Art. 16 
 
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,  amministrativa,
  contabile, tributaria e militare 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le
disposizioni di cui  all'articolo  23,  commi  2,  6,  7,  8,  primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,  2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  in  materia
di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data
del 31 dicembre 2022. 
  1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28  ottobre  2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in materia di processo penale, continua  ad  applicarsi  fino
alla data di cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il
1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. 
  3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle
udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato
al 30 aprile 2022. Entro il  termine  di  cui  al  primo  periodo  il
Consiglio di  presidenza  della  giustizia  tributaria  bandisce  una
procedura di interpello per il  trasferimento  dei  componenti  delle
commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale,  previa
ricognizione dei medesimi. 
  3-bis. All'articolo 4, comma 40,  primo  periodo,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, dopo la parola:  «bandite»  sono  inserite  le
seguenti: «, almeno una volta all'anno e con priorita' rispetto  alle
procedure concorsuali,». 
  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, relativo all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  e  alla
semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,  documenti  e
istanze nei procedimenti penali militari, le  parole:  «Limitatamente
al periodo di vigenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022». 
  5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel  processo
amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022». 
  6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo  svolgimento  delle  adunanze  e
delle  udienze  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  e'   ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2022. 
  7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5,  6  e  8-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relativi  a  misure  urgenti  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo
2022. 
  7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui  ai
numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i  detenuti
in regime di semiliberta', 19, relativo alla durata straordinaria dei
permessi  premio,  e  20,  relativo  alla   detenzione   domiciliare,
dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,
sono prorogati al 31 dicembre 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  221,  del  citato
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: 
                «Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in  materia  di
          processo civile e penale). - 1. All'articolo 83,  comma  2,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Per  il  periodo
          compreso tra  il  9  marzo  2020  e  l'11  maggio  2020  si
          considera  sospeso  il   decorso   del   termine   di   cui
          all'articolo 124 del codice penale". 
                2. Tenuto conto delle  esigenze  sanitarie  derivanti
          dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre  2020  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 
                3. Negli uffici  che,  hanno  la  disponibilita'  del
          servizio  di  deposito  telematico,  anche  gli  atti  e  i
          documenti di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          depositati esclusivamente con  le  modalita'  previste  dal
          comma 1 del medesimo articolo. Gli  obblighi  di  pagamento
          del contributo  unificato  previsto  dall'articolo  14  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di spese di giustizia, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
          l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del
          medesimo testo unico, connessi al deposito degli  atti  con
          le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
          sono assolti con  sistemi  telematici  di  pagamento  anche
          tramite la piattaforma tecnologica  prevista  dall'articolo
          5, comma 2, del codice  dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Quando  i
          sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   non   sono
          funzionanti e sussiste un'indifferibile  urgenza,  il  capo
          dell'ufficio  autorizza  il  deposito  con  modalita'   non
          telematica. 
                4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che
          non  richiedono  la  presenza  di  soggetti   diversi   dai
          difensori  delle  parti  siano  sostituite   dal   deposito
          telematico di note scritte contenenti  le  sole  istanze  e
          conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno  trenta
          giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
          e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna  alle
          parti un termine fino a cinque giorni prima della  predetta
          data per il deposito delle  note  scritte.  Ciascuna  delle
          parti puo' presentare istanza di  trattazione  orale  entro
          cinque giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Il
          giudice provvede  entro  i  successivi  cinque  giorni.  Se
          nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
          scritte, il giudice  provvede  ai  sensi  del  primo  comma
          dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 
                5. Nei procedimenti  civili  innanzi  alla  Corte  di
          cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
          degli avvocati puo' avvenire in  modalita'  telematica  nel
          rispetto della normativa, anche regolamentare,  concernente
          la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei
          documenti  informatici.  L'attivazione  del   servizio   e'
          preceduta da un provvedimento del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia che accerta l'installazione e  l'idoneita'  delle
          attrezzature informatiche,  unitamente  alla  funzionalita'
          dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
          obblighi di pagamento  del  contributo  unificato  previsto
          dall'articolo 14 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
          l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del
          medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli
          atti  di  costituzione  in  giudizio  presso  la  Corte  di
          cassazione,  sono  assolti  con   sistemi   telematici   di
          pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista
          dall'articolo 5, comma 2, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                6. La partecipazione alle udienze  civili  di  una  o
          piu' parti o di uno o  piu'  difensori  puo'  avvenire,  su
          istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi
          a distanza, individuati e regolati  con  provvedimento  del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. La  parte  puo'  partecipare
          all'udienza  solo  dalla  medesima  postazione  da  cui  si
          collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza  deve  in
          ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il
          contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza  di
          partecipazione  mediante   collegamento   a   distanza   e'
          depositata almeno quindici giorni prima della data  fissata
          per lo svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice  dispone  la
          comunicazione alle parti  dell'istanza,  dell'ora  e  delle
          modalita'  del  collegamento  almeno  cinque  giorni  prima
          dell'udienza. All'udienza il giudice  da'  atto  a  verbale
          delle modalita' con cui accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti a distanza e, ove si tratta  delle  parti,  la
          loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori  operazioni  e'
          dato atto nel processo verbale. 
