Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 1 commi 449  e  450  della  legge  di  bilancio  2022,
definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021  ed
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il  quale  e'
stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del  decreto-legge
n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Ritenuto necessario prorogare  il  termine  previsto  dal  comma  1
dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,  e  dal  comma  1
dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio  2017,  relativo  alla
presentazione delle domande di contributo per gli interventi  per  il
ripristino con miglioramento  o  adeguamento  sismico  degli  edifici
gravemente danneggiati o per la ricostruzione  di  quelli  distrutti,
alla data del 31 dicembre 2022; 
  Considerato che: 
    le ordinanze speciali dispongono una specifica disciplina  per  i
centri  storici  dei  comuni  maggiormente   distrutti   cosi'   come
individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020; 
    tali  disposizioni  sono  finalizzate,  tra  l'altro,  a  fornire
impulso alla ricostruzione  privata  ed  accelerare  il  rientro  dei
cittadini nelle proprie abitazioni; 
    il numero delle domande per la concessione del contributo per  la
ricostruzione degli edifici dei suddetti centri storici non e' ancora
commisurato al livello di danno riscontrato; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  ulteriori  disposizioni  che
favoriscano l'accelerazione della  presentazione  delle  istanze,  la
riduzione degli oneri pubblici e, nel contempo trasparenza e certezza
di tempi dell'azione amministrativa, nonche' le azioni amministrative
necessarie a superare ogni criticita' che impedisca tale adempimento,
in attuazione dei principi di economicita' ed efficienza  dell'azione
amministrativa; 
  Ritenuto, di conseguenza, necessario effettuare da parte dei comuni
la ricognizione sopra descritta ed individuare  le  azioni  volte  al
superamento ad esito della quale  il  Commissario  possa  individuare
termini puntuali per la presentazione  delle  domande  da  parte  dei
soggetti legittimati proprietari o titolari di  diritti  reali  degli
edifici situati nei centri storici maggiormente distrutti; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 614; 
  Visto, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre  dal
Commissario straordinario per la ricostruzione  con  il  Dipartimento
della  protezione  civile,  avente  ad   oggetto   «il   raccordo   e
l'armonizzazione delle misure emergenziali  di  assistenza  abitativa
con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro,  a  fornire
un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione  degli
edifici danneggiati; 
  Acquisita sul testo del Protocollo l'intesa  dei  presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso  della  Cabina  di
coordinamento del 28 dicembre 2021; 
  Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione al suddetto
accordo disciplinando i termini di scadenza delle presentazione delle
domande di contributo alla ricostruzione relative agli interventi  su
edifici che hanno  subito  danni  gravi,  individuando  altresi',  il
termine entro il quale la  mancata  presentazione  della  domanda  di
contributo, da parte dei proprietari  o  titolari  di  diritti  reali
degli edifici danneggiati, comporti la  sospensione  dalla  fruizione
dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della  loro
gratuita'; 
  Viste le ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021  e  n.
121 del 22 ottobre 2021 mediante le quali, tra le altre disposizioni,
e' stata introdotta una specifica  disciplina  per  far  fronte  alle
criticita' connesse al rilevante aumento  dei  prezzi  delle  materie
prime; 
  Ritenuto, al riguardo, integrare la disciplina di cui  alle  citate
ordinanze n. 118 e 121, mediante modifiche agli articoli relativi  al
riordino dei prezzi ed al regime transitorio  applicabile  sino  alla
completa definizione del nuovo prezzario in via di elaborazione; 
  Considerato che: 
    l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,  prevede
che la Struttura commissariale possa avvalersi di  ulteriori  risorse
fino ad  un  massimo  di  duecentoventicinque  unita'  di  personale,
destinate ad operare presso gli uffici speciali per la  ricostruzione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e
comuni ovvero presso la Struttura commissariale centrale; la  lettera
b),  del  comma   3,   del   citato   art.   50,   dispone   che   le
duecentoventicinque  unita'  di  personale  sono   individuate,   tra
l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata  con  Invitalia
S.p.a.  per  assicurare  il  supporto   necessario   alle   attivita'
tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento; 
    in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di   supporto   tecnico-ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione,
e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione; 
    con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato  approvato
lo schema  di  Addendum  alla  convenzione  sottoscritta  in  data  6
dicembre 2016 e in data 3  gennaio  2018  e'  stato  sottoscritto  il
relativo Addendum; 
    con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e'  stata  rinnovata
la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed
in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione
con scadenza al 31 dicembre 2020; in  data  7  marzo  2019  e'  stato
sottoscritto tra le parti un  atto  integrativo  al  citato  atto  di
rinnovo della «Convenzione»; 
    l'art. 5,  §2,  della  richiamata  convenzione  sottoscritta  con
Invitalia  S.p.a.  in  data  31  gennaio  2019,  ha  specificatamente
