Art. 5 Disposizioni finali 1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, potranno essere fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del Soggetto gestore delle disposizioni di cui all'art. 3, nonche' in ordine: a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali; b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al Soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, cosi' come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 154