Art. 16
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa,
contabile, tributaria e militare
1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia
di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data
del 31 dicembre 2022.
1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il
1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle
udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato
al 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una
procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle
commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa
ricognizione dei medesimi.
3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12
novembre 2011, n. 183, dopo la parola: «bandite» sono inserite le
seguenti: «, almeno una volta all'anno e con priorita' rispetto alle
procedure concorsuali,».
4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, relativo all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e alla
semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e
istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente
al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo
amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e
delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, e' ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2022.
7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo
2022.
7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai
numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti
in regime di semiliberta', 19, relativo alla durata straordinaria dei
permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare,
dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,
sono prorogati al 31 dicembre 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 221, del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di
processo civile e penale). - 1. All'articolo 83, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si
considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del codice penale".
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti
dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del
servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento
del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con
le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo
5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non
telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta
giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle
parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta
data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle
parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro
cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il
giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se
nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita'
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato previsto
dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli
atti di costituzione in giudizio presso la Corte di
cassazione, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista
dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o
piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su
istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi
a distanza, individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare
all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in
ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di
partecipazione mediante collegamento a distanza e'
depositata almeno quindici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la
comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima
dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale
delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la
loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'
dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle
parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda
la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata
all'assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice
nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al
pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione,
del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento.
All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento
del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193
del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre
che il consulente, prima di procedere all'inizio delle
operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente
adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
telematico.
9.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con
altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su
richiesta dell'interessato o quando la misura e'
indispensabile per salvaguardare la salute delle persone
detenute o internate, possono essere svolti a distanza
mediante, ove possibile, le apparecchiature e i
collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei
casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico
degli atti nella fase delle indagini preliminari, con
decreto del Ministro della giustizia non avente natura
regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di
memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche'
di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende
eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e'
adottato previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici.».
- Si riporta il testo degli articoli 23, 23-bis, 26 e
27 del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone,
salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua
presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che
abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone
partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la
segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con
il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida
di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in
stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita'
di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al
presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico possono
celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 128 del codice di procedura civile e
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate, in stato di custodia
cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il
comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da
remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia
giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l'identita' della persona
arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia
giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del
codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, qualora le parti vi
acconsentano, anche alle udienze preliminari e
dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392,
441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in
materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711
del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di
cui all'articolo 9 della legge 1°(gradi) dicembre 1970, n.
898 siano sostituite dal deposito telematico di note
scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti
che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi
rinuncino espressamente con comunicazione, depositata
almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale
dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali
che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver
aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla
partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni
rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e
divorzio, di non volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo
diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3,
del codice di procedura penale e il dispositivo e'
comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di
posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
previsioni di cui al presente comma non si applicano ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Per i procedimenti nei quali
l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui
all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere
rilasciata dal cancelliere in forma di documento
informatico previa istanza, da depositare in modalita'
telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo
periodo consiste in un documento informatico contenente la
copia, anche per immagine, della sentenza o del
provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte
l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo
comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il
documento informatico cosi' formato e' sottoscritto
digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del
cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il
duplicato e la copia analogica o informatica della copia
esecutiva in forma di documento informatico. Le copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia
esecutiva in forma di documento informatico estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
equivalgono all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle
misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore
possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante
collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi
individuati e resi disponibili con provvedimento del
direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del
Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da
remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati
rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato".
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei
giudizi penali di appello nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9
novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di
primo grado la corte di appello procede in camera di
consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei
difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico
ministero faccia richiesta di discussione orale o che
l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il
pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto
trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via
telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a
mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto
immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria
della corte di appello per via telematica, ai sensi
dell'articolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il
dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il
termine perentorio di quindici giorni liberi prima
dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte
di appello attraverso i canali di comunicazione,
notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la
richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il
giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far
data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il
sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine
perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo
caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4
deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
giorni liberi prima dell'udienza.».
