Art. 11 
 
       Proroga di termini in materia di transizione ecologica 
 
  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». 
  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'
inserito il seguente:  «5.1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  il  Ministro  della
transizione   ecologica   adotta,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui  al
comma 5.». 
  3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo
23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022. 
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre  2026».  Conseguentemente  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente   aggiorna   i   provvedimenti   previsti
dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del
fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, e' rifinanziato per un  importo  di  100.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza
radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati  metallici   o
prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni. 
  5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31  luglio
2020, n. 101, in materia  di  obblighi  dell'esercente  pratiche  che
comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di  origine
naturale,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022». 
  5-ter. Al fine di sostenere  la  continuita'  dell'esercizio  delle
attivita' imprenditoriali agricole  garantendo  il  corretto  impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali,  i  termini  per  la  revisione
delle  macchine  agricole  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  20  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: 
    a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983,  al  31
dicembre 2022; 
    b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2023; 
    c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2024; 
    d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione. 
  5-quater. All'articolo 14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e
il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di
cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022». 
  5-quinquies. Dopo il comma  837  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, relativo alle  specie  ittiche  d'acqua  dolce
riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente: 
    «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di  gestione
delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023  non  trova
applicazione l'articolo 12,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per
le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non
autoctone la cui  immissione  era  autorizzata  in  data  antecedente
all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020». 
  5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  dopo  la  parola:  «2023»  sono
inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno  dalla  data
di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo  30,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,». 
  5-septies. Al fine di dare continuita'  agli  investimenti  per  la
realizzazione  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica
alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare
in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
2021 e 2022». 
  5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione  degli
oneri  generali  di  sistema   di   cui   all'articolo   33-ter   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30  giugno
2022. 
  5-novies. Al comma 828 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: «per  l'anno  2022  a  favore  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono  sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2035  a  favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale». 
  5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  498,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  6,  del
          citato  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15 (Proroga di termini in materia di ambiente e
          tutela del territorio e del mare). - 1. - 5. Omissis. 
                6. Fino al 31 dicembre 2022 e' sospesa l'applicazione
          dell'articolo 219,  comma  5,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. I prodotti  privi  dei  requisiti  ivi
          prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al  1°
          gennaio  2023  possono  essere  commercializzati  fino   ad
          esaurimento delle scorte.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  219  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96.: 
                «Art.  219  (Criteri  informatori  dell'attivita'  di
          gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1.  L'attivita'  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  si
          informa ai seguenti principi generali: 
                  a) incentivazione e  promozione  della  prevenzione
          alla fonte della  quantita'  e  della  pericolosita'  nella
          fabbricazione   degli   imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio, soprattutto attraverso  iniziative,  anche  di
          natura economica in conformita'  ai  principi  del  diritto
          comunitario, volte a promuovere lo sviluppo  di  tecnologie
          pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
          degli imballaggi,  nonche'  a  favorire  la  produzione  di
          imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; 
                  b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
          materia prima, sviluppo  della  raccolta  differenziata  di
          rifiuti di imballaggio  e  promozione  di  opportunita'  di
          mercato  per  incoraggiare  l'utilizzazione  dei  materiali
          ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; 
                  c) riduzione del flusso dei rifiuti di  imballaggio
          destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
          di recupero; 
                  d)   applicazione   di   misure   di    prevenzione
          consistenti in programmi nazionali  o  azioni  analoghe  da
          adottarsi previa consultazione  degli  operatori  economici
          interessati; 
                  d-bis) utilizzo  di  strumenti  economici  o  altre
          misure volte ad incentivare l'applicazione della  gerarchia
          dei rifiuti, come quelle elencate  nell'allegato  L  ter  o
          altri strumenti e misure appropriate. 
