Art. 7 
 
       Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020 
 
  1. All'ordinanza n. 110 del 21  novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16  luglio  2020,  n.  76,  recante
"Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: 
      «Articolo   6-bis   (Disposizioni   in   materia   di    poteri
sostitutivi). -  1.  In  relazione  all'intervento   complessivo   di
ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale,
il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri  soggetti  attuatori
adottano, ciascuno per  le  rispettive  competenze,  i  provvedimenti
amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche  in
via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e
del coordinamento tra la  ricostruzione  pubblica  e  quella  privata
secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza. 
  2. Decorso inutilmente  il  termine,  fissato  dalla  legge  o  dal
cronoprogramma  degli  interventi,  nonche'  in  tutti  i   casi   di
ingiustificato ritardo per la  conclusione  dei  procedimenti  o  dei
subprocedimenti e per l'adozione  dei  provvedimenti  e  degli  atti,
anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari
per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza
speciale, quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  l'indizione
della procedura  selettiva  per  l'affidamento  dei  servizi  tecnici
inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le  forniture,
l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP,  la  nomina
delle  strutture  di  supporto  al  complesso  degli  interventi,  la
stipulazione del contratto, la consegna dei lavori,  la  costituzione
del collegio consultivo tecnico, gli  atti  e  le  attivita'  di  cui
all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto  che  si
renda necessario per la prosecuzione e la urgente  conclusione  delle
procedure finalizzate alla realizzazione  degli  interventi,  il  sub
Commissario, in deroga all'art. 2, commi 9-bis e 9-ter della legge  7
agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere  entro
un ulteriore termine a tal fine stabilito, con l'avvertenza  che,  in
caso di ulteriore ritardo, avvalendosi delle strutture di supporto  o
della  Struttura  commissariale,  provvedera'  in   via   sostitutiva
all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati  dal
soggetto attuatore. 
  3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei  poteri
sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico
esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente»; 
    b) all'art. 7: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Per  l'approvazione
dei  progetti  e  per  l'acquisizione  di  tutti  i  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti  di  assenso  comunque  denominati,
inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari  alla
realizzazione del  progetto,  il  Commissario  straordinario,  o  suo
delegato, in alternativa al ricorso al  modulo  procedimentale  della
Conferenza permanente e della Conferenza regionale di cui all'art. 16
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  puo'  indire  un'apposita
Conferenza di servizi secondo modalita' semplificate  e  con  termini
ulteriormente ridotti, stabiliti con le  ordinanze  speciali  di  cui
agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel  rispetto
dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di  congruita'
economica  dei  progetti  e'  reso  dall'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata
di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o  dal  suo
delegato,  sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  i  pareri,   intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati,
inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di  competenza
delle  amministrazioni  coinvolte.  La  determinazione  motivata   di
conclusione  della  Conferenza  viene  immediatamente  trasmessa   in
modalita' telematica al soggetto attuatore ai fini della  verifica  e
dell'approvazione dei  relativi  progetti  ai  sensi  rispettivamente
degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.
50.»; 
      dopo il comma 4  e'  aggiunto  il  seguente  comma  5:  «5.  Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente  articolo  nonche'
quelle previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 189  del  2016  non
trovano applicazione qualora il  soggetto  attuatore  abbia  comunque
gia' acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta  o  altri
atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei  progetti  ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016».