Art. 4 
 
Modifiche al decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  del  6
  agosto  2020,  recante  «Requisiti  tecnici  per   l'accesso   alle
  detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
  - c.d. Ecobonus». 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6  agosto
2020,  recante  «Requisiti  tecnici  per  l'accesso  alle  detrazioni
fiscali per la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  -  c.d.
Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 5, comma 1,  lettera  f),  dopo  le  parole  «nonche'
quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le  seguenti:  «e
all'art. 121, comma 1-ter, lettera b)»; 
    b) all'art. 8, comma 1, le  parole  «dal  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma  13,  lettera  a)
del decreto Rilancio» sono sostituite dalle  seguenti:  «dai  decreti
adottati ai sensi dell'art. 119,  commi  13,  lettera  a)  e  13-bis,
secondo periodo, del decreto Rilancio»; 
    c) all'allegato A, il punto 13 e' sostituito dal seguente: 
    «13 Limiti delle agevolazioni 
    13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese,  il
tecnico abilitato allega il computo  metrico  e  assevera  che  siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di  intervento  di
cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati: 
      a) interventi di cui all'art. 119, commi 1  e  2,  del  decreto
Rilancio; 
      b) interventi che ai  sensi  del  presente  allegato  prevedono
l'asseverazione del tecnico abilitato; 
      c) interventi di efficienza energetica di cui all'art.  14  del
decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui  alla  lettera
b), che optano per  le  opzioni  di  cui  all'art.  121  del  decreto
Rilancio. 
    13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al  punto  13.1,
l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o  della  spesa  massima
ammissibile e' calcolato esclusivamente sulla base dei costi  massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I. 
    13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei  punti  13.1  o
13.2 evidenzino che i costi per  tipologia  di  intervento  sostenuti
sono maggiori di quelli massimi  ammissibili  definiti  dal  presente
decreto, la detrazione e' applicata entro i predetti limiti massimi. 
    13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio  sono
ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per  le
prestazioni   professionali   connesse   alla   realizzazione   degli
interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica
(APE), nonche' per  l'asseverazione  di  cui  al  presente  allegato,
secondo i valori  massimi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 17 giugno 2016, recante  "Approvazione  delle  tabelle  dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016."».; 
    d) l'allegato I e' sostituito dal seguente: 
    «Allegato I 
    Costi massimi specifici 
    I costi massimi specifici per gli interventi di cui  al  presente
decreto  sono  quelli  definiti  dal  decreto  del   Ministro   della
transizione ecologica  di  cui  all'art.  119,  comma  13-bis,  terzo
periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti,
per talune categorie di beni.».