                7. Il  giudice,  con  il  consenso  preventivo  delle
          parti, puo' disporre che l'udienza civile che non  richieda
          la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle  parti
          e  dagli  ausiliari  del  giudice,  anche  se   finalizzata
          all'assunzione   di   informazioni   presso   la   pubblica
          amministrazione,   si    svolga    mediante    collegamenti
          audiovisivi  a  distanza   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          L'udienza  e'  tenuta   con   la   presenza   del   giudice
          nell'ufficio  giudiziario  e   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          dispone la comunicazione ai procuratori delle  parti  e  al
          pubblico ministero, se e' prevista la  sua  partecipazione,
          del giorno, dell'ora e delle  modalita'  del  collegamento.
          All'udienza il giudice da' atto  delle  modalita'  con  cui
          accerta l'identita' dei soggetti  partecipanti  e,  ove  si
          tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
          tutte le ulteriori operazioni e'  dato  atto  nel  processo
          verbale. 
                8. In luogo dell'udienza fissata  per  il  giuramento
          del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193
          del codice di procedura civile, il  giudice  puo'  disporre
          che il consulente,  prima  di  procedere  all'inizio  delle
          operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente
          adempiere  alle   funzioni   affidate   con   dichiarazione
          sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
          telematico. 
                9. 
                10. Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti
          penali per minorenni, i colloqui  con  i  congiunti  o  con
          altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
          e gli imputati ai sensi degli articoli 18  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.  230,  e  19
          del  decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,   su
          richiesta  dell'interessato   o   quando   la   misura   e'
          indispensabile per salvaguardare la  salute  delle  persone
          detenute o internate,  possono  essere  svolti  a  distanza
          mediante,   ove   possibile,   le   apparecchiature   e   i
          collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
          e minorile o mediante corrispondenza  telefonica,  che  nei
          casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
          i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma  2,  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 230 del 2000  e  dal  predetto  articolo  19,
          comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 
                11. Al fine  di  consentire  il  deposito  telematico
          degli atti  nella  fase  delle  indagini  preliminari,  con
          decreto del Ministro  della  giustizia  non  avente  natura
          regolamentare e'  autorizzato  il  deposito  con  modalita'
          telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,  di
          memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
          415-bis, comma 3, del codice di procedura  penale,  nonche'
          di atti e documenti da parte degli ufficiali  e  agenti  di
          polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite  con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          anche in deroga alle disposizioni del  decreto  emanato  ai
          sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010,  n.  24.  Il  deposito  si  intende
          eseguito  al  momento  del  rilascio  della   ricevuta   di
          accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo  le
          modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale  di  cui
          al primo periodo. Il decreto di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato  previo  accertamento  da  parte   del   Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia della funzionalita'  dei  servizi
          di comunicazione dei documenti informatici.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 23, 23-bis,  26  e
          27  del  citato  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
          giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
          da COVID-19). - 1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
          alla scadenza del  medesimo  termine  del  31  luglio  2021
          l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  221
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  ove  non
          espressamente  derogate  dalle  disposizioni  del  presente
          articolo. 
