Art. 5
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, potranno essere
fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del
Soggetto gestore delle disposizioni di cui all'art. 3, nonche' in
ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita'
di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di
un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il
PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF,
della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle
competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; EURATOM) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e
vigila, fornendo al Soggetto gestore le direttive occorrenti, sul
rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il
raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e
batterie» del PNRR, cosi' come individuati in allegato alla decisione
di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi
eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune
misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e
per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 gennaio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 154