«Art. 26 (Disposizioni in materia di giudizio
contabile nonche' misure urgenti relative allo svolgimento
delle adunanze e delle udienze del processo contabile
durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica). - 1. Ferma restando
l'applicabilita' dell'articolo 85 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le
adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico si celebrano a
porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice
della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle parole "termine dell'emergenza epidemiologica in
corso";
b) le lettere "in corso" sono soppresse;
c) dopo le parole "personale della Corte dei conti"
sono inserite le parole ", ivi incluso quello di
magistratura".
All'attuazione delle previsioni di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 27 (Misure urgenti relative allo svolgimento
del processo tributario). - 1. Fino al 31 luglio 2021, nel
processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche
e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da
remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza,
con decreto motivato del presidente della Commissione
tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza
pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono
disporre che le udienze e le camere di consiglio si
svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le
dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo
consentano e nei limiti delle risorse tecniche e
finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia
disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica
alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di
collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la
libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina
sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in
occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti
adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono
assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento
da remoto, le controversie fissate per la trattazione in
udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli
atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la
discussione, con apposita istanza da notificare alle altre
parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi
anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori
sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia
possibile procedere mediante collegamento da remoto, si
procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un
termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per
deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima
dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non
sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al
periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo
ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta
nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione
scritta le parti sono considerate presenti e i
provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede
dell'ufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti,
domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da
quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono
esonerati, su richiesta e previa comunicazione al
Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione
alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la
sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le
modalita' di svolgimento delle udienze da remoto sono
disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge dicembre 2018, n. 136.
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 40, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O. n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri). - 1. - 39-bis. Omissis.
40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni
tributarie sono disposti all'esito di procedure di
interpello bandite, almeno una volta all'anno e con
priorita' rispetto alle procedure concorsuali, dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la
copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle
commissioni provinciali o regionali. Ai fini del
trasferimento le domande dei componenti delle commissioni
tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita'
di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella
ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande. Le domande dei componenti in
sovrannumero di cui al comma 39 proponibili sia per la
copertura della sede presso la quale sono soprannumerari
sia per la copertura di altre sedi, se non ancora in
organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro
conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non
determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e' abrogata; ferme le incompatibilita' di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il
componente di commissione tributaria non e' soggetto
all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la
commissione tributaria in cui presta servizio.
Parte di provvedimento in formato grafico
».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 1, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 75 (Misure urgenti per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attivita' di deposito degli atti,
documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19). - 1. Fino al 31 dicembre 2022
le disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale e per la semplificazione delle attivita' di
deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli
articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto
compatibili, anche ai procedimenti penali militari.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105:
«Art. 7-bis (Misure urgenti in materia di processo
amministrativo). - 1. Fino al 31 marzo 2022, in presenza di
situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e
correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorita'
per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti
titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate
possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al
rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non e'
possibile la presenza fisica in udienza di singoli
difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli
magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le
modalita' di cui all'articolo 13-quater delle norme di
attuazione del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.».
- Si riporta il testo dell'articolo 85, del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni
recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della
Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 luglio
2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e
centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in
coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente o dal Segretario generale della
Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le
misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti
ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono
prevedere una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione
per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la
convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi,
nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal
presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e
delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle
adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle
amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con
modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza
ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti
terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con
attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le
ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
processo e del procedimento di controllo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle
adunanze a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per
le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le
attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di
controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in
corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal
1°(gradi) settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita'
istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed
alle attivita' istruttorie e di verifica relative al
controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31
luglio 2021, in deroga alle previsioni del codice di
giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche
fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in
sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta
di una delle parti di discussione orale, da notificare, a
cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da
depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data
fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia
immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del
relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. La sentenza e' depositata in
segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono
fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente
rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale
addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e
gli altri atti del processo possono essere adottati
mediante documenti informatici e possono essere firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al
31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili
tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle
esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre
2021, e' composto dai presidenti di coordinamento e da
quindici magistrati, individuati, in relazione alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della
Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati,
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo
precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si
tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
agosto 2020.
8.
8-bis. In deroga alle disposizioni recate
dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte
dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei
giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto
del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di
verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e
alla individuazione delle personali responsabilita', i
soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di
giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice
medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20
dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305:
«Art. 19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176.»
«Art. 20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare.».