Art. 4
Modifiche all'art. 6
dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021
1. All'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 121 del 22 ottobre
2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle more
dell'approvazione della normativa recante le modifiche all'art.
1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 volte ad estendere al 2022
la disciplina che consente alle imprese di compensare i maggiori
costi dovuti a variazioni di prezzi, per tutti i decreti di
concessione del contributo emanati dalla data del 1º gennaio 2021, e'
facolta' del soggetto interessato richiedere all'ufficio speciale
della ricostruzione competente, con propria domanda debitamente
corredata dell'asseverazione del contributo concedibile,
l'applicazione della disciplina di cui all'art. 6 della ordinanza n.
118 del 2021.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il comma 2-bis: «La domanda di cui
al comma 2 e l'asseverazione ad essa allegata, da rendersi ai sensi
dell'art. 4 dell'ordinanza 100 del 2020 possono essere inoltrate dal
professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione
attraverso la piattaforma informatica (MUDE) della struttura anche
successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purche' non sia
intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.