Art. 3
Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di
ammissibilita' e spese ammissibili
1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad
oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un
programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono
necessari uno o piu' progetti di investimento, come individuati nel
titolo II del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente,
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel
titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente
connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle spese
e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di
sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE)
2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.
3. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese
proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto
degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel
caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo
sia previsto un incremento occupazionale, a procedere
prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e
previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali,
all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi
a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di
procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle
aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi
attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati
nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno
essere completati entro i termini previsti dal PNRR.
5. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento
agevolativo, alle condizioni di ammissibilita' dei progetti, alle
spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato
decreto 9 dicembre 2014.