Art. 14 
 
           Modifica all'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018 
 
  1. All'ordinanza commissariale  n.  61  del  1°  agosto  2018  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) all'art. 2, il secondo periodo del comma 5 e'  sostituito  dal
seguente: «Inoltre, qualora i detti edifici  in  ragione  della  loro
destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma
dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge,  ai  fini  della
determinazione del contributo:»; 
    b) all'art. 4, il primo periodo del comma 3-bis e' sostituito dal
seguente: «Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della
presente ordinanza sono ammissibili a contributo  limitatamente  alle
opere indispensabili ad  assicurare  l'agibilita'  strutturale  e  le
opere di finitura interne ed esterne, facendo  riferimento  a  quelle
necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma,  per
restituire all'intero  edificio  l'aspetto  decorativo  e  funzionale
originario.».