Art. 3 Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di ammissibilita' e spese ammissibili 1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti di investimento, come individuati nel titolo II del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. 2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021. 3. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. 4. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno essere completati entro i termini previsti dal PNRR. 5. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilita' dei progetti, alle spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato decreto 9 dicembre 2014.