                2.  Al  fine  di  favorire   la   transizione   verso
          un'economia  circolare  conformemente  al  principio   "chi
          inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il
          principio di responsabilita' condivisa, promuovendo  misure
          atte  a  garantire  la  prevenzione,  il   riutilizzo,   il
          riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
                3. L'attivita' di gestione integrata dei  rifiuti  di
          imballaggio rispetta i seguenti principi: 
                  a)  individuazione  degli   obblighi   di   ciascun
          operatore  economico,  garantendo  che  i  costi   di   cui
          all'articolo 221, comma  10,  del  presente  decreto  siano
          sostenuti  dai   produttori   e   dagli   utilizzatori   in
          proporzione  alle  quantita'  di  imballaggi  immessi   sul
          mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti
          e  i  relativi  sistemi  di  responsabilita'   estesa   del
          produttore, nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza,
          l'accesso alle infrastrutture di raccolta e  selezione,  in
          condizioni di parita' tra loro, e che i Comuni  ovvero  gli
          Enti  di  governo  d'ambito  territoriale   ottimale,   ove
          costituiti   ed   operanti,   organizzino    la    raccolta
          differenziata; 
                  b) promozione di strumenti di  cooperazione  tra  i
          soggetti pubblici e privati; 
                  c) informazione agli utenti finali degli imballaggi
          ed  in  particolare  ai  consumatori.  Dette   informazioni
          riguardano: 
                    1) i sistemi di restituzione, di  raccolta  e  di
          recupero disponibili; 
                    2) il ruolo degli utenti finali di  imballaggi  e
          dei  consumatori  nel  processo  di   riutilizzazione,   di
          recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
          imballaggio; 
                    3)  il  significato  dei  marchi  apposti   sugli
          imballaggi quali si presentano sul mercato; 
                  d) gli  elementi  significativi  dei  programmi  di
          gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
          cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
          delle specifiche previsioni contenute nei  piani  regionali
          ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
                  e)   gli   impatti   delle   borse   di    plastica
          sull'ambiente e  le  misure  necessarie  al  raggiungimento
          dell'obiettivo  di  riduzione  dell'utilizzo  di  borse  di
          plastica; 
                  f) la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di
          plastica biodegradabili e compostabili; 
                  g)  l'impatto  delle  borse  oxo-degradabili,  come
          definito dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 
                3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma
          3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo
          19 agosto 2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale. 
                3-bis.  Al  fine  di  fornire  idonee  modalita'   di
          informazione   ai   consumatori   e   di   consentire    il
          riconoscimento delle borse di plastica  commercializzabili,
          i produttori delle borse di cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
          apporre su tali borse  i  propri  elementi  identificativi,
          nonche' diciture idonee ad attestare che le borse  prodotte
          rientrino in una delle tipologie  commercializzabili.  Alle
          borse  biodegradabili  e   compostabili   si   applica   il
          disciplinare delle etichette o dei  marchi  adottato  dalla
          Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis  della  direttiva
          94/62/CE. 
                4. In conformita' alle determinazioni  assunte  dalla
          Commissione dell'Unione europea, con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sono
          adottate le misure tecniche necessarie  per  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  titolo,  con  particolare
          riferimento agli imballaggi  pericolosi,  anche  domestici,
          nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature  mediche
          e prodotti farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli
          imballaggi  di  lusso.  Qualora  siano  coinvolti   aspetti
          sanitari, il predetto decreto e' adottato di  concerto  con
          il Ministro della salute. 
                5. Tutti gli imballaggi devono essere  opportunamente
          etichettati secondo  le  modalita'  stabilite  dalle  norme
          tecniche   UNI   applicabili   e   in   conformita'    alle
          determinazioni  adottate  dalla   Commissione   dell'Unione
          europea, per facilitare  la  raccolta,  il  riutilizzo,  il
          recupero ed il riciclaggio degli  imballaggi,  nonche'  per
          dare  una  corretta  informazione  ai   consumatori   sulle
          destinazioni finali degli imballaggi. I  produttori  hanno,
          altresi',   l'obbligo   di   indicare,   ai   fini    della
          identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio,   la
          natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla  base
          della decisione 97/129/CE della Commissione. 
                5.1. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministro  della
          transizione ecologica adotta, con  decreto  di  natura  non
          regolamentare, le linee guida tecniche per  l'etichettatura
          di cui al comma 5. 
                5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico puo' stabilire  un  livello  rettificato
          degli obiettivi di cui all'Allegato E, per  un  determinato
          anno,  tenendo  conto  della  quota  media,  nei  tre  anni
          precedenti, di imballaggi  per  la  vendita  riutilizzabili
          immessi per la  prima  volta  sul  mercato  e  riutilizzati
          nell'ambito di un sistema di riutilizzo  degli  imballaggi,
          nel rispetto dei criteri ivi definiti.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  23,  comma
          8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2020, n. 146: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle  quote).  -  1.  -  7.
