Art. 2 Organizzazione dei comitati etici a valenza nazionale 1. I componenti dei comitati etici a valenza nazionale di cui all'art. 1 sono nominati con decreto del Ministro della salute e scelti tra persone in possesso di una documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato stesso. Sono assicurate l'autonomia e l'indipendenza dei medesimi componenti. 2. I comitati etici a valenza nazionale sono composti da un numero massimo di quindici membri, di cui un rappresentante del volontariato o dell'associazionismo di tutela dei pazienti e, per i comitati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, almeno cinque esperti di sperimentazioni cliniche nell'ambito di riferimento. 3. I componenti dei comitati etici a valenza nazionale durano in carica tre anni e possono essere rinominati. 4. Nella riunione di insediamento, ciascun comitato adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di rispettiva competenza. Nella medesima riunione e' eletto il Presidente. 5. I comitati etici, per specifiche esigenze, possono avvalersi di esperti esterni.