Art. 3 
 
                    Modifiche agli articoli 6 e 7 
             dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 
 
  1. All'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 recante  «Disposizioni
relative alle attivita' delle imprese operanti nella ricostruzione  e
integrazioni delle ordinanze vigenti  in  materia  di  ripresa  delle
attivita'  produttive  danneggiate   dal   sisma»   come   modificata
dall'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  la
determinazione del costo degli interventi sugli immobili  pubblici  e
privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di  cui  al
comma 1, sara' facolta' del professionista applicare alternativamente
il prezzario unico del cratere come aggiornato  al  comma  1  ovvero,
anche  rispetto  alle  singole  voci,  il  prezzario   regionale   di
riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate  dallo
stesso, anche i prezzari delle altre regioni  interessate  dal  sisma
2016.» 
    b) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  revisione  dei
prezzi nella ricostruzione). - 1. Tenuto conto  di  quanto  stabilito
dall'art.  1-septies  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia  di  revisione
dei  prezzi,  e   dei   successivi   provvedimenti   attuativi,   per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di  alcuni  materiali
da costruzione verificatisi nel  primo  semestre  dell'anno  2021  le
lavorazioni  inerenti  agli  interventi  di   ricostruzione   privata
previsti dall'art. 5, comma 2  del  decreto-legge  n.  189  del  2016
eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2021  sino  al  30  giugno  2021,
possono essere contabilizzate dal direttore dei lavori  in  occasione
della rata di saldo, con compensazioni in aumento o  in  diminuzione,
applicando alle  quantita'  dei  singoli  materiali  impiegati  nelle
lavorazioni  eseguite  e  presenti  come  tali  in  contabilita'   le
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi  prezzi  rilevate
secondo  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibile  dell'11  novembre  2021
eccedenti  l'otto  per  cento  con  riferimento  ai  decreti  emanati
nell'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo  in  caso  di
decreti emanati ante 2020. La variazione percentuale e' applicata  al
prezzo medio rilevato dal citato decreto ministeriale per il  singolo
materiale nell'anno solare di emanazione del decreto  di  concessione
del contributo. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  1
si fa riferimento alle modalita' operative di cui alla circolare  del
25 novembre 2021 «Modalita' operative per il calcolo e  il  pagamento
della compensazione dei prezzi  dei  materiali  da  costruzione  piu'
significativi ai  sensi  dell'art.  1-septies  del  decreto-legge  n.
73/2021, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  106/2021.»
emanata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili. 
  3. La  motivata  domanda  di  compensazione  debitamente  corredata
dall'asseverazione, resa  ai  sensi  dell'art.  4  dell'ordinanza  n.
100/2020, comprendente l'analisi  dei  materiali  per  i  quali  sono
rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalita' di  cui
al  comma  2  e  l'ammontare  delle  compensazioni,  previo  consenso
espresso del soggetto beneficiario, e' inoltrata  dal  professionista
incaricato all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  attraverso  la
piattaforma  informatica  della   Struttura   commissariale   (MUDE),
unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi
della vigente normativa commissariale. 
  4. Le compensazioni relative  alla  revisione  dei  prezzi  possono
essere  contabilizzate,  altresi',   in   occasione   di   un   saldo
straordinario ed aggiuntivo  rispetto  a  quelli  disciplinati  dalle
vigenti   ordinanze   commissariali,   anche   successivamente   alla
dichiarazione  di  fine  lavori,  purche'  non  sia  intervenuto   il
provvedimento di liquidazione della rata di saldo. 
  5.  Gli  uffici  speciali   della   ricostruzione,   in   fase   di
autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui ai commi  3
e 4 rideterminano il contributo concesso in relazione  alla  maggiore
somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista. 
  6.  Alle  predette  istanze  si  applica  la  disciplina   disposta
dall'ordinanza n. 100 del 2020 in materia di controlli. 
  7. Resta ferma l'applicabilita' per gli interventi di cui  all'art.
14 del decreto-legge n. 189/2016 delle disposizioni di  cui  all'art.
1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in
legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di revisione  dei  prezzi,  e
dei  successivi  provvedimenti  attuativi.   Gli   uffici   speciali,
provvedono alla determinazione della compensazione e rideterminano il
contributo concesso  in  relazione  alla  maggiore  somma  ammessa  a
compensazione.» 
  8. Per le lavorazioni eseguite a decorrere dal 1º luglio 2021  sino
al 31 dicembre 2021 la compensazione e' determinata sulla base  della
rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni  percentuali  relativi
ai materiali da costruzione piu' significativi stabilite con apposito
decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilita'.