Art. 8 Modifiche agli articoli 22 e 22-bis dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 1. All'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Per le finalita' di cui al presente articolo non e' consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.»; 2. All'art. 22-bis dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Per le finalita' di cui al presente articolo non e' consentito l'acquisto della proprieta' dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».