Art. 9 
 
                      Modifica all'art. 14-bis 
               dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'art. 14-bis dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio
2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le  finalita'
di cui al presente articolo non e' consentito l'acquisto dell'area di
cui al comma 7 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo  grado
e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai  sensi
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».