L'ISPETTORE GENERALE CAPO della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90, rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione; Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo; Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che: «3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.»; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attivita' della commissione di degustazione di appello; Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552; Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13 dicembre 2021; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato 1 1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente: «Allegato 1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016 L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo (es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata delle informazioni e dei documenti di seguito indicati: 1. Numero e data del certificato di accreditamento; 2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto); 3. Organigramma funzionale e nominativo; 4. Elenco nominativo del personale ispettivo; 5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati; 6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare: a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita'; b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attivita' di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione; c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' tutti i componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo; 7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta l'istanza per assicurare: a. che l'organismo di controllo non svolga ne' direttamente ne' indirettamente attivita' di consulenza nei confronti degli operatori controllati; b. l'idoneita' morale, l'imparzialita' e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo; c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione; d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia; e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo; f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati; g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione; h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici; i. la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive.».