Art. 6 
 
                 Disposizioni di proroga di termini 
                       in materia contributiva 
 
  1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi  INAIL
per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove  modalita'  e
criteri per la  concessione  alle  imprese  di  contributi  in  conto
capitale in attuazione dell'art.  23  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17
dicembre 2016», come modificata con l'art. 1  dell'ordinanza  n.  117
del 29 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 4,  comma  7,  le  parole  «30  novembre  2021»  sono
sostituite con «31 luglio 2022»; 
    b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2, le parole  «30  novembre
2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»; 
    c) all'art. 6,  comma  2,  le  parole  «30  novembre  2021»  sono
sostituite con «31 luglio 2022». 
  2. In considerazione della necessita' di  continuare  ad  avvalersi
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per  il  supporto  amministrativo
per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del  decreto-legge  n.
189 del 2016 per il finanziamento  dei  progetti  di  investimento  e
formazione in materia di salute e sicurezza sul  lavoro,  il  termine
del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10  dell'ordinanza  n.  111  del
2020, prorogato al 31 dicembre 2021 con l'art.  2  dell'ordinanza  n.
117 del 29 luglio 2021, e'  ulteriormente  prorogato  al  31  ottobre
2022. A tal fine, il  Commissario  straordinario  sottoscrive,  senza
maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata  con  la
predetta Agenzia  in  data  25  maggio  2020  e  successivi  addendum
sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021  ferme
restando le restanti previsioni convenzionali. 
  3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 104 del 23 dicembre  2020
recante «Modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui  all'art.
9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189 con meno di 30.000 abitanti», come modificato dall'art. 3,  comma
1, lettera a) dell'ordinanza n. 117 del 2021, le parole  31  dicembre
2021 sono sostituite con le parole «30  giugno  2022».  L'Allegato  2
della medesima ordinanza n. 104 del 2020, come modificato con  l'art.
3, comma 2,  dell'ordinanza  n.  117  del  2021,  e'  sostituito  dal
seguente allegato: «Allegato 2 all'ordinanza 104 del 29 giugno 2020».