Art. 5
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi
massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in
considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA
sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n.
34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte
integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
Roma, 14 febbraio 2022
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 253