Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 1 commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, alla data del 31 dicembre 2022; Considerato che: le ordinanze speciali dispongono una specifica disciplina per i centri storici dei comuni maggiormente distrutti cosi' come individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020; tali disposizioni sono finalizzate, tra l'altro, a fornire impulso alla ricostruzione privata ed accelerare il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni; il numero delle domande per la concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici dei suddetti centri storici non e' ancora commisurato al livello di danno riscontrato; Ritenuto, pertanto, di individuare ulteriori disposizioni che favoriscano l'accelerazione della presentazione delle istanze, la riduzione degli oneri pubblici e, nel contempo trasparenza e certezza di tempi dell'azione amministrativa, nonche' le azioni amministrative necessarie a superare ogni criticita' che impedisca tale adempimento, in attuazione dei principi di economicita' ed efficienza dell'azione amministrativa; Ritenuto, di conseguenza, necessario effettuare da parte dei comuni la ricognizione sopra descritta ed individuare le azioni volte al superamento ad esito della quale il Commissario possa individuare termini puntuali per la presentazione delle domande da parte dei soggetti legittimati proprietari o titolari di diritti reali degli edifici situati nei centri storici maggiormente distrutti; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614; Visto, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal Commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati; Acquisita sul testo del Protocollo l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021; Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione al suddetto accordo disciplinando i termini di scadenza delle presentazione delle domande di contributo alla ricostruzione relative agli interventi su edifici che hanno subito danni gravi, individuando altresi', il termine entro il quale la mancata presentazione della domanda di contributo, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati, comporti la sospensione dalla fruizione dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro gratuita'; Viste le ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021 mediante le quali, tra le altre disposizioni, e' stata introdotta una specifica disciplina per far fronte alle criticita' connesse al rilevante aumento dei prezzi delle materie prime; Ritenuto, al riguardo, integrare la disciplina di cui alle citate ordinanze n. 118 e 121, mediante modifiche agli articoli relativi al riordino dei prezzi ed al regime transitorio applicabile sino alla completa definizione del nuovo prezzario in via di elaborazione; Considerato che: l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la Struttura commissariale centrale; la lettera b), del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unita' di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento; in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione; con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 e' stato sottoscritto il relativo Addendum; con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e' stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 e' stato sottoscritto tra le parti un atto integrativo al citato atto di rinnovo della «Convenzione»; l'art. 5, §2, della richiamata convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima; Considerato inoltre che: il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita' di personale di cui la Struttura commissariale puo' avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche; in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'Addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018; l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020; con ordinanza in data 23 dicembre 2020, n. 112 sono stati approvati gli schemi di atti integrativi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per l'anno 2021; Ritenuto di dover prorogare la convenzione sottoscritta con Invitalia per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022; Ritenuto, altresi', per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022; Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilita' speciale 6035 che presenta adeguata disponibilita' e che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment); Ritenuta altresi' l'opportunita' di disciplinare per l'anno 2022 le modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali e per gli enti Parco nazionali interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per l'anno 2021; Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 117 del 2021, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 31 dicembre 2021»; Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilita' dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' del notevole incremento delle attivita' di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di prorogare lo stesso al 30 giugno 2022; Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, cosi' come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio 2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono state disciplinate le nuove modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Ritenuto necessario fissare al 31 luglio 2022 il termine ultimo per la rendicontazione dei predetti contributi, gia' individuato al 30 novembre 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020; Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessita' di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare al 31 ottobre 2022, il termine del 31 dicembre 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, come modificato con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, autorizzando il Commissario straordinario a sottoscrivere, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivi addendum sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali; Ritenuto necessario modificare ed integrare l'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in materia di Conferenza di servizi speciale ai fini di una piu' compiuta disciplina della stessa, nonche' prevedere una specifica disposizione in materia di poteri sostitutivi al fine di accelerare il processo di ricostruzione; Viste le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 in particolare, agli articoli 14-bis, 22 e 22-bis recanti la disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie degli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici; Ritenuto necessario estendere le disposizioni di cui ai citati articoli 14-bis, 22 e 22-bis escludendo dalla disciplina l'acquisto delle aree ove delocalizzare l'edificio danneggiato o dell'edificio equivalente anche da parte del coniuge o della persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; Considerato che per l'attuazione delle attivita' di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree interessate dall'Accordo di collaborazione scientifica per l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci sottoscritto con il Commissario in data 12 ottobre 2021 per l'esecuzione delle quali e' stato istituito, con l'art. 3 dell'ordinanza n. 119 del 2021, un fondo di euro 77.054,70 destinato a favore delle protezioni civili regionali delle regioni territorialmente interessate ovvero dei comuni eventualmente indicati dai vice Commissari; Dato atto che parte delle predette amministrazioni hanno rappresentato alcune problematiche e talora l'impossibilita' a procedere in via diretta e l'INGV con nota prot. CGRTS n. 61268 del 26 novembre 2021 ha manifestato la disponibilita' a svolgere le attivita' relative all'esecuzione degli scavi paleosismologici e pertanto occorre includere tra gli enti destinatari delle risorse del fondo di cui all'art. 3 sopra citato, anche l'INGV; Vista l'ordinanza n. 13 del 2017 recante Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; Considerato che occorre coordinare tali disposizioni con quelle contenute nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 78 del 2 agosto 2019 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata», in particolare l'Allegato 2 con il quale sono state dettate le modalita' di rilascio e applicazione del DURC congruita'; Ritenuto necessario procedere alle modifiche ed integrazioni dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016 e degli articoli 16 e 14 delle ordinanze commissariali n. 13 e 19 del 2017, come modificati dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 118 del 2021, al fine del coordinamento della disciplina in materia di erogazione del saldo del contributo ed estendere agli interventi con danni lievi la previsione, relativa ai danni gravi, della trasmissione del DURC di congruita' unitamente al consuntivo dei lavori, in occasione della richiesta dell'autorizzazione all'erogazione della rata finale del contributo, abrogando altresi' le disposizioni contrastanti con la predetta previsione normativa; Vista l'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018, recante Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprieta' privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico; Considerato che occorre apportare modifiche al testo della suddetta ordinanza n. 61 del 2018 al fine di coordinarla con le innovazioni normative intervenute e, in particolare, con la, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Proroga della presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, e' prorogato alla data del 31 dicembre 2022. 2. Al fine di garantire una piu' compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attivita' di ricostruzione privata, con successive ordinanze il Commissario straordinario puo' provvedere a fissare termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche tipologie di interventi. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, con riferimento ai centri o nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, i sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022: a) i tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati edilizi di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017; b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati, per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di ogni eventuale criticita'; c) l'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonche' la definizione delle conseguenti soluzioni operative.