Art. 7 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020 1. All'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: «Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi). - 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza. 2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonche' in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attivita' di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario, in deroga all'art. 2, commi 9-bis e 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere entro un ulteriore termine a tal fine stabilito, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, avvalendosi delle strutture di supporto o della Struttura commissariale, provvedera' in via sostitutiva all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati dal soggetto attuatore. 3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente»; b) all'art. 7: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della Conferenza permanente e della Conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, puo' indire un'apposita Conferenza di servizi secondo modalita' semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruita' economica dei progetti e' reso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalita' telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma 5: «5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo nonche' quelle previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 non trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque gia' acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016».