Art. 4 Forma ed intensita' dell'aiuto 1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall'art. 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione. 3. Le risorse che rientrano nella disponibilita' del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero territorio nazionale.