Art. 10
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 119 del 2020
All'art. 3 dell'ordinanza n. 119 dell'8 settembre 2021, sono
apportate le seguenti modifiche:
all'ultima alinea del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
«In caso di inerzia o impossibilita' manifestata da parte dei
predetti enti, provvede INGV, in luogo dei medesimi, alle attivita'
necessarie e propedeutiche all'affidamento dei lavori di
escavazione.»;
al comma 3 dopo le parole «le Protezioni civili regionali» sono
aggiunte le parole «e l'INGV».