Art. 7
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020
1. All'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente:
«Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di poteri
sostitutivi). - 1. In relazione all'intervento complessivo di
ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale,
il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori
adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti
amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in
via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e
del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata
secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.
2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal
cronoprogramma degli interventi, nonche' in tutti i casi di
ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei
subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti,
anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari
per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza
speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione
della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici
inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture,
l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina
delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la
stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione
del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attivita' di cui
all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si
renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle
procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub
Commissario, in deroga all'art. 2, commi 9-bis e 9-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere entro
un ulteriore termine a tal fine stabilito, con l'avvertenza che, in
caso di ulteriore ritardo, avvalendosi delle strutture di supporto o
della Struttura commissariale, provvedera' in via sostitutiva
all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati dal
soggetto attuatore.
3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico
esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente»;
b) all'art. 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'approvazione
dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati,
inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla
realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo
delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della
Conferenza permanente e della Conferenza regionale di cui all'art. 16
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, puo' indire un'apposita
Conferenza di servizi secondo modalita' semplificate e con termini
ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui
agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto
dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruita'
economica dei progetti e' reso dall'Ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata
di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo
delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza
delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di
conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in
modalita' telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e
dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente
degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma 5: «5. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo nonche'
quelle previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 non
trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque
gia' acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016».