Art. 10 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 119 del 2020 All'art. 3 dell'ordinanza n. 119 dell'8 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche: all'ultima alinea del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di inerzia o impossibilita' manifestata da parte dei predetti enti, provvede INGV, in luogo dei medesimi, alle attivita' necessarie e propedeutiche all'affidamento dei lavori di escavazione.»; al comma 3 dopo le parole «le Protezioni civili regionali» sono aggiunte le parole «e l'INGV».