Art. 4
Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6
agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
- c.d. Ecobonus».
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto
2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d.
Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, lettera f), dopo le parole «nonche'
quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le seguenti: «e
all'art. 121, comma 1-ter, lettera b)»;
b) all'art. 8, comma 1, le parole «dal decreto del Ministero
dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera a)
del decreto Rilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti
adottati ai sensi dell'art. 119, commi 13, lettera a) e 13-bis,
secondo periodo, del decreto Rilancio»;
c) all'allegato A, il punto 13 e' sostituito dal seguente:
«13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese, il
tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di
cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto
Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono
l'asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera
b), che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto
Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1,
l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile e' calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o
13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti
sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente
decreto, la detrazione e' applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono
ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le
prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica
(APE), nonche' per l'asseverazione di cui al presente allegato,
secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della
giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016."».;
d) l'allegato I e' sostituito dal seguente:
«Allegato I
Costi massimi specifici
I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente
decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della
transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-bis, terzo
periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti,
per talune categorie di beni.».