Art. 6 Disposizioni di proroga di termini in materia contributiva 1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalita' e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016», come modificata con l'art. 1 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4, comma 7, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»; b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»; c) all'art. 6, comma 2, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022». 2. In considerazione della necessita' di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, prorogato al 31 dicembre 2021 con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2022. A tal fine, il Commissario straordinario sottoscrive, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivi addendum sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021 ferme restando le restanti previsioni convenzionali. 3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 recante «Modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti», come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 117 del 2021, le parole 31 dicembre 2021 sono sostituite con le parole «30 giugno 2022». L'Allegato 2 della medesima ordinanza n. 104 del 2020, come modificato con l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 117 del 2021, e' sostituito dal seguente allegato: «Allegato 2 all'ordinanza 104 del 29 giugno 2020».