Art. 3 Modifiche agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 1. All'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 recante «Disposizioni relative alle attivita' delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attivita' produttive danneggiate dal sisma» come modificata dall'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sara' facolta' del professionista applicare alternativamente il prezzario unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.» b) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione). - 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 le lavorazioni inerenti agli interventi di ricostruzione privata previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, possono essere contabilizzate dal direttore dei lavori in occasione della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilita' le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate secondo le modalita' indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile dell'11 novembre 2021 eccedenti l'otto per cento con riferimento ai decreti emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo in caso di decreti emanati ante 2020. La variazione percentuale e' applicata al prezzo medio rilevato dal citato decreto ministeriale per il singolo materiale nell'anno solare di emanazione del decreto di concessione del contributo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa riferimento alle modalita' operative di cui alla circolare del 25 novembre 2021 «Modalita' operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.» emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 3. La motivata domanda di compensazione debitamente corredata dall'asseverazione, resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020, comprendente l'analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalita' di cui al comma 2 e l'ammontare delle compensazioni, previo consenso espresso del soggetto beneficiario, e' inoltrata dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica della Struttura commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale. 4. Le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresi', in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purche' non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. 5. Gli uffici speciali della ricostruzione, in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui ai commi 3 e 4 rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista. 6. Alle predette istanze si applica la disciplina disposta dall'ordinanza n. 100 del 2020 in materia di controlli. 7. Resta ferma l'applicabilita' per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 delle disposizioni di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi. Gli uffici speciali, provvedono alla determinazione della compensazione e rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma ammessa a compensazione.» 8. Per le lavorazioni eseguite a decorrere dal 1º luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021 la compensazione e' determinata sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione piu' significativi stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilita'.