Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che
il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229;
Visto l'art. 1 commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022,
definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e'
stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge
n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il
quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dal comma 1
dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1
dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla
presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il
ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici
gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti,
alla data del 31 dicembre 2022;
Considerato che:
le ordinanze speciali dispongono una specifica disciplina per i
centri storici dei comuni maggiormente distrutti cosi' come
individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020;
tali disposizioni sono finalizzate, tra l'altro, a fornire
impulso alla ricostruzione privata ed accelerare il rientro dei
cittadini nelle proprie abitazioni;
il numero delle domande per la concessione del contributo per la
ricostruzione degli edifici dei suddetti centri storici non e' ancora
commisurato al livello di danno riscontrato;
Ritenuto, pertanto, di individuare ulteriori disposizioni che
favoriscano l'accelerazione della presentazione delle istanze, la
riduzione degli oneri pubblici e, nel contempo trasparenza e certezza
di tempi dell'azione amministrativa, nonche' le azioni amministrative
necessarie a superare ogni criticita' che impedisca tale adempimento,
in attuazione dei principi di economicita' ed efficienza dell'azione
amministrativa;
Ritenuto, di conseguenza, necessario effettuare da parte dei comuni
la ricognizione sopra descritta ed individuare le azioni volte al
superamento ad esito della quale il Commissario possa individuare
termini puntuali per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti legittimati proprietari o titolari di diritti reali degli
edifici situati nei centri storici maggiormente distrutti;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 614;
Visto, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal
Commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento
della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e
l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa
con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire
un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli
edifici danneggiati;
Acquisita sul testo del Protocollo l'intesa dei presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della Cabina di
coordinamento del 28 dicembre 2021;
Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione al suddetto
accordo disciplinando i termini di scadenza delle presentazione delle
domande di contributo alla ricostruzione relative agli interventi su
edifici che hanno subito danni gravi, individuando altresi', il
termine entro il quale la mancata presentazione della domanda di
contributo, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali
degli edifici danneggiati, comporti la sospensione dalla fruizione
dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro
gratuita';
Viste le ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n.
121 del 22 ottobre 2021 mediante le quali, tra le altre disposizioni,
e' stata introdotta una specifica disciplina per far fronte alle
criticita' connesse al rilevante aumento dei prezzi delle materie
prime;
Ritenuto, al riguardo, integrare la disciplina di cui alle citate
ordinanze n. 118 e 121, mediante modifiche agli articoli relativi al
riordino dei prezzi ed al regime transitorio applicabile sino alla
completa definizione del nuovo prezzario in via di elaborazione;
Considerato che:
l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede
che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse
fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale,
destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e
comuni ovvero presso la Struttura commissariale centrale; la lettera
b), del comma 3, del citato art. 50, dispone che le
duecentoventicinque unita' di personale sono individuate, tra
l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia
S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita'
tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50
del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo
amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione,
e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione;
con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato approvato
lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6
dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 e' stato sottoscritto il
relativo Addendum;
con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e' stata rinnovata
la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed
in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione
con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 e' stato
sottoscritto tra le parti un atto integrativo al citato atto di
rinnovo della «Convenzione»;
l'art. 5, §2, della richiamata convenzione sottoscritta con
Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente
stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della
convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima;
Considerato inoltre che:
il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita' di
personale di cui la Struttura commissariale puo' avvalersi sono
individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione
stipulata con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita'
tecnico-ingegneristiche;
in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50
del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a
fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 e' stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018,
modificata con l'Addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 49
del 2018;
l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
con ordinanza in data 23 dicembre 2020, n. 112 sono stati
approvati gli schemi di atti integrativi delle convenzioni con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per
l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per l'anno
2021;
Ritenuto di dover prorogare la convenzione sottoscritta con
Invitalia per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della
convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per
il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata
convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022;
Ritenuto, altresi', per le ragioni sopra riportate, di dover
integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna
S.p.a. per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della
convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per
il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata
convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022;
Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette
convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione
di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano
copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 50 del decreto-legge
n. 189 del 2016 a valere sulla contabilita' speciale 6035 che
presenta adeguata disponibilita' e che la liquidazione dell'IVA sara'
effettuata secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment);
Ritenuta altresi' l'opportunita' di disciplinare per l'anno 2022 le
modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3
e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli uffici
speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, per gli enti locali e per gli enti Parco nazionali
interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per
l'anno 2021;
Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono
state stabilite le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza
n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a),
dell'ordinanza n. 117 del 2021, il quale stabilisce che «I comuni
beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi
proposti entro il 31 dicembre 2021»;
Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva
impossibilita' dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio
della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' del notevole incremento
delle attivita' di gestione e programmazione dei lavori pubblici
connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli
comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di
prorogare lo stesso al 30 giugno 2022;
Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi
riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla
ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate
richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei
contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione,
cosi' come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai
medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui
all'Allegato 1 alla presente ordinanza;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio
2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo
delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
sono state disciplinate le nuove modalita' di accesso ai contributi
di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Ritenuto necessario fissare al 31 luglio 2022 il termine ultimo per
la rendicontazione dei predetti contributi, gia' individuato al 30
novembre 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle
ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020;
Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessita' di
continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per il supporto
amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del
decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare al 31 ottobre 2022, il
termine del 31 dicembre 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n.
