Art. 3 
 
 
Caratteristiche   dei   programmi   di   sviluppo,   condizioni    di
                 ammissibilita' e spese ammissibili 
 
  1. I Contratti di sviluppo di cui  al  presente  decreto  hanno  ad
oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di  un
programma di sviluppo  industriale  per  la  cui  realizzazione  sono
necessari uno o piu' progetti di investimento, come  individuati  nel
titolo II del richiamato decreto 9 dicembre 2014,  ed  eventualmente,
progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione,  come  individuati  nel
titolo  III  del  medesimo  decreto  9  dicembre  2014,  strettamente
connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle  spese
e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del  programma  di
sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. 
  2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento  (UE)
2021/241, i programmi di sviluppo di  cui  al  presente  decreto  non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi  ambientali  ai
sensi dell'art. 17 del  regolamento  (UE)  2020/852  (principio  «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare  conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche'  a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021. 
  3. In sede di presentazione dell'istanza  di  accesso,  le  imprese
proponenti e aderenti assumono  l'impegno  a  garantire  il  rispetto
degli orientamenti tecnici  citati  sull'applicazione  del  principio
«non arrecare un danno  significativo»  (2021/C58/01),  nonche',  nel
caso in cui a seguito della realizzazione del programma  di  sviluppo
sia   previsto   un    incremento    occupazionale,    a    procedere
prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e
previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti   professionali,
all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di  interventi
a sostegno del reddito, ovvero risultino  disoccupati  a  seguito  di
procedure di licenziamento collettivo, ovvero  dei  lavoratori  delle
aziende del territorio di riferimento coinvolte da  tavoli  di  crisi
attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Gli investimenti oggetto dei contratti  di  sviluppo  finanziati
nell'ambito dell'intervento oggetto  del  presente  decreto  dovranno
essere completati entro i termini previsti dal PNRR. 
  5.  Con  riferimento  ai  requisiti  di  accesso   allo   strumento
agevolativo, alle condizioni di  ammissibilita'  dei  progetti,  alle
spese ammissibili e per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal
presente decreto si applica quanto nel  merito  disposto  dal  citato
decreto 9 dicembre 2014.