Art. 3
Costi massimi ammissibili
1. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali
concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a
detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruita' delle spese
per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per
tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonche' conformemente
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di
impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica
e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i
limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del
2020, per gli interventi di cui all'allegato A sono ammessi alla
detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di
prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di cui al
comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato
A al decreto ministeriale Requisiti tecnici.
4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A,
l'asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi
massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul
territorio ove e' localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati
dalla casa editrice DEI.