                2. Nel corso delle indagini preliminari  il  pubblico
          ministero e la polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di
          collegamenti  da  remoto,  individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          per compiere atti che richiedono  la  partecipazione  della
          persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
          difensore, di consulenti, di esperti o  di  altre  persone,
          salvo  che  il  difensore  della  persona  sottoposta  alle
          indagini  si  opponga,  quando  l'atto  richiede   la   sua
          presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto  sono
          tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio  di
          polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza,  che
          abbia  in  dotazione  strumenti  idonei  ad  assicurare  il
          collegamento da remoto.  Presso  tale  ufficio  le  persone
          partecipano al  compimento  dell'atto  in  presenza  di  un
          ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
          loro identificazione. Il compimento dell'atto  avviene  con
          modalita'  idonee  a  salvaguardarne,  ove  necessario,  la
          segretezza e ad assicurare la possibilita' per  la  persona
          sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente  con
          il proprio difensore.  Il  difensore  partecipa  da  remoto
          mediante collegamento dal proprio studio, salvo che  decida
          di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
          Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto  nello
          stesso  delle   modalita'   di   collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
          La partecipazione delle persone detenute,  internate  o  in
          stato di custodia cautelare e' assicurata con le  modalita'
          di cui al comma 4. Con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
          di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale. 
                3. Le udienze dei procedimenti civili e  penali  alle
          quali  e'  ammessa  la  presenza   del   pubblico   possono
          celebrarsi  a  porte  chiuse,  ai  sensi,  rispettivamente,
          dell'articolo  128  del  codice  di  procedura   civile   e
          dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
                4.  La  partecipazione  a  qualsiasi  udienza   delle
          persone  detenute,  internate,   in   stato   di   custodia
          cautelare,  fermate  o  arrestate,   e'   assicurata,   ove
          possibile, mediante videoconferenze o con  collegamenti  da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della  giustizia.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo  146-bis  delle  norme  di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  Il
          comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, e' abrogato. 
                5.  Le  udienze  penali   che   non   richiedono   la
          partecipazione di soggetti diversi dal pubblico  ministero,
          dalle parti  private,  dai  rispettivi  difensori  e  dagli
          ausiliari  del  giudice  possono  essere  tenute   mediante
          collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee  a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          fa  comunicare  ai  difensori  delle  parti,  al   pubblico
          ministero e agli altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
          partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento.  I
          difensori attestano l'identita' dei soggetti  assistiti,  i
          quali, se liberi o sottoposti a  misure  cautelari  diverse
          dalla custodia in  carcere,  partecipano  all'udienza  solo
          dalla medesima postazione da cui si collega  il  difensore.
          In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
          luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del  codice  di
          procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
          difensore possono partecipare all'udienza di  convalida  da
          remoto  anche  dal  piu'  vicino  ufficio   della   polizia
          giudiziaria  attrezzato  per  la  videoconferenza,   quando
          disponibile.  In  tal  caso,  l'identita'   della   persona
          arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di  polizia
          giudiziaria presente. L'ausiliario  del  giudice  partecipa
          all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
          d'udienza  delle  modalita'  di  collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
          o di vistarlo, ai sensi dell'articolo  483,  comma  1,  del
          codice di procedura  penale.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano,   qualora   le   parti   vi
          acconsentano,   anche   alle    udienze    preliminari    e
          dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
          delle disposizioni del presente comma  alle  udienze  nelle
          quali devono essere esaminati testimoni, parti,  consulenti
          o periti, nonche' alle ipotesi di cui  agli  articoli  392,
          441 e 523 del codice di procedura penale. 
                6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili  in
          materia di separazione consensuale di cui all'articolo  711
          del codice di procedura civile e di divorzio  congiunto  di
          cui all'articolo 9 della legge 1°(gradi) dicembre 1970,  n.
          898  siano  sostituite  dal  deposito  telematico  di  note
          scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti
          che  avrebbero  diritto  a   partecipare   all'udienza   vi
          rinuncino  espressamente  con   comunicazione,   depositata
          almeno quindici  giorni  prima  dell'udienza,  nella  quale
          dichiarano di essere a conoscenza delle  norme  processuali
          che  prevedono  la  partecipazione  all'udienza,  di   aver
          aderito liberamente alla possibilita'  di  rinunciare  alla
          partecipazione all'udienza, di  confermare  le  conclusioni
          rassegnate nel ricorso e,  nei  giudizi  di  separazione  e
          divorzio, di non volersi conciliare. 
                7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          giudice puo' partecipare  all'udienza  anche  da  un  luogo
          diverso dall'ufficio giudiziario. 
