
l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare: 
      a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane,  con  la
descrizione dei  criteri  per  l'adeguamento  del  piano  all'aumento
dell'attivita'; 
      b. dispone di procedure di monitoraggio  del  fabbisogno  delle
risorse umane impiegate nell'attivita' di controllo e certificazione,
con  l'indicazione  dei  criteri   di   qualificazione,   formazione,
rotazione, monitoraggio e valutazione; 
      c.  individua  almeno  un  ispettore,  un  responsabile   della
valutazione e del  monitoraggio  degli  ispettori,  nonche'  tutti  i
componenti  degli  organi  collegiali  che  siano  in  possesso   dei
requisiti  professionali  adeguati   alle   funzioni   che   dovranno
rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo; 
    7. Dichiarazione di impegno anch'essa  firmata  da  chi  presenta
l'istanza per assicurare: 
      a. che l'organismo di controllo non svolga ne' direttamente ne'
indirettamente attivita' di consulenza nei confronti degli  operatori
controllati; 
      b. l'idoneita' morale, l'imparzialita' e l'assenza di conflitto
di interesse dei propri  rappresentanti,  degli  amministratori,  del
personale  addetto  all'attivita'  di  controllo  e   certificazione,
prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli
organi collegiali che deliberano  in  merito  a  certificazione,  non
conformita'  e  ricorsi  e  per  quest'ultimo  che  lo   stesso   sia
indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo; 
      c. che i componenti degli  organi  collegiali  non  partecipino
alla composizione di altri organi collegiali dello  stesso  organismo
di controllo, che deliberano su  certificazione,  non  conformita'  e
ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione; 
      d. che i componenti degli  organi  collegiali  non  partecipino
alla composizione di altri organi collegiali di  altri  organismi  di
controllo,  che  deliberano  su  certificazione,  non  conformita'  e
ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia; 
      e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame
e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo; 
      f. l'adeguatezza  delle  strutture  e  delle  risorse  umane  e
strumentali rispetto ai compiti delegati; 
      g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza  e
competenza specifica per i compiti e  i  ruoli  svolti  per  ciascuna
funzione del processo di controllo e certificazione; 
      h.  una  formazione  periodica  sui  processi  di  controllo  e
certificazione specifici; 
      i. la  rotazione  del  personale  impiegato  nell'attivita'  di
controllo, prevedendo almeno che gli  operatori  non  possono  essere
controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre  visite  ispettive
consecutive.».