Art. 2 
 
 
        Organizzazione dei comitati etici a valenza nazionale 
 
  1. I componenti dei comitati  etici  a  valenza  nazionale  di  cui
all'art. 1 sono nominati con decreto  del  Ministro  della  salute  e
scelti tra persone  in  possesso  di  una  documentata  conoscenza  e
esperienza  nelle  sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  e  dei
dispositivi medici e nelle altre materie di competenza  del  comitato
stesso. Sono assicurate l'autonomia  e  l'indipendenza  dei  medesimi
componenti. 
  2. I comitati etici a valenza nazionale sono composti da un  numero
massimo di quindici membri, di cui un rappresentante del volontariato
o dell'associazionismo di tutela dei pazienti e, per  i  comitati  di
cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, almeno cinque  esperti
di sperimentazioni cliniche nell'ambito di riferimento. 
  3. I componenti dei comitati etici a valenza  nazionale  durano  in
carica tre anni e possono essere rinominati. 
  4. Nella riunione  di  insediamento,  ciascun  comitato  adotta  un
regolamento  con  il   quale   disciplina   l'organizzazione   e   il
funzionamento  delle  attivita'  di  rispettiva   competenza.   Nella
medesima riunione e' eletto il Presidente. 
  5. I comitati etici, per specifiche esigenze, possono avvalersi  di
esperti esterni.