Art. 5 
 
            Disposizioni in materia di proroga di termini 
 
  1. Le risorse finanziarie gia' stanziate ai  sensi  dell'art.  3  e
dell'art.  50-bis  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  prorogate
dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come  modificato
dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020,  convertito
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  sono  confermate,  per  l'anno
2022, per gli  uffici  speciali  della  ricostruzione  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli  enti
Parco nazionale interessati nella medesima misura prevista per l'anno
2021. 
  2. Sono altresi' prorogate le convenzioni con  l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale  da
adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e  di  tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, agli stessi
patti e condizioni delle convenzioni approvate con ordinanza  n.  112
del 23 dicembre 2020 per il  tempo  necessario  all'emanazione  della
proroga delle succitate  convenzioni  e  comunque  non  oltre  il  28
febbraio 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede con
le risorse di cui all'art. 50 del decreto-legge n.  189  del  2016  a
valere  sulla  contabilita'  speciale  6035  che  presenta   adeguata
disponibilita'.