Art. 9 Modifica all'art. 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 1. All'art. 14-bis dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le finalita' di cui al presente articolo non e' consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 7 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».