111 del 2020, come modificato con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del
29 luglio 2021, autorizzando il Commissario straordinario a
sottoscrivere, senza maggiori oneri, apposito addendum alla
convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020
e successivi addendum sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data
27 luglio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali;
Ritenuto necessario modificare ed integrare l'art. 7 dell'ordinanza
n. 110 del 2020 in materia di Conferenza di servizi speciale ai fini
di una piu' compiuta disciplina della stessa, nonche' prevedere una
specifica disposizione in materia di poteri sostitutivi al fine di
accelerare il processo di ricostruzione;
Viste le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19
del 7 aprile 2017 in particolare, agli articoli 14-bis, 22 e 22-bis
recanti la disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie degli
edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici;
Ritenuto necessario estendere le disposizioni di cui ai citati
articoli 14-bis, 22 e 22-bis escludendo dalla disciplina l'acquisto
delle aree ove delocalizzare l'edificio danneggiato o dell'edificio
equivalente anche da parte del coniuge o della persona legata da
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20
maggio 2016, n. 76;
Considerato che per l'attuazione delle attivita' di escavazione
delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree
interessate dall'Accordo di collaborazione scientifica per
l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli
approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive
e capaci sottoscritto con il Commissario in data 12 ottobre 2021 per
l'esecuzione delle quali e' stato istituito, con l'art. 3
dell'ordinanza n. 119 del 2021, un fondo di euro 77.054,70 destinato
a favore delle protezioni civili regionali delle regioni
territorialmente interessate ovvero dei comuni eventualmente indicati
dai vice Commissari;
Dato atto che parte delle predette amministrazioni hanno
rappresentato alcune problematiche e talora l'impossibilita' a
procedere in via diretta e l'INGV con nota prot. CGRTS n. 61268 del
26 novembre 2021 ha manifestato la disponibilita' a svolgere le
attivita' relative all'esecuzione degli scavi paleosismologici e
pertanto occorre includere tra gli enti destinatari delle risorse del
fondo di cui all'art. 3 sopra citato, anche l'INGV;
Vista l'ordinanza n. 13 del 2017 recante Misure per la riparazione,
il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo
distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto,
26 e 30 ottobre 2016;
Considerato che occorre coordinare tali disposizioni con quelle
contenute nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 78 del 2 agosto
2019 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41
del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita'
contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e
privata», in particolare l'Allegato 2 con il quale sono state dettate
le modalita' di rilascio e applicazione del DURC congruita';
Ritenuto necessario procedere alle modifiche ed integrazioni
dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016 e degli
articoli 16 e 14 delle ordinanze commissariali n. 13 e 19 del 2017,
come modificati dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 118 del 2021,
al fine del coordinamento della disciplina in materia di erogazione
del saldo del contributo ed estendere agli interventi con danni lievi
la previsione, relativa ai danni gravi, della trasmissione del DURC
di congruita' unitamente al consuntivo dei lavori, in occasione della
richiesta dell'autorizzazione all'erogazione della rata finale del
contributo, abrogando altresi' le disposizioni contrastanti con la
predetta previsione normativa;
Vista l'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018, recante Misure per la
riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di
proprieta' privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico;
Considerato che occorre apportare modifiche al testo della suddetta
ordinanza n. 61 del 2018 al fine di coordinarla con le innovazioni
normative intervenute e, in particolare, con la, in particolare, con
le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Proroga della presentazione delle domande per il contributo per la
riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19
del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del
9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di
contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la
ricostruzione di quelli distrutti, e' prorogato alla data del 31
dicembre 2022.
2. Al fine di garantire una piu' compiuta programmazione e maggiore
speditezza delle attivita' di ricostruzione privata, con successive
ordinanze il Commissario straordinario puo' provvedere a fissare
termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche
tipologie di interventi.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, con riferimento ai centri o
nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni
ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 101 del 30 aprile
2020, i sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o
negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto
disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al
Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022:
a) i tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati
edilizi di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017;
b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati,
per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei
progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni
volte al superamento di ogni eventuale criticita';
c) l'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni
altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonche' la
definizione delle conseguenti soluzioni operative.