Art. 3 
 
 
                      Costi massimi ammissibili 
 
  1. Fermo restando  l'ammontare  massimo  delle  detrazioni  fiscali
concedibili  e  l'ammontare  della  spesa   massima   ammissibile   a
detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruita'  delle  spese
per gli interventi nel  rispetto  dei  costi  massimi  specifici  per
tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonche'  conformemente
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di
impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia  elettrica
e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i
limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto-legge  n.  34  del
2020, per gli interventi di cui  all'allegato  A  sono  ammessi  alla
detrazione gli oneri per le prestazioni professionali  connesse  alla
realizzazione degli interventi, per la  redazione  dell'attestato  di
prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di  cui  al
comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato
A al decreto ministeriale Requisiti tecnici. 
  4. Per le tipologie di intervento non ricomprese  nell'allegato  A,
l'asseverazione di cui al comma 1 certifica  il  rispetto  dei  costi
massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle
regioni e dalle  province  autonome  o  i  listini  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti   sul
territorio ove e' localizzato l'edificio  o  i  prezziari  pubblicati
dalla casa editrice DEI.