stabilito che  ogni  eventuale  proroga,  rinnovo  o  modifica  della
convenzione e'  concordata  tra  le  parti  e  formalizzata  mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima; 
  Considerato inoltre che: 
    il richiamato art. 50, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita'  di
personale di cui  la  Struttura  commissariale  puo'  avvalersi  sono
individuate,  tra  l'altro,  sulla  base  di   apposita   convenzione
stipulata con  Fintecna  S.p.a.  o  societa'  da  questa  interamente
controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita'
tecnico-ingegneristiche; 
    in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con  Fintecna
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico   finalizzate   a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016  e'  stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31  dicembre  2018,
modificata con l'Addendum di cui all'ordinanza  commissariale  n.  49
del 2018; 
    l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per  ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020; 
    con ordinanza in  data  23  dicembre  2020,  n.  112  sono  stati
approvati gli  schemi  di  atti  integrativi  delle  convenzioni  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa   S.p.a. -   Invitalia   e   con   Fintecna   S.p.a.    per
l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  per  l'anno
2021; 
  Ritenuto  di  dover  prorogare  la  convenzione  sottoscritta   con
Invitalia per l'anno 2021,  agli  stessi  patti  e  condizioni  della
convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020,  per
il tempo necessario  all'emanazione  della  proroga  della  succitata
convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022; 
  Ritenuto, altresi',  per  le  ragioni  sopra  riportate,  di  dover
integrare ed  estendere  la  convenzione  sottoscritta  con  Fintecna
S.p.a.  per  l'anno  2021,  agli  stessi  patti  e  condizioni  della
convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020,  per
il tempo necessario  all'emanazione  della  proroga  della  succitata
convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022; 
  Considerato inoltre che  i  costi  lordi  previsti  dalle  suddette
convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione
di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano
copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 50 del  decreto-legge
n. 189 del  2016  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  6035  che
presenta adeguata disponibilita' e che la liquidazione dell'IVA sara'
effettuata secondo le modalita'  indicate  dall'art.  1,  comma  629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment); 
  Ritenuta altresi' l'opportunita' di disciplinare per l'anno 2022 le
modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3
e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016  per  gli  uffici
speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e
Umbria,  per  gli  enti  locali  e  per  gli  enti  Parco   nazionali
interessati, facendo riferimento alla medesima  misura  prevista  per
l'anno 2021; 
  Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno  2020,  con  la  quale  sono
state stabilite le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  ai
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata  ordinanza
n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma  1,  lettera  a),
dell'ordinanza n. 117 del 2021, il quale  stabilisce  che  «I  comuni
beneficiari  del  contributo  sono   comunque   tenuti   ad   avviare
l'esecuzione  dei  lavori  per  la  realizzazione  degli   interventi
proposti entro il 31 dicembre 2021»; 
  Ritenuto   necessario,   in    considerazione    della    oggettiva
impossibilita' dei comuni di rispettare il predetto termine di  avvio
della esecuzione dei lavori  a  causa  della  attuale  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' del notevole incremento
delle attivita' di gestione  e  programmazione  dei  lavori  pubblici
connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per  i  piccoli
comuni meno strutturati dal punto di vista delle  risorse  umane,  di
prorogare lo stesso al 30 giugno 2022; 
  Ritenuto inoltre necessario aggiornare  l'elenco  degli  interventi
riportati nell'elaborato  di  sintesi  di  cui  all'Allegato  2  alla
ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a  seguito  di  motivate
richieste  pervenute  da  parte  di  alcuni  comuni  destinatari  dei
contributi, alcuni interventi sono stati  oggetto  di  rimodulazione,
cosi' come risultante dalle schede tecniche  aggiornate  inviate  dai
medesimi  comuni  e  riportati  nell'elaborato  di  sintesi  di   cui
all'Allegato 1 alla presente ordinanza; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9  maggio
2020, con la quale, al fine di favorire  la  ripresa  e  lo  sviluppo
delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza nelle  aree  di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
sono state disciplinate le nuove modalita' di accesso  ai  contributi
di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
  Ritenuto necessario fissare al 31 luglio 2022 il termine ultimo per
la rendicontazione dei predetti contributi, gia'  individuato  al  30
novembre 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai  sensi  delle
ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020; 
  Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessita'  di
continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per il supporto
amministrativo per l'accesso ai contributi di  cui  all'art.  23  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  prorogare  al  31  ottobre  2022,  il
termine del 31 dicembre 2021 previsto all'art. 10  dell'ordinanza  n.