                8. Per la  decisione  sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
          di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma  3,
          del  codice  di  procedura  penale  e  il  dispositivo   e'
          comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
          formulata per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
          difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
          procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
          giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata,   alla   cancelleria.   Le
          previsioni di cui al presente comma  non  si  applicano  ai
          procedimenti per i quali l'udienza  di  trattazione  ricade
          entro il termine di quindici giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto.  Per  i  procedimenti   nei   quali
          l'udienza ricade tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno
          dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti  per  la
          trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
          375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
          Corte di cassazione procede in camera  di  consiglio  senza
          l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
          parti, salvo che una delle parti o il procuratore  generale
          faccia   richiesta   di   discussione   orale.   Entro   il
          quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore
          generale formula  le  sue  conclusioni  motivate  con  atto
          spedito alla cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
          elettronica   certificata.    La    cancelleria    provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le conclusioni ai  difensori  delle  parti  che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
          procedura civile con atto inviato alla cancelleria a  mezzo
          di  posta  elettronica   certificata.   La   richiesta   di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal  difensore  di  una  delle  parti  entro  il
          termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
          dell'udienza e presentata, a  mezzo  di  posta  elettronica
          certificata, alla cancelleria.  Le  previsioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
          l'udienza  di  trattazione  ricade  entro  il  termine   di
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
          quali l'udienza ricade tra il sedicesimo  e  il  trentesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   la   richiesta   di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dalla predetta data di entrata in vigore. 
                9. Nei procedimenti civili e penali le  deliberazioni
          collegiali in camera di consiglio  possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel  fascicolo  il  prima  possibile.  Nei
          procedimenti penali le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti  alle
          udienze di discussione finale, in  pubblica  udienza  o  in
          camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
          da remoto. 
                9-bis. La copia  esecutiva  delle  sentenze  e  degli
          altri  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  di   cui
          all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere
          rilasciata  dal   cancelliere   in   forma   di   documento
          informatico previa  istanza,  da  depositare  in  modalita'
          telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
          il provvedimento.  La  copia  esecutiva  di  cui  al  primo
          periodo consiste in un documento informatico contenente  la
          copia,  anche  per   immagine,   della   sentenza   o   del
          provvedimento del giudice, in calce ai quali sono  aggiunte
          l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475,  terzo
          comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
          parte a favore della  quale  la  spedizione  e'  fatta.  Il
          documento  informatico  cosi'   formato   e'   sottoscritto
          digitalmente  dal  cancelliere.  La  firma   digitale   del
          cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo  24,  comma
          2, del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  del  sigillo
          previsto dall'articolo 153, primo comma,  secondo  periodo,
          delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
          civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio possono  estrarre  dal  fascicolo  informatico  il
          duplicato e la copia analogica o  informatica  della  copia
          esecutiva in  forma  di  documento  informatico.  Le  copie
          analogiche e informatiche, anche per immagine, della  copia
          esecutiva in forma di documento  informatico  estratte  dal
          fascicolo  informatico  e   munite   dell'attestazione   di
          conformita'   a   norma   dell'articolo   16-undecies   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          equivalgono all'originale. 
                9-ter.  In  ragione  delle  limitazioni  poste  dalle
          misure  antipandemiche,  l'incolpato  e  il  suo  difensore
          possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18  del
          decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  109,  mediante
          collegamento da remoto, a  mezzo  dei  sistemi  informativi
          individuati  e  resi  disponibili  con  provvedimento   del
          direttore  dell'ufficio   dei   sistemi   informativi   del
          Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
          la sezione disciplinare fa comunicare  all'incolpato  e  al
          difensore, che abbiano fatto richiesta  di  partecipare  da
          remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento. 
                10. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  quanto  compatibili,  si
          applicano altresi' ai procedimenti relativi agli  arbitrati
          rituali e alla magistratura militare. 
                10-bis. All'allegato 1  al  decreto-legge  30  luglio
          2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato. 
                10-ter.  All'articolo  190  del  testo  unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
                  "1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
          pagamento telematico  dei  diritti  di  copia  sono  quelle
          previste nelle forme e con le modalita' disciplinate  dalle
          regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
          decreto del Presidente del Consiglio di Stato". 
                10-quater. Dall'attuazione del presente articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.». 
