Art. 14 Modifica all'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018 1. All'ordinanza commissariale n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 2, il secondo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: «Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:»; b) all'art. 4, il primo periodo del comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilita' strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario.».