Art. 5 Disposizioni in materia di proroga di termini 1. Le risorse finanziarie gia' stanziate ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogate dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono confermate, per l'anno 2022, per gli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli enti Parco nazionale interessati nella medesima misura prevista per l'anno 2021. 2. Sono altresi' prorogate le convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, agli stessi patti e condizioni delle convenzioni approvate con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 per il tempo necessario all'emanazione della proroga delle succitate convenzioni e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede con le risorse di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilita' speciale 6035 che presenta adeguata disponibilita'.