IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 16-bis, che ha istituito il cosiddetto «Bonus ristrutturazioni edilizie»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, commi da 344 a 349, istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «Bonus facciate»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», che ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura; Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare: l'art. 14, comma 3-ter, che ha previsto l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che debbono soddisfare gli interventi ammissibili all'Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione delle istanze; l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, istitutivo del cosiddetto «Sismabonus»; l'art. 16-ter che ha introdotto l'agevolazione delle detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare: l'art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.»; l'art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, i soggetti che, negli anni 2020-2024, sostengono spese per i seguenti interventi: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'art. 119; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare: l'art. 3, comma 2, il quale prevede che «l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B» sia calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici, secondo quanto riportato al punto 13 dell'allegato A; il punto 13 dell'allegato A che ha definito le procedure e i criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di intervento, regolando altresi' le modalita' di calcolo dei massimali di costo per le spese professionali ammissibili; l'allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'allegato A»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito anche: «decreto asseverazioni»); Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nonche' introdotto nuove procedure di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, l'art. 1, che: al comma 28, lettera h), ha modificato l'art. 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo l'obbligo del visto di conformita' ad altre casistiche nell'ambito del Superbonus; al comma 28, lettera i), ha modificato l'art. 119, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si faccia «riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica», nonche' che i prezziari di cui al comma 13, lettera a), debbono intendersi applicabili, ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese, anche agli interventi di cui al Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni edilizie e agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus; al comma 29, ha aggiunto, all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per le spese connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, a eccezione degli interventi di importo inferiore a 10.000 euro, o classificati come attivita' di edilizia libera: a) la richiesta del visto di conformita'; b) che «i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis», nonche' di ricomprendere, tra le spese detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di conformita' e delle asseverazioni dei tecnici abilitati; al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020, l'art. 119-ter, introducendo un regime di agevolazione per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, garantendo, anche in tal caso, la possibilita' di accesso agli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura; Ritenuto opportuno che i costi massimi agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano definiti in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo dell'allegato I e tengano conto dell'aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all'art. 2.