          Omissis. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                9. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 832, della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                832. Al fine di  completare  la  realizzazione  delle
          nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella
          forma di interconnector di cui all'articolo 32 della  legge
          23 luglio 2009,  n.  99,  e  successive  modificazioni,  il
          periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo e'  esteso
          al 31 dicembre 2026, secondo le modalita' di cui  ai  commi
          da 833 a 836, a favore dei  soggetti  aggiudicatari  ovvero
          cessionari, di  cui  al  comma  831,  a  prescindere  dalla
          originaria frontiera di assegnazione, per la  capacita'  di
          interconnessione di cui all'articolo  32,  comma  1,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99,  come  incrementata  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio  2010,  n.  3,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,
          n. 41, e limitatamente alla quota di capacita'  non  ancora
          in esercizio.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  32,  comma
          6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 luglio 2009, n. 176, S.O. n. 136: 
                «Art. 32  (Impulso  alla  realizzazione  del  mercato
          unico dell'energia  elettrica  attraverso  lo  sviluppo  di
          interconnector con  il  coinvolgimento  di  clienti  finali
          energivori). - 1. - 5. Omissis. 
                6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  con
          provvedimenti da adottare entro trenta giorni  dal  termine
          di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire,  a
          partire dalla conclusione del contratto di mandato  per  la
          programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e  fino
          alla messa in servizio dell'interconnector e  comunque  per
          un periodo non superiore  a  sei  anni,  l'esecuzione,  nei
          limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
          di esenzione di cui al comma 3, degli  eventuali  contratti
          di approvvigionamento all'estero di energia  elettrica  per
          la fornitura  ai  punti  di  prelievo  dei  clienti  finali
          selezionati.  A  tal  fine,   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas determina i corrispettivi che i  clienti
          finali selezionati sono tenuti a  riconoscere,  in  ragione
          del costo efficiente per la realizzazione e la gestione  di
          efficaci infrastrutture di potenziamento,  a  Terna  Spa  a
          fronte delle predette misure, individuando nel contempo  la
          modalita' di riequilibrio,  a  favore  dei  clienti  finali
          diversi da quelli  selezionati,  degli  eventuali  vantaggi
          originati dalle predette misure nell'ambito del periodo  di
          esenzione di cui al comma 3, nonche' le  modalita'  per  la
          copertura delle eventuali differenze  maturate  in  capo  a
          Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al
          rendere   possibile   l'esecuzione   dei    contratti    di
          approvvigionamento all'estero  nell'ambito  delle  medesime
          misure. 
                7. - 9. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 122, della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                122.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
          istituito  un  fondo  destinato  alla  realizzazione  della
          piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per  l'anno
          2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita': 
                  a)  realizzazione   di   uno   studio   mirato   al
          raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo  del  fosforo
          su base nazionale e coordinamento con le politiche  europee
          dedicate; 
                  b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del
          fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; 
                  c)   raccolta   e   diffusione   di    informazioni
          riguardanti la filiera di approvvigionamento  del  fosforo,
          con particolare riguardo all'importazione da Paesi  esterni
          all'Unione europea; 
                  d) messa a punto di proposte,  anche  di  carattere
          legislativo o regolamentare, per incoraggiare  il  recupero
          del fosforo e prevenirne gli sprechi; 
                  e)  istituzione  di  un   tavolo   tematico   sulla
          conservazione  e  il   recupero   del   fosforo,   con   la
          partecipazione di centri di ricerca, istituzioni  pubbliche
          e  private,  aziende   e   associazioni   per   la   difesa
          dell'ambiente; 
                  f) realizzazione di un portale  telematico  per  la
          raccolta e la  pubblicazione  delle  attivita'  del  tavolo
          tematico,   dei   documenti   elaborati   e   delle   altre
          informazioni   raccolte   durante   le   attivita'    della
          piattaforma.». 
              - Per il testo dell'articolo 72, comma  4,  del  citato
          decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   22   (Obblighi   dell'esercente    (direttiva
          59/2013/EURATOM,  articoli  31,  32,  34  e   35;   decreto
          legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  articoli  10-ter  e
          10-quinques)). - 1. Per le pratiche di cui all'articolo 20,
          l'esercente, entro il 30 giugno 2022 o  entro  dodici  mesi
          dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione  della
          concentrazione di  attivita'  sui  materiali  presenti  nel
          ciclo produttivo e  sui  residui  derivanti  dall'attivita'
          lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 
                2. - 8. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  1,  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2021,  n.  27  (Disposizioni
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/625   ai   sensi
          dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della  legge
          4  ottobre  2019,  n.  117),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo  2021,  n.  60,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 14 (Disposizioni in  materia  di  registrazione
          dei trattamenti di cui  al  decreto  legislativo  6  aprile
          2006, n. 193 e al decreto legislativo  16  marzo  2006,  n.
