Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 6 
              dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 
 
  1. All'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 121  del  22  ottobre
2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) il comma 1 e' soppresso; 
    b) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Nelle  more
dell'approvazione  della  normativa  recante  le  modifiche  all'art.
1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 volte ad estendere al 2022
la disciplina che consente alle  imprese  di  compensare  i  maggiori
costi  dovuti  a  variazioni  di  prezzi,  per  tutti  i  decreti  di
concessione del contributo emanati dalla data del 1º gennaio 2021, e'
facolta' del soggetto  interessato  richiedere  all'ufficio  speciale
della  ricostruzione  competente,  con  propria  domanda  debitamente
corredata    dell'asseverazione    del    contributo     concedibile,
l'applicazione della disciplina di cui all'art. 6 della ordinanza  n.
118 del 2021.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il comma 2-bis: «La domanda di cui
al comma 2 e l'asseverazione ad essa allegata, da rendersi  ai  sensi
dell'art. 4 dell'ordinanza 100 del 2020 possono essere inoltrate  dal
professionista incaricato all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
attraverso la piattaforma informatica (MUDE)  della  struttura  anche
successivamente alla dichiarazione di fine lavori,  purche'  non  sia
intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.