                «Art.  23-bis  (Disposizioni  per  la  decisione  dei
          giudizi  penali  di  appello  nel  periodo   di   emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19).  -  1.  A  decorrere  dal  9
          novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai  casi  di
          rinnovazione   dell'istruzione   dibattimentale,   per   la
          decisione sugli appelli  proposti  contro  le  sentenze  di
          primo grado la  corte  di  appello  procede  in  camera  di
          consiglio senza l'intervento del pubblico ministero  e  dei
          difensori, salvo che una delle parti private o il  pubblico
          ministero faccia  richiesta  di  discussione  orale  o  che
          l'imputato manifesti la volonta' di comparire. 
                2. Entro il decimo giorno  precedente  l'udienza,  il
          pubblico ministero formula  le  sue  conclusioni  con  atto
          trasmesso alla cancelleria della corte di appello  per  via
          telematica  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma   4,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  o  a
          mezzo dei sistemi che sono resi disponibili  e  individuati
          con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
          informativi e automatizzati. La  cancelleria  invia  l'atto
          immediatamente, per via telematica, ai sensi  dell'articolo
          16, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro  il
          quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare  le
          conclusioni con atto scritto,  trasmesso  alla  cancelleria
          della  corte  di  appello  per  via  telematica,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del presente decreto. 
                3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  23,   comma   9.   Il
          dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 
                4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
          iscritto dal pubblico ministero o dal  difensore  entro  il
          termine  perentorio  di  quindici   giorni   liberi   prima
          dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria  della  corte
          di  appello   attraverso   i   canali   di   comunicazione,
          notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
          2. Entro lo stesso termine perentorio  e  con  le  medesime
          modalita' l'imputato formula, a  mezzo  del  difensore,  la
          richiesta di partecipare all'udienza. 
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano nei  procedimenti  nei  quali  l'udienza  per  il
          giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a  far
          data dal 9 novembre 2020. 
                6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
          procedimenti  nei  quali  l'udienza  e'  fissata   tra   il
          sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
          2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
          dell'imputato all'udienza e'  formulata  entro  il  termine
          perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
                7. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
          cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi  antimafia
          e  delle  misure  di  prevenzione,  di   cui   al   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
          322-bis del codice di  procedura  penale.  In  quest'ultimo
          caso, la richiesta di discussione orale di cui al  comma  4
          deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
          giorni liberi prima dell'udienza.». 
                «Art.  26  (Disposizioni  in  materia   di   giudizio
          contabile nonche' misure urgenti relative allo  svolgimento
          delle adunanze  e  delle  udienze  del  processo  contabile
          durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello  stato  di
          emergenza   epidemiologica).   -    1.    Ferma    restando
          l'applicabilita'  dell'articolo  85  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27,  per  contrastare  l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi sullo svolgimento  e  sui  tempi  delle  attivita'
          istituzionali della Corte dei conti, dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le
          adunanze e le udienze dinanzi alla  Corte  dei  conti  alle
          quali e' ammessa la presenza del pubblico  si  celebrano  a
          porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice
          della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
                2. All'articolo 257, comma 1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
          dalle  parole  "termine  dell'emergenza  epidemiologica  in
          corso"; 
                  b) le lettere "in corso" sono soppresse; 
                  c) dopo le parole "personale della Corte dei conti"
          sono  inserite  le  parole  ",  ivi   incluso   quello   di
          magistratura". 
                All'attuazione delle previsioni di  cui  al  presente
          articolo si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
                «Art. 27 (Misure urgenti  relative  allo  svolgimento
          del processo tributario). - 1. Fino al 31 luglio 2021,  nel
          processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche
          e camerali e delle camere di consiglio con collegamento  da
          remoto e' autorizzato, secondo  la  rispettiva  competenza,
          con  decreto  motivato  del  presidente  della  Commissione
          tributaria provinciale o regionale  da  comunicarsi  almeno
          cinque giorni  prima  della  data  fissata  per  un'udienza
          pubblica o una  camera  di  consiglio.  I  decreti  possono
          disporre che  le  udienze  e  le  camere  di  consiglio  si
          svolgano  anche  solo  parzialmente  da  remoto,   ove   le
          dotazioni  informatiche  della  giustizia   tributaria   lo
          consentano  e  nei  limiti   delle   risorse   tecniche   e
          finanziarie  disponibili.  In  tutti  i  casi  in  cui  sia
          disposta la discussione da remoto, la  segreteria  comunica
          alle parti,  di  regola,  almeno  tre  giorni  prima  della
          trattazione,  l'avviso  dell'ora  e  delle   modalita'   di
          collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui
          si accerta  l'identita'  dei  soggetti  partecipanti  e  la
          libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina
          sulla protezione dei dati personali. I verbali  redatti  in
          occasione di un collegamento da remoto  e  i  provvedimenti
          adottati in esito a un collegamento da remoto si  intendono
          assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 
                2. In alternativa alla discussione  con  collegamento
          da remoto, le controversie fissate per  la  trattazione  in
          udienza pubblica, passano in  decisione  sulla  base  degli
          atti, salvo che almeno una delle parti non insista  per  la
          discussione, con apposita istanza da notificare alle  altre
          parti costituite e da depositare almeno due  giorni  liberi
          anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori
          sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. 
                Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non  sia
          possibile procedere mediante  collegamento  da  remoto,  si
          procede mediante trattazione scritta, con fissazione di  un
          termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per
          deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni  prima
          dell'udienza per memorie di replica. Nel caso  in  cui  non
          sia possibile garantire il rispetto dei termini di  cui  al
          periodo precedente, la controversia  e'  rinviata  a  nuovo
          ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione  scritta
          nel rispetto dei medesimi termini. In caso  di  trattazione
          scritta  le   parti   sono   considerate   presenti   e   i
          provvedimenti si intendono comunque assunti presso la  sede
          dell'ufficio. 
                3. I componenti  dei  collegi  giudicanti  residenti,
          domiciliati o  comunque  dimoranti  in  luoghi  diversi  da
          quelli in cui si trova la commissione di appartenenza  sono
          esonerati,  su  richiesta   e   previa   comunicazione   al
          Presidente di  sezione  interessata,  dalla  partecipazione
          alle udienze o camere di consiglio da svolgersi  presso  la
          sede della Commissione interessata. 
                4. Salvo quanto previsto nel  presente  articolo,  le
          modalita' di  svolgimento  delle  udienze  da  remoto  sono
          disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge dicembre 2018, n. 136. 
                4-bis.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 40,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge  di  stabilita'  2012),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 novembre 2011,  n.  265,  S.O.  n.  234,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Riduzioni delle spese non  rimodulabili  dei
          Ministeri). - 1. - 39-bis. Omissis. 
                40. I trasferimenti dei componenti delle  commissioni
          tributarie  sono  disposti  all'esito   di   procedure   di
          interpello  bandite,  almeno  una  volta  all'anno  e   con
          priorita'  rispetto   alle   procedure   concorsuali,   dal
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  per  la
          copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle
          commissioni  provinciali   o   regionali.   Ai   fini   del
          trasferimento le domande dei componenti  delle  commissioni
          tributarie sono valutate secondo la  rispettiva  anzianita'
          di servizio nelle qualifiche secondo  la  seguente  tabella
          ovvero,  in   caso   di   parita',   secondo   l'anzianita'
          anagrafica, computate fino alla  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle domande. Le domande dei  componenti  in
          sovrannumero di cui al comma  39  proponibili  sia  per  la
          copertura della sede presso la  quale  sono  soprannumerari
          sia per la copertura  di  altre  sedi,  se  non  ancora  in
          organico, sono valutate in funzione del punteggio  da  loro
          conseguito  in  sede  di  concorso.  Il  trasferimento  non
          determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera  f)  del
          comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 545, e' abrogata; ferme le incompatibilita' di cui
          all'articolo  8  del  medesimo  decreto   legislativo,   il
          componente  di  commissione  tributaria  non  e'   soggetto
          all'obbligo di residenza nella regione in cui  ha  sede  la
          commissione tributaria in cui presta servizio. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              ». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art.   75   (Misure    urgenti    per    l'esercizio
          dell'attivita'   giurisdizionale   militare   e   per    la
          semplificazione delle attivita'  di  deposito  degli  atti,
          documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
          epidemiologica da Covid-19). - 1. Fino al 31 dicembre  2022
          le    disposizioni    per    l'esercizio     dell'attivita'
          giurisdizionale e per la semplificazione delle attivita' di
          deposito di atti,  documenti  e  istanze  introdotte  dagli
          articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
          137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
          2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, si  applicano,  in  quanto
          compatibili, anche ai procedimenti penali militari. 