          158). - 1. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  del
          sistema  informatico  di  tracciabilita'   dei   medicinali
          veterinari, dei mangimi medicati e dei  prodotti  intermedi
          disciplinato  dagli  articoli  89   e   118   del   decreto
          legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall'articolo 8 del
          decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal
          28 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento  (UE)
          n.  2019/6,  le  registrazioni  dei  trattamenti   di   cui
          all'articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del  2006  e
          di cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n.  158
          del 2006 avvengono esclusivamente in  formato  elettronico.
          Nei  casi  di  mancata  interoperabilita'  tra  i   sistemi
          informatici privati e il portale  del  sistema  informativo
          veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo  e'
          differito al 30 aprile 2022. 
                2. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  40,  comma  1,
          lettera c, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  2021,  n.
          285, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 40 (Norme specifiche  per  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
          alimentari e foraggere). - 1. Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui all'articolo 3  e  dell'articolo  39,
          comma 1: 
                  a) - b) - Omissis. 
                  c) dal 2023, e comunque non prima di un anno  dalla
          data di entrata in vigore dell'atto di  esecuzione  di  cui
          all'articolo  30,  paragrafo  8,   della   direttiva   (UE)
          2018/2001, non e' conteggiata la quota di  biocarburanti  e
          bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a
          partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di  palma
          vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento  dei  frutti
          di palma  da  olio  (PFAD),  salvo  che  gli  stessi  siano
          certificati come biocarburanti, bioliquidi  o  combustibili
          da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto  della
          destinazione d'uso dei terreni, nel  rispetto  dei  criteri
          dettati  dall'articolo  4  del  Regolamento  delegato  (UE)
          2019/807 della Commissione europea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  40-ter  (Proroga  degli   incentivi   di   cui
          all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145). - 1. Gli incentivi previsti  dall'articolo  1,  comma
          954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  prorogati,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          limitatamente agli anni  2020,  2021  e  2022,  secondo  le
          procedure e le modalita' di cui  al  medesimo  articolo  1,
          commi da 954 a 956, della legge  n.  145  del  2018  e  nel
          limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33-ter  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: 
                «Art. 33-ter  (Riforma  del  sistema  di  riscossione
          degli  oneri  generali  di  sistema).  -  1.  Su   proposta
          dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
          con decreto dei Ministri dell'economia e  delle  finanze  e
          della  transizione   ecologica,   sono   rideterminate   le
          modalita' di riscossione degli oneri generali  di  sistema,
          prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo  che
          possegga caratteristiche di terzieta'  e  indipendenza,  le
          partite finanziarie  relative  agli  oneri  possano  essere
          destinate alla Cassa per i servizi energetici e  ambientali
          senza entrare nella disponibilita' dei venditori. 
                2. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 828, della
          citata legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                828.  Per  il   supporto   tecnico   alle   attivita'
          istruttorie  svolte   dal   Ministero   della   transizione
          ecologica, con particolare  riferimento  alle  esigenze  di
          valutazione  di  impatto  ambientale   e   di   valutazione
          ambientale strategica, nonche' per l'attuazione  del  PNRR,
          e' assegnato  un  contributo  di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 498, della
          citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione  del
          programma   nazionale   di   controllo    dell'inquinamento
          atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio  2018,
          n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle
          emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero della  transizione  ecologica,  un
          apposito Fondo destinato a  finanziare  l'attuazione  delle
          misure previste dal medesimo programma nazionale. Al  Fondo
          e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  150
          milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni dal  2026  al  2035.  Con  appositi
          decreti  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dello  sviluppo   economico,   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili e della salute  per  gli  aspetti  di
          competenza, sono stabilite le modalita' di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo  di  cui  al  precedente  periodo,  anche
          attraverso  bandi  e  programmi  di   finanziamento   delle
          attivita' necessarie ad attuare  le  misure  del  programma
          nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.».