Art. 2 Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione 1. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonche' di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata della presente ordinanza, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonche' degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di cui all'art. 1 entro il 30 giugno 2022. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione della relativa gratuita', delle suddette misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa. 2. I criteri e le modalita' finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari e titolari di diritti reali degli edifici: a) oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ove l'area sulla quale verra' riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In tali casi il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1 e' di centottanta giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa, di cui al comma 2; b) per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volonta' del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento; in tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici previsti dal comma 2, e' di centottanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva; c) di proprieta' mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa; d) oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti. 4. Le cause impeditive di cui al comma 3 sono oggetto di specifica comunicazione resa dal soggetto legittimato nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019. I comuni interessati provvedono ad effettuare l'esame istruttorio ed a verificare la sussistenza delle condizioni ostative alla presentazione della domanda di concessione di contributo, e comunicano gli esiti istruttori agli uffici regionali competenti e alla struttura commissariale, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di loro competenza.