                2. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
          citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105: 
                «Art. 7-bis (Misure urgenti in  materia  di  processo
          amministrativo). - 1. Fino al 31 marzo 2022, in presenza di
          situazioni  eccezionali  non  altrimenti  fronteggiabili  e
          correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica  autorita'
          per contrastare  la  pandemia  di  COVID-19,  i  presidenti
          titolari  delle  sezioni  del  Consiglio   di   Stato,   il
          presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
          Regione   siciliana   e   i   presidenti   dei    tribunali
          amministrativi regionali e delle relative sezioni  staccate
          possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al
          rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non e'
          possibile  la  presenza  fisica  in  udienza   di   singoli
          difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di  singoli
          magistrati. In tali casi la trattazione si  svolge  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  13-quater  delle  norme  di
          attuazione del codice del processo amministrativo,  di  cui
          all'allegato 2 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
          104.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  85,  del  citato
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: 
                «Art.  85  (Nuove  misure  urgenti  per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti  in  materia  di  giustizia  contabile).  -  1.  Le
          disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano,  in
          quanto compatibili e non contrastanti con  le  disposizioni
          recate dal presente articolo, a  tutte  le  funzioni  della
          Corte dei conti. 
                2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino  al  31  luglio
          2021 i vertici istituzionali degli  uffici  territoriali  e
          centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
          attivita' giurisdizionali, il Consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in
          coerenza con le  eventuali  disposizioni  di  coordinamento
          dettate dal Presidente  o  dal  Segretario  generale  della
          Corte dei conti per quanto  di  rispettiva  competenza,  le
          misure organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione
          degli affari, necessarie per consentire il  rispetto  delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
          impartite con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  e  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  al  fine  di  evitare
          assembramenti   all'interno   degli   uffici   e   contatti
          ravvicinati tra le persone. 
                3.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  2   possono
          prevedere una o piu' delle seguenti misure: 
                  a) la limitazione dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici, garantendo  comunque  l'accesso  alle  persone  che
          debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                  b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
          dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
          via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                  c) la predisposizione di  servizi  di  prenotazione
          per  l'accesso  ai  servizi,   anche   tramite   mezzi   di
          comunicazione  telefonica  o  telematica,  curando  che  la
          convocazione degli utenti sia scaglionata per orari  fissi,
          nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta  necessaria  per
          evitare forme di assembramento; 
                  d) l'adozione di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
          coerenti con le disposizioni di coordinamento  dettate  dal
          presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la  eventuale
          celebrazione a porte chiuse; 
                  e) la previsione dello svolgimento delle udienze  e
          delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
          soggetti diversi dai difensori delle  parti,  ovvero  delle
          adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono  la
          presenza  di  soggetti  diversi  dai  rappresentanti  delle
          amministrazioni,  mediante  collegamenti  da  remoto,   con
          modalita'  idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
          l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero  all'adunanza
          ovvero  alla  Camera  di   consiglio,   anche   utilizzando
          strutture informatiche messe  a  disposizione  da  soggetti
          terzi  o  con  ogni  mezzo  di   comunicazione   che,   con
          attestazione all'interno del verbale, consenta  l'effettiva
          partecipazione  degli  interessati.  Il  luogo  da  cui  si
          collegano  i  magistrati  e   il   personale   addetto   e'
          considerato aula di udienza  o  di  adunanza  o  Camera  di
          consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Le  sentenze,  le
          ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
          processo e del procedimento  di  controllo  possono  essere
          adottati mediante documenti informatici  e  possono  essere
          firmati digitalmente, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti; 
                  f)  il  rinvio  d'ufficio  delle  udienze  e  delle
          adunanze a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per
          le cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
          potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. 
                4. In caso di rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le
          attivita'  giurisdizionali,  inquirenti,  consultive  e  di
          controllo intestate alla Corte  dei  conti,  i  termini  in
          corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
          agosto 2020, sono sospesi  e  riprendono  a  decorrere  dal
          1°(gradi) settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020  si
          intendono sospesi anche i termini connessi  alle  attivita'
          istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in  corso  ed
          alle  attivita'  istruttorie  e  di  verifica  relative  al
          controllo. 
