Art. 2 
 
Armonizzazione delle misure di  emergenza  abitativa  con  le  misure
  dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione 
 
  1. Al fine di favorire il rientro dei  cittadini  nelle  abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici, nonche' di assicurare  il  rispetto
dei criteri di  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa, i proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  degli
edifici  danneggiati  che  fruiscono,  alla  data  di  entrata  della
presente ordinanza, del Contributo di  autonoma  sistemazione  (CAS),
ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili
concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge  n.  8
del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE),  o  degli
immobili realizzati ai  sensi  delle  OCDPC  n.  510/2018,  553/2018,
538/2018, 581/2019, nonche' degli immobili messi a  disposizione  dal
comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande  di
cui all'art. 1 entro il 30  giugno  2022.  La  mancata  presentazione
della domanda entro il  predetto  termine  comporta  la  sospensione,
ovvero la cessazione della relativa gratuita', delle suddette  misure
emergenziali destinate all'assistenza abitativa. 
  2.  I  criteri  e  le  modalita'  finalizzati  a  fornire  concreta
attuazione alle disposizioni di cui al comma  1,  sono  definiti  con
ordinanza del Dipartimento della protezione civile, in  coerenza  con
quanto previsto dal  Protocollo  d'intesa  sottoscritto  in  data  31
dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il
Capo del Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto  «il
raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali  di  assistenza
abitativa con le misure di ricostruzione». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
proprietari e titolari di diritti reali degli edifici: 
    a) oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22
dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ove l'area  sulla  quale
verra' riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non  imputabili
al beneficiario, non sia stata ancora individuata in  via  definitiva
alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In tali casi
il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al
comma 1 e' di centottanta giorni  successivi  alla  cessazione  della
causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel  termine
predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate
all'assistenza abitativa, di cui al comma 2; 
    b) per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti
oggettivi, indipendenti dalla volonta' del soggetto legittimato o del
professionista  incaricato,  non   sia   possibile   procedere   alla
presentazione  della  domanda  e/o  all'elaborazione   del   progetto
dell'intervento; in tale ipotesi  il  termine  per  la  presentazione
della  domanda  di  contributo  al  fine  di  non   incorrere   nella
sospensione dei benefici previsti dal  comma  2,  e'  di  centottanta
giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva; 
    c) di proprieta' mista, pubblico-privato, per i quali in  ragione
della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare
procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione  degli  operatori
tecnici e per la scelta dell'impresa; 
    d) oggetto di specifica rinuncia  al  contributo  ai  fini  della
fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter  dell'art.
119  del  decreto-legge  n.  34  del  19  maggio  2020,   (cosiddetto
superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti. 
  4. Le cause impeditive di cui al comma 3 sono oggetto di  specifica
comunicazione  resa  dal  soggetto  legittimato   nell'ambito   delle
dichiarazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  9,  dell'ordinanza   del
Dipartimento  della  protezione  civile   n.   614/2019.   I   comuni
interessati  provvedono  ad  effettuare  l'esame  istruttorio  ed   a
verificare   la   sussistenza   delle   condizioni   ostative    alla
presentazione  della  domanda  di  concessione   di   contributo,   e
comunicano gli esiti istruttori agli uffici  regionali  competenti  e
alla  struttura  commissariale,  per  l'adozione  dei   provvedimenti
conseguenziali di loro competenza.