Art. 10 
 
       Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 119 del 2020 
 
  All'art. 3  dell'ordinanza  n.  119  dell'8  settembre  2021,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    all'ultima alinea del comma 2 sono aggiunte le  seguenti  parole:
«In caso  di  inerzia  o  impossibilita'  manifestata  da  parte  dei
predetti enti, provvede INGV, in luogo dei medesimi,  alle  attivita'
necessarie   e   propedeutiche   all'affidamento   dei   lavori    di
escavazione.»; 
    al comma 3 dopo le parole «le Protezioni civili  regionali»  sono
aggiunte le parole «e l'INGV».