                5. Successivamente al 15 aprile 2020  e  fino  al  31
          luglio 2021,  in  deroga  alle  previsioni  del  codice  di
          giustizia contabile,  di  cui  al  decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174, tutte le  controversie  pensionistiche
          fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile  in
          sede monocratica, sia in udienza camerale  sia  in  udienza
          pubblica, passano in  decisione  senza  discussione  orale,
          sulla base degli atti depositati, salva espressa  richiesta
          di una delle parti di discussione orale, da  notificare,  a
          cura del richiedente, a tutte  le  parti  costituite  e  da
          depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
          Le  parti  hanno  facolta'  di  presentare  brevi  note   e
          documenti sino a cinque  giorni  liberi  prima  della  data
          fissata  per   la   trattazione.   Il   giudice   pronuncia
          immediatamente  sentenza,  dando  tempestiva  notizia   del
          relativo   dispositivo   alle    parti    costituite    con
          comunicazione  inviata  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata.  Resta  salva  la  facolta'  del  giudice   di
          decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
          comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,  e
          successive modificazioni.  La  sentenza  e'  depositata  in
          segreteria entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia.  Sono
          fatte salve tutte le disposizioni compatibili col  presente
          rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  2016,   n.   174,   e   successive
          modificazioni. Il giudice delibera in Camera di  consiglio,
          se necessario avvalendosi di  collegamenti  da  remoto.  Il
          luogo da cui si  collegano  i  magistrati  e  il  personale
          addetto e' considerato Camera  di  consiglio  a  tutti  gli
          effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze,  i  decreti  e
          gli  altri  atti  del  processo  possono  essere   adottati
          mediante documenti informatici  e  possono  essere  firmati
          digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
                6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino  al
          31  dicembre  2021,  delibera  in  adunanze   organizzabili
          tempestivamente anche in via telematica. In relazione  alle
          esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle  attivita'
          istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
          sezioni riunite in sede di controllo, fino al  31  dicembre
          2021, e' composto dai  presidenti  di  coordinamento  e  da
          quindici  magistrati,  individuati,   in   relazione   alle
          materie, con specifici provvedimenti del  presidente  della
          Corte dei conti, e delibera con almeno  dodici  magistrati,
          in adunanze  organizzabili  tempestivamente  anche  in  via
          telematica.  Alla  individuazione   di   cui   al   periodo
          precedente  si  provvede  secondo  criteri,   fissati   dal
          presidente della Corte dei conti, sentito il  Consiglio  di
          presidenza,  che  assicurino   adeguata   proporzione   fra
          magistrati relatori,  magistrati  in  servizio  presso  gli
          uffici  centrali  e  magistrati   operanti   negli   uffici
          territoriali. 
                7. Ai fini del computo di cui  all'articolo  2  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei  quali  le
          udienze sono rinviate a norma del presente articolo non  si
          tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
          agosto 2020. 
                8. 
                8-bis.   In   deroga   alle    disposizioni    recate
          dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte
          dei conti, con cui sono stabilite  le  regole  tecniche  ed
          operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei
          giudizi che si  svolgono  innanzi  alla  Corte  dei  conti,
          acquistano efficacia dal giorno successivo a  quello  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
          adunanze e le camere di  consiglio  possono  essere  svolte
          mediante collegamento  da  remoto,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  secondo   le   modalita'
          tecniche definite ai sensi dell'articolo 6  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
              8-ter. Ai fini del contenimento  della  diffusione  del
          Covid-19,  il  pubblico   ministero   puo'   avvalersi   di
          collegamenti da remoto, individuati e regolati con  decreto
          del presidente della Corte dei conti da emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,   n.   221,   nel   rispetto   delle   garanzie    di
          verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine  di
          acquisire elementi utili alla  ricostruzione  dei  fatti  e
          alla  individuazione  delle  personali  responsabilita',  i
          soggetti informati di cui all'articolo  60  del  codice  di
          giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
          fatta  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  67  del  codice
          medesimo. Il decreto del presidente della Corte  dei  conti
          disciplinante le regole tecniche entra in vigore il  giorno
          successivo   alla   sua   pubblicazione   nella    Gazzetta
          Ufficiale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  19   e   20
          dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre  2021,
          n. 221  (Proroga  dello  stato  di  emergenza  nazionale  e
          ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19) convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18  febbraio  2022,  n.  11,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305: 
                «Art. 19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge  28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 2020, n. 176.» 
                «Art. 20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge  28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 2020, n. 176 
                Detenzione domiciliare.».