Art. 4
Forma ed intensita' dell'aiuto
1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita'
massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili
allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste
dall'art. 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra
loro.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in
tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al
presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal
regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli
stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.
3. Le risorse che rientrano nella disponibilita' del Ministero
dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il
finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026,
con le modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 con
riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero
territorio nazionale.