Art. 8 
 
                 Modifiche agli articoli 22 e 22-bis 
               dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Per le finalita' di
cui al presente articolo non e' consentito  l'acquisto  dell'area  di
cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo  grado
e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai  sensi
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.»; 
  2. All'art. 22-bis dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7  aprile
2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Per le  finalita'
di cui al  presente  articolo  non  e'  consentito  l'acquisto  della
proprieta' dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o
affini fino al  primo  grado  e  dalla  persona  legata  da  rapporto
giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge  20  maggio
2016, n. 76.».