Art. 4 Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus». 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 5, comma 1, lettera f), dopo le parole «nonche' quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b)»; b) all'art. 8, comma 1, le parole «dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) del decreto Rilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti adottati ai sensi dell'art. 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del decreto Rilancio»; c) all'allegato A, il punto 13 e' sostituito dal seguente: «13 Limiti delle agevolazioni 13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati: a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio; b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato; c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto Rilancio. 13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e' calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I. 13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione e' applicata entro i predetti limiti massimi. 13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."».; d) l'allegato I e' sostituito dal seguente: «Allegato I Costi massimi specifici I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-bis, terzo periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.».