111 del 2020, come modificato con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117  del
29  luglio  2021,  autorizzando  il   Commissario   straordinario   a
sottoscrivere,  senza  maggiori   oneri,   apposito   addendum   alla
convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio  2020
e successivi addendum sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data
27 luglio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali; 
  Ritenuto necessario modificare ed integrare l'art. 7 dell'ordinanza
n. 110 del 2020 in materia di Conferenza di servizi speciale ai  fini
di una piu' compiuta disciplina della stessa, nonche'  prevedere  una
specifica disposizione in materia di poteri sostitutivi  al  fine  di
accelerare il processo di ricostruzione; 
  Viste le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 e  n.  19
del 7 aprile 2017 in particolare, agli articoli 14-bis, 22  e  22-bis
recanti  la  disciplina  delle  delocalizzazioni  obbligatorie  degli
edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici; 
  Ritenuto necessario estendere le  disposizioni  di  cui  ai  citati
articoli 14-bis, 22 e 22-bis escludendo dalla  disciplina  l'acquisto
delle aree ove delocalizzare l'edificio danneggiato  o  dell'edificio
equivalente anche da parte del coniuge  o  della  persona  legata  da
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20
maggio 2016, n. 76; 
  Considerato che per l'attuazione  delle  attivita'  di  escavazione
delle trincee propedeutiche agli studi  paleosismologici  nelle  aree
interessate   dall'Accordo   di   collaborazione   scientifica    per
l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli
approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie  attive
e capaci sottoscritto con il Commissario in data 12 ottobre 2021  per
l'esecuzione  delle  quali  e'  stato   istituito,   con   l'art.   3
dell'ordinanza n. 119 del 2021, un fondo di euro 77.054,70  destinato
a  favore   delle   protezioni   civili   regionali   delle   regioni
territorialmente interessate ovvero dei comuni eventualmente indicati
dai vice Commissari; 
  Dato  atto  che  parte   delle   predette   amministrazioni   hanno
rappresentato  alcune  problematiche  e  talora  l'impossibilita'   a
procedere in via diretta e l'INGV con nota prot. CGRTS n.  61268  del
26 novembre 2021 ha  manifestato  la  disponibilita'  a  svolgere  le
attivita' relative  all'esecuzione  degli  scavi  paleosismologici  e
pertanto occorre includere tra gli enti destinatari delle risorse del
fondo di cui all'art. 3 sopra citato, anche l'INGV; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 2017 recante Misure per la riparazione,
il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso  produttivo
distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016; 
  Considerato che occorre coordinare  tali  disposizioni  con  quelle
contenute nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 78 del 2  agosto
2019 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  41
del 2 novembre 2017: misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'
contributiva delle imprese operanti nella  ricostruzione  pubblica  e
privata», in particolare l'Allegato 2 con il quale sono state dettate
le modalita' di rilascio e applicazione del DURC congruita'; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alle  modifiche  ed   integrazioni
dell'art. 7 dell'ordinanza  commissariale  n.  8  del  2016  e  degli
articoli 16 e 14 delle ordinanze commissariali n. 13 e 19  del  2017,
come modificati dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 118 del  2021,
al fine del coordinamento della disciplina in materia  di  erogazione
del saldo del contributo ed estendere agli interventi con danni lievi
la previsione, relativa ai danni gravi, della trasmissione  del  DURC
di congruita' unitamente al consuntivo dei lavori, in occasione della
richiesta dell'autorizzazione all'erogazione della  rata  finale  del
contributo, abrogando altresi' le disposizioni  contrastanti  con  la
predetta previsione normativa; 
  Vista l'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018, recante Misure  per  la
riparazione,  il  ripristino  e  la  ricostruzione  di  immobili   di
proprieta' privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico; 
  Considerato che occorre apportare modifiche al testo della suddetta
ordinanza n. 61 del 2018 al fine di coordinarla  con  le  innovazioni
normative intervenute e, in particolare, con la, in particolare,  con
le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  28  dicembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga della presentazione delle domande per il  contributo  per  la
  riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi 
 
  1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19
del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del
9  gennaio  2017,  relativo  alla  presentazione  delle  domande   di
contributo per gli interventi per il ripristino con  miglioramento  o
adeguamento sismico degli edifici gravemente  danneggiati  o  per  la
ricostruzione di quelli distrutti, e'  prorogato  alla  data  del  31
dicembre 2022. 
  2. Al fine di garantire una piu' compiuta programmazione e maggiore
speditezza delle attivita' di ricostruzione privata,  con  successive
ordinanze il Commissario  straordinario  puo'  provvedere  a  fissare
termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche
tipologie di interventi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, con riferimento ai centri  o
nuclei storici totalmente o  in  gran  parte  distrutti,  nei  comuni
ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza  n.  101  del  30  aprile
2020, i sindaci, anche sulla scorta di  quanto  previsto  nel  PSR  o
negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto
disposto  nelle  ordinanze  speciali,  provvedono  a  comunicare   al
Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022: 
    a) i tempi di conclusione delle  perimetrazioni  degli  aggregati
edilizi di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017; 
    b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati  danneggiati,
per i quali non sussistono  motivi  ostativi  per  la  redazione  dei
progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le  azioni
volte al superamento di ogni eventuale criticita'; 
    c) l'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di  ogni
altra  interferenza  con  la  ricostruzione   pubblica   nonche'   la
definizione delle conseguenti soluzioni operative.